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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15864/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un atto di intimazione di pagamento relativo a più cartelle esattoriali, concernenti crediti erariali e diritti camerali. In appello il giudice tributario regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per i diritti camerali e per una cartella riferita a un credito estinto, ma aveva rigettato il resto dell’impugnazione, ritenendo: insussistenti i vizi di notifica delle cartelle; tardive e comunque sanate eventuali nullità; interruttiva la successiva sequenza di intimazioni e altri atti; infondata l’eccezione di prescrizione; infondata la censura sulla notifica via PEC da indirizzo non ufficiale; corretta la condanna alle spese, anche in favore dell’amministrazione assistita da propri funzionari. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. per errata valutazione degli atti interruttivi della prescrizione e per l’asserita inidoneità dell’iscrizione/preavviso ipotecario a interrompere la prescrizione; 2) omesso esame di fatto decisivo e mancata applicazione della prescrizione quinquennale a sanzioni e interessi; 3) violazione di legge sui vizi di notifica delle cartelle, in particolare per mancata produzione della CAN nelle notifiche a persona diversa dal destinatario; 4) violazione di legge sulla notifica dell’intimazione da indirizzo PEC non ufficiale, ritenuta nulla e rilevabile d’ufficio; 5) violazione dell’art. 111 Cost. e delle regole sulle spese, per mancata compensazione nonostante l’accoglimento parziale e per la condanna alle spese in favore dell’amministrazione difesa da funzionari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, rilevando rispettivamente: commistione tra profili di legge e rivalutazione del fatto, difetto di specificità, e, per il terzo motivo, anche carenza di interesse quanto a una cartella già definita per cessazione della materia del contendere; ha inoltre osservato che il travisamento della prova, ove dedotto, può rilevare solo nei limiti dell’errore di fatto e, in presenza dei presupposti, in sede di revocazione. Il quarto motivo è stato respinto nel merito, poiché la notificazione a mezzo PEC da indirizzo non iscritto nel registro INI-PEC non invalida di per sé la notifica, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio difensivo. Il quinto motivo è stato dichiarato infondato: la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, e nel processo tributario l’ente impositore assistito da propri funzionari ha comunque diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi, con riduzione del 20%. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale degli interessi; la Corte non accoglie la censura perché il motivo è inammissibile e perché la disciplina della prescrizione va valutata in relazione alla specifica voce di credito e al relativo titolo.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato per distinguere l’iscrizione ipotecaria dal preavviso di iscrizione ipotecaria; la Corte richiama l’orientamento secondo cui il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto idoneo a interrompere la prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per sostenere la prescrizione ordinaria decennale dei crediti erariali; la Corte ribadisce che, una volta divenuto definitivo l’atto impositivo, per i tributi erariali opera la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per affermare la prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie quando non intervenga un titolo giudiziale definitivo.

  • art. 8 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato dal ricorrente per escludere la debenza delle sanzioni agli eredi; la Corte lo menziona nel quadro del motivo sulla prescrizione delle sanzioni.

  • art. 2953 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che, quando sanzioni e interessi scaturiscono da un titolo giudiziale passato in giudicato, il termine di prescrizione è decennale.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge; la Corte rileva che alcuni motivi mascherano richieste di rivalutazione di fatto.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    norma invocata per il vizio di omesso esame; la Corte afferma che il motivo non riguarda un fatto storico-naturalistico e difetta di specificità.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    richiamato per precisare che il travisamento del contenuto probatorio, quando consiste in svista sul fatto probatorio, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.

  • art. 9, comma 2-sexies, d.lgs. n. 156 del 2015

    richiamato per escludere che la difesa dell’amministrazione tramite funzionari escluda la liquidazione delle spese in suo favore.

  • art. 4 d.l. n. 41 del 2021

    richiamato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere relativa a una cartella per credito estinto.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare che la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca è facoltativa e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per affermare che, nel processo tributario, all’amministrazione difesa da propri funzionari spettano le spese secondo i parametri forensi, con riduzione del 20%.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte non ravvisa violazione, ritenendo corretta la decisione del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la censura sulla prescrizione o sugli atti interruttivi deve essere specifica e ancorata alle singole pretese portate dai diversi atti; non è sufficiente una contestazione generica riferita all’intera sequenza esattoriale.
  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 è idoneo, secondo l’orientamento richiamato, a interrompere la prescrizione perché ha anche una funzione compulsoria rispetto all’adempimento.
  • Per i tributi erariali, una volta divenuto definitivo l’atto impositivo, il termine di prescrizione è ordinario decennale; per sanzioni e interessi, invece, occorre distinguere tra crediti autonomamente soggetti a prescrizione quinquennale e crediti che discendano da un titolo giudiziale definitivo, per i quali opera la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo; non è utilizzabile per riproporre contestazioni sulla valutazione delle prove o per dedurre genericamente l’erronea applicazione della prescrizione a sanzioni e interessi.
  • Il travisamento del contenuto probatorio non è, di regola, un vizio deducibile come violazione di legge in cassazione quando si risolve in una diversa lettura del materiale istruttorio; in presenza dei presupposti, il rimedio può essere la revocazione per errore di fatto.
  • Nella notificazione a mezzo PEC, l’invio da un indirizzo del mittente non iscritto nel registro pubblico non determina automaticamente la nullità della notifica, se l’atto risulta riferibile al soggetto mittente; il contribuente deve allegare e provare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • In tema di spese processuali, la soccombenza reciproca non impone la compensazione: il giudice può compensare in tutto o in parte le spese secondo apprezzamento discrezionale, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Nel processo tributario, l’amministrazione assistita da propri funzionari ha comunque diritto alla rifusione delle spese in caso di vittoria, con liquidazione secondo i parametri forensi e con la riduzione prevista dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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