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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14411/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)

La controversia

La controversia nasce da una delibera CONSOB che aveva irrogato a una persona fisica una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria per violazione dell'art. 187-bis, comma 4, TUF, ritenendo che il soggetto, in ragione del ruolo aziendale ricoperto, fosse venuto a conoscenza di un'informazione privilegiata relativa alla cessione di una partecipazione societaria e l'avesse comunicata a un consulente finanziario, il quale aveva poi compiuto operazioni in CFD e consigliato acquisti su azioni della medesima società. L'opponente aveva contestato la ricostruzione probatoria, negando sia la partecipazione alle trattative sia la comunicazione dell'informazione, e la Corte d'appello aveva accolto l'opposizione ritenendo insufficienti gli indizi e non consentita una costruzione presuntiva a catena. La CONSOB ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo: violazione delle norme sull'illecito di insider trading secondario e sulla prova presuntiva; erronea affermazione di un divieto di doppia presunzione; applicazione di un canone probatorio troppo rigoroso; omessa valutazione complessiva degli indizi; omesso esame di fatti storici rilevanti, tra cui la circolazione interna della notizia e le anomalie delle operazioni del consulente finanziario; errata svalutazione del rapporto personale e della telefonata ravvicinata tra i soggetti coinvolti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, trattandoli congiuntamente, i motivi di ricorso della CONSOB. Ha affermato che, in materia di insider trading secondario, la prova può essere raggiunta anche per presunzioni e che non esiste nel sistema il divieto di doppia presunzione, purché ogni passaggio inferenziale sia sorretto da gravità, precisione e concordanza. Ha inoltre ribadito che il giudice di merito deve procedere a una valutazione unitaria degli indizi, dopo un vaglio analitico dei singoli elementi, senza fermarsi a una lettura atomistica o a una pretesa distinzione tra indizi sincronici e diacronici. Per tali ragioni ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda applicando i principi di diritto enunciati. La pronuncia non decide nel merito sulla sussistenza dell'illecito, ma rimette il nuovo esame al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 187-bis, comma 4, D.Lgs. n. 58/1998

    La disposizione disciplina l'insider trading secondario e i suoi fatti costitutivi comprendono il possesso dell'informazione privilegiata, la conoscenza o conoscibilità del suo carattere privilegiato e l'uso dell'informazione per operazioni, oppure la comunicazione o raccomandazione a terzi al di fuori dei casi legittimanti.

  • art. 187-quater, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998

    È richiamato come base della sanzione accessoria irrogata dalla CONSOB.

  • art. 6 D.Lgs. n. 150/2011

    È richiamato quale disciplina del procedimento di opposizione alle sanzioni CONSOB nel quale si inserisce il giudizio.

  • art. 2727 c.c.

    Viene richiamato in tema di presunzioni semplici, che possono fondare l'accertamento del fatto ignoto a partire da fatti noti.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la valutazione deve essere prima analitica e poi sintetica, e non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    È evocato dalla ricorrente in parallelo ai criteri di valutazione della prova indiziaria, ma la Corte chiarisce che il tema rilevante è la corretta applicazione dei principi civilistici sulle presunzioni.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nei motivi per censurare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di impugnazione per violazione e falsa applicazione di legge su cui la CONSOB fonda i motivi di ricorso.

  • art. 181, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998

    È richiamato per la definizione di informazione privilegiata, intesa come informazione precisa, non pubblica, idonea a influire sensibilmente sui prezzi degli strumenti finanziari.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi all'insider trading secondario la prova dell'illecito può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, essendo tale strumento particolarmente adatto a ricostruire condotte normalmente non documentate.
  • La prova presuntiva deve essere costruita in due momenti: prima la selezione analitica degli indizi dotati di rilevanza probatoria, poi la loro valutazione complessiva e concordante; è errato arrestarsi a una lettura frammentaria o atomistica dei singoli elementi.
  • Nel sistema civile non esiste un divieto generale di presunzioni a catena: un fatto già accertato presuntivamente può costituire il fatto noto per una ulteriore inferenza, purché ciascun passaggio sia sorretto da un adeguato grado di probabilità logica.
  • Ai fini dell'art. 187-bis, comma 4, TUF non occorre la prova storica diretta della fonte primaria dell'informazione, essendo sufficiente dimostrare il possesso dell'informazione privilegiata e il suo successivo utilizzo o la sua comunicazione a terzi fuori dei casi consentiti.
  • La verifica della sussistenza di indici sintomatici, quali rapporti personali, contatti telefonici, tempistica delle operazioni e anomalie finanziarie, deve essere apprezzata nel suo insieme e non isolatamente.
  • In materia di abusi di mercato, la nozione di 'informazione' coincide con la conoscenza del dato rilevante, indipendentemente dalla modalità con cui essa sia stata acquisita, purché ne segua un utilizzo vietato o una comunicazione illecita.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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