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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25561/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma d'appello deducendo l'inosservanza degli artt. 157 e 161, comma 2, cod.pen. per avere la Corte d'appello omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato. Sostenevano che il furto in abitazione, come reato semplice, comportava un termine ordinario di prescrizione di 6 anni (termini massimi per i singoli imputati indicati nel ricorso) e che, non dovendosi tener conto delle aggravanti per il calcolo della prescrizione, il termine risultava già maturato per alcuni di essi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e pertanto inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti erano stati condannati per il delitto di cui all'art. 624-bis cod.pen. aggravato dall'art. 625 n.5, e che l'aggravante era a "effetto speciale": perciò la pena massima di riferimento per il calcolo della prescrizione è quella del furto aggravato (e non quella del furto semplice). Di conseguenza il termine prescrizionale finale era pari a 12 anni e 6 mesi e non risultava ancora maturato alla data della sentenza di appello del 22/06/2021 (la prescrizione sarebbe maturata, salvo sospensioni, il 10/01/2022). I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.; art. 625 n.5 cod. pen.

    La Corte ha interpretato che la fattispecie è quella del furto aggravato (art. 624-bis) con aggravante di cui al n.5 dell'art.625, la quale assume effetto speciale: ciò comporta che per il calcolo della prescrizione si prenda a riferimento la pena massima prevista per il furto aggravato e non per il furto semplice

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato in relazione al calcolo del termine prescrizionale: l'art.157 dispone i criteri per determinare la prescrizione in relazione alla pena edittale massima; la Corte ha ritenuto che vada considerata la pena massima applicabile tenendo conto degli effetti delle aggravanti a effetto speciale

  • art. 161 comma 2 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma rilevante per la determinazione dei termini prescrizionali e delle sospensioni; la Corte ha ritenuto non fondata la lettura difensiva perché il termine finale si calcola sulla base della pena massima derivante dall'aggravante a effetto speciale

  • Corte Cost. n.186 del 2000

    La sentenza è stata richiamata in relazione alla possibilità/obbligo di condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Cassazione ha condannato ciascun ricorrente a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende richiamando il principio consolidato

Massime di principio

  • Per il calcolo della prescrizione si deve fare riferimento alla pena massima applicabile alla fattispecie concreta: se un'aggravante ha "effetto speciale" modifica la contravvenzione o delitto di riferimento e la relativa pena edittale va considerata ai fini prescrizionali
  • Non tutte le aggravanti restano estranee al computo della prescrizione: occorre valutare se l'aggravante sia di natura "speciale" (incide sulla fattispecie e sulla pena) o mera circostanza aggravante comune; solo nel primo caso la pena massima da prendere a riferimento cambia
  • Una impugnazione fondata sulla prescrizione deve dimostrare correttamente quale sia la pena edittale massima applicabile in base alla qualificazione giuridica del fatto; errori nell'individuazione della norma di riferimento portano al rigetto del motivo
  • I termini di prescrizione devono essere calcolati tenendo conto dei periodi di sospensione previsti dalla legge; la mera decorrenza cronologica non tiene conto di sospensioni e interruzioni
  • La conferma in appello di una sentenza di condanna pronunciata in rito abbreviato non impedisce la verifica in Cassazione di questioni di diritto quali la corretta determinazione del termine prescrizionale
  • Il rigetto di un ricorso per prescrizione può comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità

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