Cassazione Civile, Ordinanza n. 29550/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2007. La società utilizzatrice ha contestato, nei giudizi di merito e poi in cassazione, la validità della clausola sugli interessi di mora e di altre previsioni economiche del contratto, sostenendo che il costo complessivo dell’operazione avrebbe superato la soglia di usura. In particolare: la corte d’appello aveva ritenuto che la clausola di mora, parametrata al TEGM e costruita nei limiti della normativa antiusura, non fosse usuraria; aveva inoltre escluso che fosse corretto sommare interessi corrispettivi e moratori per verificare il superamento del tasso soglia; aveva ritenuto non provato che ulteriori oneri, penali o spese fossero stati applicati o versati; aveva infine respinto la richiesta di compensazione delle spese. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 61 e 112 c.p.c. per mancata nomina di CTU, omessa pronuncia e motivazione apparente; 2) violazione della normativa sull’usura e delle norme sulla nullità parziale e sulla gratuità del mutuo/finanziamento, sostenendo che anche gli interessi moratori vadano confrontati con il tasso soglia e che la corte d’appello avesse errato nel calcolo; 3) omessa pronuncia sulla domanda di usurarietà fondata su ulteriori spese, clausole penali e oneri accessori, in particolare conguaglio per estinzione anticipata e commissioni di gestione; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, lamentando il mancato ricorso alla compensazione per la complessità tecnica e l’oscillazione giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che la CTU non è mezzo di prova in senso proprio e che la mancata ammissione può essere censurata solo nei limiti del vizio motivazionale, non già come violazione dell’art. 112 c.p.c.; ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che non è corretto sommare interessi corrispettivi e moratori per verificare l’usura, ma che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori e che, per i contratti del periodo rilevante, il tasso soglia di mora va determinato secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite e dai decreti ministeriali; ha respinto il terzo motivo perché la corte d’appello aveva già esaminato le doglianze relative alle clausole accessorie, escludendo sia l’effettiva previsione di un conguaglio per estinzione anticipata sia la prova dell’applicazione di spese e commissioni; ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la valutazione sulla compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione del principio di soccombenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla consulenza tecnica d’ufficio non può essere trattata come violazione di questa norma se la CTU è solo una sollecitazione al giudice e non una domanda di merito.
La nullità per omessa pronuncia riguarda domande di merito; la mancata ammissione di CTU o di istanze istruttorie non integra di per sé violazione di questo articolo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La dedotta omessa pronuncia è scrutinabile solo se effettivamente riferita a domande di merito; non è il veicolo per contestare la mancata CTU.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare la violazione della disciplina sostanziale sull’usura e delle norme sulle spese di lite.
Viene richiamato quale base della disciplina antiusura, insieme alle norme codicistiche e ai decreti ministeriali attuativi.
Per i contratti del periodo considerato, il tasso soglia si determina secondo la maggiorazione prevista dalla norma; per gli interessi moratori rileva nel computo secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
La ricorrente lo invoca per sostenere la nullità parziale delle clausole usurarie e le relative conseguenze sul contratto.
È richiamato dalla parte ricorrente come norma sanzionatoria dell’usura; la Corte ne esclude l’applicazione automatica alla fattispecie poiché non è stato accertato il superamento della soglia.
È parte della disciplina richiamata dalla Corte per ribadire che il divieto di usura opera anche rispetto agli interessi moratori.
D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1
Richiamato come norma di interpretazione della disciplina antiusura, nel quadro tracciato dalle Sezioni Unite.
Richiamata quale legge di conversione del decreto in materia di usura.
Le spese seguono la soccombenza; la Corte ribadisce che la condanna alle spese è conseguenza del rigetto del ricorso.
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo violazione del principio di non addossare le spese alla parte vittoriosa.
Indica il rito camerale con cui è stata trattata la causa in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio: la sua mancata ammissione non integra automaticamente omessa pronuncia, e può essere censurata solo nei limiti del vizio motivazionale o della manifesta illogicità del diniego.
- Nella verifica dell’usurarietà di un contratto di finanziamento non è corretto sommare indiscriminatamente interessi corrispettivi e interessi moratori, perché hanno funzione diversa; il controllo va svolto secondo criteri distinti per le due componenti.
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; quando i decreti ministeriali non rilevino espressamente la media dei moratori, il confronto va condotto secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento al TEG del rapporto e al TEGM del periodo.
- Ai fini dell’usura non rilevano oneri o clausole economiche meramente eventuali o non provati come concretamente applicati o pagati nel rapporto.
- La compensazione delle spese di lite appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti in cui sia violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.
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