Cassazione Penale, Sentenza n. 25562/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto colpevole del reato di furto (art. 624 c.p.), sollevando i seguenti motivi: 1) inosservanza di legge per mancata pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela, sostenendo che il responsabile dell'esercizio commerciale non fosse legittimato a proporre querela; 2) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa il giudizio di responsabilità e la valutazione unitaria delle prove, in particolare delle immagini di videosorveglianza; 3) errata qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato, per via della presunta costante sorveglianza e per il mancato occultamento permanente della merce; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), collegata alla dedotta natura tentata del furto; 5) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche (artt. 62 n.4 e 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla legittimazione del responsabile dell'esercizio commerciale a proporre querela sulla base della nozione ampia di possesso tutelabile in sede penale; ha giudicato adeguata e logica la valutazione congiunta di immagini di videosorveglianza e testimonianza del direttore che descrive l'inseguimento e il gesto di gettare il profumo nella siepe dopo aver oltrepassato le casse; ha confermato la qualificazione del fatto come furto consumato, perché il ricorrente aveva raggiunto una disponibilità autonoma e immediata della refurtiva superando le casse e dandosi alla fuga; ha rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, ritenendo non sussistere la particolare tenuità (anche per la presenza di un minore nelle immagini); ha considerato genericamente infondate le censure sulle attenuanti generiche. Per questi motivi ha confermato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che punisce il furto; la Corte ha confermato che il fatto va qualificato come furto consumato quando l'agente consegue anche per breve tempo la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non sussistessero i presupposti per riconoscerla, anche alla luce delle modalità del reato (uso di minore nelle immagini e consumazione del furto).
Circostanza attenuante prevista dalla legge: la Corte territoriale aveva già riconosciuto tale circostanza in primo grado, ma ha negato le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi che le giustifichino ulteriormente.
Determinazione delle attenuanti generiche: la Corte di legittimità ha ritenuto le censure sulle attenuanti generiche generiche e non idonee a modificare il giudizio motivato del giudice di merito.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sent. n. 40354/2013 Sciuscio e successive)
I precedenti interpretativi affermano che il bene giuridico tutelato dal furto comprende anche il possesso/detenzione qualificata; il responsabile dell'esercizio commerciale può proporre querela se esercita un rapporto autonomo di detenzione sulla merce.
Massime di principio
- Il responsabile di un esercizio commerciale che detiene e gestisce la merce può essere considerato persona offesa e legittimato a proporre querela anche se non titolare formale della proprietà.
- La distinzione tra furto tentato e consumato dipende dalla acquisizione, anche momentanea, della piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; il superamento delle casse con la merce sottratta è indicativo di consumazione.
- La sola presenza di sistemi antitaccheggio o di videosorveglianza che rilevino l'evento non equivale automaticamente a un controllo tale da escludere la consumazione: i dispositivi possono segnalare ma non sostituiscono la disponibilità materiale del bene.
- Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessaria una motivazione concreta e specifica da parte del giudice di merito; circostanze aggravanti o modalità del reato possono escludere la tenuità.
- Censure generiche, prive di specificazione dei vizi logico-giuridici della motivazione di merito, sono destinate a essere dichiarate infondate o inammissibili in Cassazione.
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