Cassazione Civile, Ordinanza n. 37748/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento: il giudice delegato aveva escluso due crediti insinuati tardivamente dalla società concessionaria della riscossione, uno tributario e uno previdenziale, ritenendo in entrambi i casi necessaria la prova della notificazione della cartella esattoriale o dell'atto equipollente e, per il primo credito, reputando insufficiente la documentazione prodotta dall'INPS perché depositata oltre i termini dell'art. 99 l. fall. Il tribunale aveva inoltre confermato l'esclusione del secondo credito perché prescritto, affermando che la prescrizione dei crediti previdenziali restava quinquennale anche dopo la notifica della cartella. La ricorrente ha impugnato il decreto con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 87 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 7 l. n. 212/2000, sostenendo che ai fini dell'insinuazione al passivo bastasse l'estratto di ruolo e che non fosse necessaria la previa notifica della cartella; 2) nullità per violazione dell'art. 99, comma 8, l. fall. e dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, deducendo che l'intervento dell'INPS e la documentazione prodotta erano tempestivi o comunque ammissibili; 3) nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con riferimento agli artt. 101, 292 e 215 c.p.c. e all'art. 24 Cost.; 4) violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, degli artt. 2946 e 2953 c.c. e dell'art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, sostenendo che la mancata opposizione alla cartella notificata avrebbe determinato la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, richiamando il principio per cui, in sede concorsuale, i crediti tributari e previdenziali possono essere insinuati sulla base del solo estratto di ruolo, senza necessità della previa notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito; per i crediti previdenziali, la mancata notifica non preclude l'esame nel merito della domanda di ammissione, perché la funzione informativa è assolta dal deposito della domanda corredata dall'estratto di ruolo e, se occorre, da ulteriore documentazione dell'ente. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il quarto motivo è stato rigettato, poiché la mancata opposizione alla cartella o all'avviso di addebito non determina la conversione della prescrizione breve in quella decennale dell'art. 2953 c.c., essendo tale effetto riservato ai soli titoli giudiziali divenuti definitivi. Il decreto impugnato è stato cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
In sede concorsuale, non è richiesta la previa notificazione della cartella di pagamento per l'ammissione del credito al passivo; il ruolo/estratto di ruolo è sufficiente a individuare il credito opponibile.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla necessità di notifica dell'atto impositivo; la Corte non fonda su tale norma il proprio decisum, aderendo invece all'orientamento sull'irrilevanza della notifica in sede concorsuale.
Il tema della tempestività della produzione documentale del terzo è stato dedotto come motivo di nullità, ma il relativo esame è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Richiamato per sostenere l'ammissibilità dell'intervento/call in dell'ente; il relativo motivo è rimasto assorbito.
Invocato in relazione alla violazione del contraddittorio; motivo assorbito.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa nel giudizio di opposizione allo stato passivo; motivo assorbito.
Richiamato insieme alle norme sul contraddittorio e sulla notificazione degli atti processuali; motivo assorbito.
Richiamato nella censura sul contraddittorio/prova documentale; motivo assorbito.
La mancata opposizione alla cartella produce decadenza dall'impugnazione e irretrattabilità del credito, ma non comporta la conversione della prescrizione breve in quella decennale.
È stata invocata per sostenere la prescrizione ordinaria decennale; la Corte ha escluso che operi in via automatica per effetto della definitività della cartella amministrativa.
Si applica soltanto quando il titolo sia giudiziale e definitivo; non si applica alla cartella esattoriale o all'avviso di addebito non opposti, che restano atti amministrativi.
art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995
Resta applicabile il termine prescrizionale breve quinquennale ai crediti contributivi/previdenziali, anche dopo la mancata opposizione alla cartella o all'avviso di addebito.
L'avviso di addebito dell'INPS ha sostituito, dal 1 gennaio 2011, la cartella di pagamento per i crediti previdenziali dell'Istituto.
Richiamato per evidenziare che, in caso di contestazioni, è possibile integrare la documentazione giustificativa già prodotta a sostegno dell'insinuazione al passivo.
La notificazione dell'intimazione di pagamento è incompatibile con l'esecuzione concorsuale, perché funzionale all'esecuzione individuale e quindi estranea alla logica della concorsualità.
Massime di principio
- In sede di ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari e previdenziali, la società concessionaria della riscossione può fondare la domanda sul solo estratto di ruolo, senza che sia necessaria la previa notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, salvo che la contestazione imponga l'integrazione probatoria con altra documentazione dell'ente creditore.
- La funzione della notifica degli atti di riscossione, ove prevista nel sistema dell'esecuzione individuale, può risultare recessiva nel concorso, perché la domanda di insinuazione corredata dall'estratto di ruolo svolge già la funzione informativa nei confronti della procedura.
- La mancata opposizione alla cartella di pagamento o all'avviso di addebito determina la decadenza dall'impugnazione e l'irretrattabilità del credito, ma non produce la conversione della prescrizione breve in quella decennale dell'art. 2953 c.c.; tale conversione presuppone un titolo giudiziale divenuto definitivo.
- I crediti previdenziali restano assoggettati al termine prescrizionale quinquennale previsto dalla disciplina speciale, anche se l'atto di riscossione sia divenuto definitivo per mancata opposizione.
- Nel giudizio di legittimità, la diversa soluzione di questioni processuali e di contraddittorio può restare assorbita quando il ricorso sia accolto per una ragione che conduce già alla cassazione della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37619/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37620/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37621/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37622/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37623/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37624/2022 del 23/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →