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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15945/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società con sede formale in Austria un avviso di accertamento per l'anno 2012, contestando che la reale residenza fiscale fosse in Italia, presso la sede di una società italiana collegata, con conseguente soggezione alle obbligazioni tributarie nazionali. La società aveva impugnato l'atto e, nel corso del giudizio, aveva chiesto la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, sostenendo di avere presentato tempestivamente la domanda anche in forma cartacea e di avere pagato la prima rata. L'Ufficio aveva negato la definizione ritenendo tardiva la domanda e, comunque, non definibile la lite perché il ricorso di primo grado era stato notificato dopo il 23 ottobre 2018. I giudici tributari di merito avevano confermato il diniego, affermando che la modifica introdotta in sede di conversione del decreto aveva inciso solo sulla misura del pagamento, non sul presupposto temporale della pendenza della lite. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1-bis, del d.l. n. 119/2018, sostenendo che la legge di conversione avesse reso definibili anche i ricorsi iscritti a ruolo sino a una data successiva e richiamando in via analogica una disciplina più recente sulle definizioni agevolate.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione e ha respinto la domanda di cessazione della materia del contendere, osservando che la rottamazione quater riguardava carichi diversi e non l'atto impositivo oggetto del giudizio. Nel merito ha rigettato l'unico motivo di ricorso: ha affermato che l'art. 6, comma 4, del d.l. n. 119/2018 consente la definizione solo delle controversie in cui il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e il processo non sia ancora definito alla data della domanda. Ha escluso che possano essere incluse le liti soltanto potenziali, cioè quelle in cui alla data rilevante non era ancora stato notificato il ricorso, e ha ribadito che la legge di conversione non ha modificato il comma 4, ma ha inciso solo sul comma 1-bis relativo alla misura del pagamento. Ha inoltre escluso l'applicabilità analogica della disciplina successiva sulla definizione agevolata, richiamando il carattere eccezionale delle norme premiali. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, TUIR

    richiamato come base della contestazione sulla reale residenza fiscale in Italia della società estera

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la lite è definibile solo se il ricorso di primo grado è stato notificato entro la data di entrata in vigore del decreto e il processo non è definito alla domanda

  • art. 6, comma 1-bis, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    la legge di conversione ha inciso sulla misura del pagamento dovuto per la definizione delle liti in primo grado, non sul presupposto temporale di pendenza della lite

  • art. 6, comma 4, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiede la pendenza della controversia alla data di entrata in vigore del decreto e la notifica del ricorso entro tale data; non consente di includere le liti potenziali

  • art. 2 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiamato come distinto strumento di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, utilizzabile per gli avvisi di accertamento ancora impugnabili

  • Circ. n. 6/E del 1° aprile 2019

    citata a sostegno della distinzione tra definizione delle liti pendenti e definizione degli atti di accertamento

  • art. 41-bis d.l. n. 115/2022

    richiamato solo per confutare l'argomento analogico della ricorrente, perché in quel caso la modifica del termine era espressa

  • L. 31 agosto 2022, n. 130

    richiamata quale disciplina successiva di definizione agevolata delle liti tributarie, non estensibile analogicamente al caso in esame

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    utilizzato per verificare la tempestività del ricorso per cassazione nel termine semestrale con sospensione feriale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Le norme che prevedono definizioni agevolate di liti tributarie hanno natura eccezionale e premiale e non possono essere applicate in via analogica oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, il requisito decisivo è la notifica del ricorso introduttivo di primo grado entro la data stabilita dalla norma; la mera pendenza dei termini per impugnare un atto impositivo non integra una lite già definibile.
  • Una modifica legislativa che intervenga su un solo comma della disciplina di definizione agevolata non altera, di regola, il presupposto temporale di ammissibilità se la norma sulla pendenza della lite resta invariata nel suo tenore letterale.
  • Quando la legge distingue tra definizione delle liti pendenti e definizione degli atti del procedimento di accertamento, il contribuente deve rivolgersi allo strumento corrispondente alla fase in cui si trova la controversia o l'atto, senza sovrapporre le due procedure.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata se la sopravvenienza addotta riguarda un diverso rapporto o un diverso atto rispetto a quello oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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