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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21128/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per l'anno 2005, fondato su processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori ricavi ai fini IRAP in relazione all'attività di costruzione e successiva vendita di immobili. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia delle entrate deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt. 37 e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, dell'art. 115, comma 1, c.p.c., degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse trascurato l'antieconomicità dell'operato della contribuente, desunta da vendite sotto costo, da una persistente incongruenza costi-ricavi e dallo scostamento tra i prezzi di vendita dichiarati e i valori medi di mercato rilevati dall'OMI/FIAIP, nonché dalla mancanza di prova certa del prezzo realmente pattuito e della data certa dei preliminari non registrati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha osservato che i valori rilevati dagli organismi di mercato non costituiscono presunzione legale ma solo un elemento indiziario, che può sorreggere la rettifica dei corrispettivi solo se accompagnato da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti; nel caso di specie la CTR aveva escluso che tali ulteriori elementi fossero stati efficacemente dedotti. Inoltre, la motivazione di merito aveva valorizzato specifiche circostanze ostative alla lettura antieconomica dell'operazione, quali problemi costruttivi e contributi in materiali da parte dei soci, ritenendole spiegazioni sufficienti. La censura sulla mancata prova del prezzo pattuito è stata considerata non decisiva, perché nel giudizio tributario, una volta contestata l'antieconomicità, grava sul contribuente l'onere di fornire spiegazioni, e tali spiegazioni erano state ritenute congrue dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come base normativa del controllo e della rettifica fiscale, in coordinamento con le presunzioni e l'accertamento induttivo.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale fondamento dell'accertamento induttivo in presenza di incongruenze e antieconomicità del comportamento del contribuente.

  • art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale norma che consente l'accertamento induttivo anche in materia IVA, in parallelo al sistema delle imposte dirette.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    Richiamato come disposizione collegata ai criteri di accertamento basati su presunzioni e riscontri indiziari.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle censure sulla valutazione delle prove e degli elementi indiziari da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova in relazione alla giustificazione dell'antieconomicità contestata.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento tributario.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la necessità che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti ai fini della prova presuntiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, il comportamento del contribuente qualificato come antieconomico può legittimare l'accertamento induttivo, ma l'Amministrazione deve fondarlo su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, non essendo sufficiente il solo richiamo a valori medi di mercato.
  • Le quotazioni degli organismi di mercato immobiliari non costituiscono presunzione legale: possono fungere solo da elemento indiziario, utilizzabile insieme ad altri elementi oggettivi per sostenere la rettifica dei corrispettivi dichiarati.
  • Quando l'ufficio contesta l'antieconomicità dell'operazione, incombe sul contribuente l'onere di fornire una spiegazione plausibile e documentata delle ragioni economiche del risultato apparentemente incongruo.
  • La valutazione del giudice di merito sulle giustificazioni addotte dal contribuente e sulla sufficienza degli elementi indiziari non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legge denunciato.
  • La prova del prezzo effettivamente pattuito, di per sé, non è decisiva a escludere l'accertamento induttivo quando il tema centrale è la non credibilità economica dell'operazione e il contribuente abbia comunque fornito spiegazioni ritenute attendibili dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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