Cassazione Civile, Sentenza n. 528/2021 del 14/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2003 relativo a maggiori imposte Irpeg, Iva e Irap. Questioni principali: 1) deducibilità fiscale dei costi sostenuti per il condono edilizio e in particolare se le somme versate costituiscano oneri di urbanizzazione deducibili/immobilizzazioni o sanzioni/oblazioni non deducibili; documentazione prodotta dalla contribuente (attestazioni di pagamento e dichiarazione del geom. Lucreziano) contestata dall'Amministrazione. 2) contestazione del recupero Iva operato dall'Ufficio per presunta mancata fatturazione e calcolo errato delle aliquote applicabili al ribaltamento dei costi tra la contribuente e la società affittuaria Vico del Cavallo s.r.l.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendo errata l'applicazione della ripartizione dell'onere della prova da parte del giudice di appello e ricordando che le spese per condono edilizio non sono automaticamente qualificabili come sanzionatorie; è onere dell'Amministrazione dimostrare che parte delle somme costituiscano oblazioni o sanzioni. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo relativo alla quantificazione dell'IVA. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, per nuovo esame e per decidere anche sulle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per valutare il vizio di motivazione (omesso esame di fatto decisivo) alla luce delle modifiche operate dal decreto legge 83/2012; la Corte lo utilizza per annullare la sentenza per carenza motivazionale su punto decisivo
riferito alla disciplina della deducibilità delle spese che possono costituire componenti del costo di beni ammortizzabili; la Corte richiama la norma nel ragionamento sulla possibilità di qualificare come immobilizzazioni gli oneri di urbanizzazione versati per condono
disposizione sul riparto dell'onere della prova: la Corte rileva che il giudice di appello ha applicato erroneamente tale principio perché, una volta documentata l'esistenza del pagamento per condono, spetta all'Amministrazione provare l'eventuale natura sanzionatoria di parte delle somme
norma richiamata nella censura sull'IVA; disciplina la rettifica della detrazione dell'IVA in caso di fattispecie rilevanti ai fini dell'imposta
richiamato con riferimento alla censura per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, quale parametro procedurale per la verifica della motivazione delle decisioni di merito
citato marginalmente tra le norme di procedimento; rilevanza limitata nel testo ma indicato tra i riferimenti invocati dalla ricorrente
richiamato nella dichiarazione prodotta dalla contribuente per qualificare i versamenti come oneri concessori di urbanizzazione e non come sanzioni
modifica l'art.360 c.p.c.; la Corte ne tiene conto per l'applicazione della nuova disciplina del vizio di motivazione alle sentenze depositate dopo la data di efficacia
giurisprudenza della Cassazione
Cass. sez. 5, 7 settembre 2007, n. 18860; Cass. sez. 5, n. 8135/2011; Cass. sez. 5, n. 10952/2005
precedenti richiamati che affermano che le spese per condono edilizio non sono automaticamente 'costi sanzionatori' e che è onere dell'Amministrazione dimostrare la natura sanzionatoria
Massime di principio
- Le spese sostenute per il condono edilizio non sono automaticamente qualificabili come sanzioni; se il contribuente documenta che i pagamenti riguardano oneri di urbanizzazione o oneri concessori, grava sull'Amministrazione dimostrare che parte delle somme hanno natura sanzionatoria o costituiscono oblazioni
- Quando la documentazione prodotta dal contribuente risulta adeguata a mostrare la natura dei versamenti, il giudice deve motivare espressamente e adeguatamente perché ritiene che tali documenti non siano sufficienti; omissioni o motivazioni illogiche configurano vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- In tema di IVA, contestazioni sui calcoli e sulle aliquote richiedono che il contribuente fornisca documentazione dettagliata (fatture, specificazione dei beni/servizi e relative aliquote) e il giudice motivi chiaramente la congruità dei conteggi; tuttavia il rimedio in Cassazione può essere inammissibile se non coglie la ratio della decisione impugnata
- Su ripartizione dell'onere della prova: una volta che il contribuente produce elementi che attestano la destinazione dei pagamenti, spetta all'Amministrazione accertare e provare l'eventuale diversa natura fiscale o sanzionatoria delle somme
- In caso di decisione di merito viziata su punto decisivo, la Corte Suprema può cassare con rinvio per un nuovo esame, richiedendo alla commissione di merito di valutare nuovamente la documentazione alla luce dei corretti criteri giuridici
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