Cassazione Penale, Sentenza n. 25564/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 10/03/2022 che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Tevzadze Ilia, imputato per furto, ritenendo carente la legittimazione della querela presentata dalla responsabile del punto vendita per mancata procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società proprietaria. In primo grado era stata inoltre esclusa la contestata aggravante della destrezza (art. 625, comma 1, n. 4 c.p.). Il Procuratore generale ha censurato la decisione del Tribunale ritenendo che la valutazione della legittimazione fosse stata errata alla luce dei principi giurisprudenziali sulla nozione di possesso tutelabile in sede penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. La decisione di annullamento si fonda sul rilievo che il Tribunale ha interpretato erroneamente la legittimazione del querelante, non avendo considerato il consolidato principio secondo il quale il possesso tutelabile in sede penale comprende rapporti di fatto di detenzione qualificata (ius possessionis) anche se privi di formale procura dal legale rappresentante della società.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen., comma 1, n. 4
art. 625, comma 1, n. 4 c.p.
Riferita come aggravante della destrezza; la Corte di cassazione non ha annullato la sentenza sulla base dell'aggravante in sé, ma ha richiamato che l'eventuale esclusione dell'aggravante non poteva giustificare il decreto di non luogo a procedere per presunta carenza di legittimazione della querela.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012 (Rv. 253888-01)
Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012, dep. 2013, Rv. 253888-01
Principio secondo cui il possesso tutelabile in sede penale ha portata più ampia rispetto a quella civilistica, includendo rapporti di fatto con la cosa esercitati in modo autonomo e indipendente dalla titolarità formale, riconoscendo al responsabile di un esercizio commerciale la legittimazione a proporre querela per furti della merce in sua detenzione.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 (Lafleur Nadia, Rv. 275342-01)
Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur Nadia, Rv. 275342-01
Conferma che la legittimazione all'azione penale è connessa alla detenzione qualificata della cosa in custodia; la titolarità del diritto tutelato dalla norma incriminatrice può derivare da un potere di fatto sulla merce esposta e custodita presso il punto vendita.
Massime di principio
- La legittimazione a proporre querela per furto può spettare al responsabile di un esercizio commerciale che abbia la detenzione qualificata della merce, anche in assenza di una procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società proprietaria.
- In diritto penale la nozione di possesso è più ampia rispetto al diritto civile: rileva il rapporto di fatto autonomo con la cosa (ius possessionis), non solo la titolarità formale.
- La mancata produzione di una procura speciale non comporta automaticamente l'improcedibilità o il non luogo a procedere se è dimostrabile la detenzione qualificata e l'interesse tutelato dal querelante.
- Se il giudice di merito interpreta male la legittimazione del querelante fondandovi un non luogo a procedere, la Corte di cassazione può annullare la decisione e rinviare il giudizio per una corretta valutazione dei fatti e della legittimazione.
- Per valutare la legittimazione è necessario esaminare le circostanze di fatto (gestione autonoma, responsabilità del punto vendita, custodia ed esposizione della merce), più che la mera formalità della procura.
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