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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25565/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 17/03/2022. Il ricorrente contestava l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (esposizione della cosa alla pubblica fede) in un caso di sottrazione di merce da scaffali di un esercizio commerciale, sostenendo che la sorveglianza da parte del vigilante fosse continua ed efficace e quindi idonea ad escludere l'aggravante. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha insistito per l'accoglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione sollevata dalla difesa attiene in larga parte a valutazioni di merito (ricostruzione fattuale circa il controllo del vigilante) non sindacabili in sede di legittimità e ha confermato il principio secondo cui l'aggravante di esposizione alla pubblica fede non può essere esclusa se la sorveglianza è soltanto saltuaria. Soltanto una sorveglianza continuativa, costante e specificamente efficace può escludere la configurabilità dell'aggravante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 10 marzo (data indicata nella sentenza).

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    L'aggravante per esposizione della cosa alla pubblica fede si applica quando la merce è esposta in modo tale che, salvo imprevisti, la percezione diretta della sottrazione da parte della persona offesa sarebbe stata pressoché inevitabile. Non è sufficiente una sorveglianza saltuaria; per escludere l'aggravante occorre dimostrare sorveglianza continuativa, costante e specificamente efficace ad impedire la sottrazione.

  • Sez. 5, n. 8019 del 22/01/2010 (Addyani)

    Giurisprudenza che conferma che l'aggravante sussiste quando la merce è accessibile al pubblico e la sorveglianza non è tale da rendere inevitabile la percezione della sottrazione.

  • Sez. 5 n. 4036 del 26/11/2015, dep. 2016 (Craciun)

    Giurisprudenza che precisa che solo condizioni di sorveglianza continuative, costanti e specificamente efficaci possono escludere l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

Massime di principio

  • Per escludere l'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 c.p. è necessario dimostrare che la sorveglianza era continua, costante e specificamente efficace; l'unica presenza saltuaria di personale addetto non è sufficiente.
  • Le impugnazioni che fondano la loro critica su ricostruzioni fattuali e valutazioni di merito (es. efficacia del controllo del vigilante) possono essere dichiarate inammissibili in sede di cassazione, che non sindaca nuovamente il merito dei fatti.
  • Chi propone ricorso deve mirare a questioni di diritto e a vizi formali o di interpretazione normativa; se il tema è essenzialmente probatorio o ricostruttivo, è probabile l'inammissibilità.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso privo di fondamento giuridico.

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