Cassazione Civile, Ordinanza n. 09903/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da rapporti formalmente qualificati come prestazioni professionali autonome a tempo determinato, continuativamente rinnovati, svolti da due medici specialisti in oftalmologia presso strutture dell'azienda sanitaria. In primo grado era stato riconosciuto che, in realtà, le prestazioni avevano natura subordinata e che le lavoratrici avevano diritto alla stabilizzazione e alla ricostruzione della carriera con decorrenza anteriore rispetto alla stabilizzazione effettivamente disposta. In appello l'azienda sanitaria ha contestato sia l'accertamento della subordinazione sia la retrodatazione della stabilizzazione; le lavoratrici hanno chiesto, tra l'altro, il riconoscimento della sede di lavoro e di ulteriori emolumenti accessori. In Cassazione le ricorrenti hanno dedotto: omesso esame e violazione degli artt. 112, 324 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto nuova la domanda di accertamento della subordinazione; falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. e vizi motivazionali per non avere valorizzato documenti e istruttoria da cui emergerebbe la subordinazione; violazione della direttiva 1999/70/CE, dell'art. 15-septies d.lgs. 502/1992, degli artt. 7, 36 e 2126 c.c./d.lgs. 165/2001 e falsa interpretazione degli accordi sindacali del 2007-2008, sostenendo che il piano di stabilizzazione fosse immediatamente operativo e che spettasse la retrodatazione del rapporto al 18 giugno 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati e/o inammissibili i motivi perché la Corte d'appello aveva deciso su una duplice ratio decidendi: da un lato, la domanda di accertamento di un rapporto subordinato ab origine era nuova rispetto al petitum introdotto; dall'altro, in fatto, mancava prova degli indici della subordinazione, in particolare del potere gerarchico, organizzativo e disciplinare dell'azienda sanitaria. Inoltre, la pretesa di una stabilizzazione retrodatata è stata esclusa in quanto, nel pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione è possibile solo nei limiti delle disponibilità finanziarie, delle dotazioni organiche e della programmazione del fabbisogno; non esiste un diritto soggettivo alla stabilizzazione né, in mancanza dei presupposti, un diritto al risarcimento o alla proroga dei contratti. La Corte ha anche ritenuto inammissibile la censura sull'interpretazione dell'accordo sindacale, perché mirava a ottenere una diversa lettura delle clausole senza denunciare correttamente la violazione dei canoni ermeneutici. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di legittimità, con ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
invocato per censurare violazioni di legge e omesso esame, ma le doglianze sono state ritenute in parte infondate e in parte inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto
richiamato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la questione della subordinazione era stata comunque affrontata dal giudice di merito
richiamato per contestare la novità della domanda e l'uso di nuove eccezioni in appello; la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile nei limiti in cui mirava a sovvertire l'accertamento di merito
invocato sul giudicato interno; la Corte ha ritenuto che non vi fosse giudicato favorevole alle ricorrenti sulla subordinazione, poiché l'appello dell'azienda aveva contestato l'intero impianto decisionale
richiamato per sostenere la natura subordinata dei rapporti; la Corte ha rilevato che mancava prova degli elementi essenziali della subordinazione
art. 97 Cost.
richiamato per escludere che nel pubblico impiego possa configurarsi una stabilizzazione automatica mediante assunzione diretta o retrodatata
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato quale norma di contesto del pubblico impiego privatizzato; la Corte l'ha considerata non idonea a fondare la pretesa di stabilizzazione retroattiva
art. 16 c.c.n.l. quadriennio 1994-1997
indicato come mera applicazione del quadro normativo generale, non come fonte di un diritto perfetto alla stabilizzazione
dir. Cons. UE 1999/70/CE
richiamata dalle ricorrenti per sostenere la tutela contro l'abuso del lavoro a termine, ma ritenuta inconferente in assenza di un rapporto subordinato a termine accertato
art. 15-septies d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato dalle ricorrenti, ma la censura è stata reputata non decisiva nel quadro fattuale accertato
richiamato dalle ricorrenti; la Corte non vi ha riconosciuto un fondamento per la stabilizzazione richiesta
richiamato dalle ricorrenti per sostenere la rilevanza del lavoro di fatto; la censura non è stata accolta
utilizzato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
richiamato per la condanna solidale alle spese, in ragione della comunanza di interessi e della convergenza delle difese
Corte cost. nn. 67 e 69 del 2011
richiamate per affermare l'illegittimità costituzionale di una stabilizzazione intesa come assunzione diretta sic et simpliciter
Cass. Sez. L, 26/09/2018, n. 23019
richiamata come precedente sulla necessità di stabilizzazione nei limiti di legge e di bilancio
Cass. Sez. L, 05/11/2020, n. 24776
richiamata come precedente conforme sulla mancanza di un diritto soggettivo alla stabilizzazione
Cass. Sez. L, 11/11/2021, n. 33419
richiamata come precedente sovrapponibile al caso deciso
Cass. Sez. L, 12/07/2022, n. 22050
richiamata come precedente sovrapponibile al caso deciso
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
richiamata per l'obbligo di dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato la stabilizzazione del personale precario non integra, di regola, un diritto soggettivo automatico, ma presuppone il rispetto dei limiti normativi, finanziari, della dotazione organica e della programmazione del fabbisogno.
- La pretesa di accertare sin dall'origine un rapporto di lavoro subordinato richiede specifiche allegazioni e prova degli indici della subordinazione; in mancanza, il giudice non può fondare la decisione su una mera assimilazione funzionale alle mansioni del personale di ruolo.
- Quando la decisione di merito è sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma, il ricorso per cassazione deve attaccarle entrambe; se una rimane intatta, il ricorso è comunque destinato al rigetto.
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio sotto forma di deduzione di omesso esame o falsa applicazione di legge se, in realtà, si mira a proporre una diversa lettura dei fatti accertati.
- Gli accordi sindacali sul piano di stabilizzazione vanno interpretati secondo i canoni ermeneutici applicabili ai negozi collettivi; non è ammissibile censurare la loro lettura limitandosi a contrapporre un'interpretazione alternativa non ancorata alla deduzione della violazione delle regole di interpretazione.
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