Cassazione Penale, Sentenza n. 25766/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta (13/07/2022) che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione per i reati contestati ai capi c) e d) (infedele patrocinio e truffa aggravata) rispetto alla condanna in primo grado, confermando però le statuizioni civili. I ricorrenti deducono sette motivi di ricorso denunciando, in sintesi: errata determinazione del tempus commissi delicti (sostengono che la consumazione fosse anteriore alla sentenza di primo grado o coincidente con atti del 2009/2013), illegittima estensione in appello di valutazioni di responsabilità penale (richiamo alla sentenza n. 182/2021 Corte cost.), vizi nella ricostruzione del danno e nella valutazione della genuinità o determinazione del patto di quota lite (legittimità del patto, indeterminatezza, mancanza di prova della consegna di 10.000 euro in contanti), nonché generiche doglianze di carenza motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato la data di consumazione dei reati: per l'infedele patrocinio il momento consumativo è stato individuato nel 16 aprile 2014 (e comunque in epoca successiva all'aprile 2014), perché le condotte omissive e attive successive alla decisione civile (mancata informazione agli assistiti, atti esecutivi anomali, rilanci di spese, provvedimenti monitori) hanno concretamente cagionato nocumento; per la truffa aggravata la consumazione è stata collocata immediatamente dopo il 25 giugno 2014, in ragione della reale diminuzione patrimoniale subita dalle parti civili a seguito delle azioni esecutive. La Corte ha respinto le censure su presunte espressioni improprie della motivazione, ha confermato la valutazione del danno e l'uso delle prove (anche registrazioni e documentazione bancaria) e ha ritenuto inammissibili i motivi non devoluti in appello. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
Norme richiamate
Il reato di infedele patrocinio si consuma quando le azioni o omissioni dell'avvocato producono un nocumento agli interessi della parte assistita; tale evento individua il momento consumativo dal quale decorre la prescrizione. Condotte successive alla definizione del processo civile possono essere parte integrante della consumazione se idonee a cagionare nocumento.
La truffa (anche contrattuale) si perfeziona quando si realizza la diminutio patrimonii della vittima e il conseguente profitto dell'agente; il momento consumativo può ricadere anche nella fase di esecuzione del contratto, non necessariamente al solo momento della sottoscrizione.
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
"quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"
La norma disciplina il rinvio alle sezioni civili per impugnazioni concernenti soltanto interessi civili. La Corte ha ritenuto la norma non applicabile nel caso concreto perché i ricorsi contestavano profili penalistici (es. prescrizione), non costituendo dunque mera impugnazione per i soli interessi civili.
Fondamento della responsabilità aquiliana: la Corte ha confermato che, anche ove vi sia prescrizione penale, può sussistere responsabilità civile risarcitoria quando è provato un illecito civilistico e il danno ingiusto.
artt. 214, 215, 216, 221, 222 cod. proc. civ.
Richiamati dai ricorrenti come riferimenti su valutazione della prova e azioni esecutive; la Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e non decisive rispetto alla motivazione di merito.
Principio della prova e della distribuzione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria operata in appello fosse corretta e che le contestazioni sulla prova (es. pagamento in contanti) fossero adeguatamente motivate.
art. 2, comma 1, d.l. n. 223/2006
Richiamato dai ricorrenti in tema di legittimità del patto di quota lite; la Corte ha ritenuto irrilevante la sola legittimità formale del patto se le condotte successive erano dolose e avevano cagionato danno.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e all'ammenda in favore della Cassa delle ammende nel caso di ricorso inammissibile.
Sentenza Corte costituzionale n. 182/2021
I ricorrenti richiamavano la sentenza per criticare il linguaggio della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e ha spiegato che l'uso di espressioni descrittive non equivale ad attribuzione automatica di responsabilità penale e non contravviene ai principi costituzionali come invocato.
Massime di principio
- Per i reati collegati all'attività professionale (es. infedele patrocinio) il momento consumativo è legato all'evento di nocumento alla parte assistita: atti successivi alla stipula di un patto o alla decisione civile possono estendere la consumazione se costituiscono artifici o omissioni idonee a causare il danno.
- Nella truffa contrattuale la consumazione non coincide necessariamente con la conclusione del contratto: va valutato il momento in cui si verifica la definitiva perdita patrimoniale della vittima e il conseguente profitto dell'agente, anche durante l'esecuzione del rapporto.
- La legittimità formale di un patto (es. patto di quota lite) non esclude automaticamente la responsabilità civile o penale se l'insieme delle condotte successive ne dimostra l'abuso e la produzione di danno ingiusto.
- In sede di impugnazione in Cassazione non sono ammissibili censure su questioni non devolute al giudice d'appello: doglianze nuove o prove non discusse in appello rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- Le corti di merito possono valorizzare elementi indiziari (registrazioni, documentazione bancaria, comportamento processuale) per ritenere provati elementi di fatto; la Cassazione verifica la motivazione e la logicità della ricostruzione, non re-duce il merito della valutazione probatoria se adeguatamente motivata.
- Se l'impugnazione riguarda soltanto questioni civili, è possibile il rinvio alla sezione civile (art. 573, comma 1-bis), ma la norma non opera quando sono invece dedotti profili penali rilevanti (es. eccezioni di prescrizione).
- Richieste generiche che non affrontano puntualmente la motivazione di merito (ad esempio limitandosi a contestare locuzioni o singole frasi) sono spesso insufficienti per ottenere l'accoglimento in Cassazione.
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