Cassazione Civile, Sentenza n. 529/2021 del 14/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Accertamento fiscale in materia di IVA: la controllante Avir aveva distaccato un dirigente alla controllata San Domenico Vetraria e fatturato alla controllata i costi relativi; la controllata aveva rimborsato tali importi e detratto l'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il mero prestito/distacco di personale, se limitato al rimborso dei costi, fosse fuori campo IVA ex art. 8, comma 35, L. 11 marzo 1988, n. 67, e ha recuperato l'IVA detratta. Inoltre l'Agenzia ha contestato l'omessa assoggettazione a IVA delle cessioni di rifiuti d'imballaggio in vetro e rottami di vetro, qualificandole come operazioni imponibili; la contribuente ha impugnato gli accertamenti senza successo in primo e secondo grado e ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per mancanza di legittimazione. Ha accolto, nei limiti indicati, il secondo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale in relazione al profilo relativo all'applicabilità dell'art. 8, comma 35, L. n. 67/1988, rinviando la causa alla Commissione regionale per nuova decisione in diversa composizione, affinché verifichi se i pagamenti della controllata costituissero effettivo corrispettivo (nexus di corrispettività) per il distacco e se fossero condizione del distacco stesso, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-94/19). Ha invece respinto il motivo relativo alla qualificazione delle cessioni di materiale come operazioni soggette al punto 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del d.P.R. n. 633/72 (applicazione IVA al 10%), confermando la qualificazione come cessioni di rifiuti nell'ambito della gestione disciplinata dal d.lgs. n. 22/1997 e escludendo l'applicabilità dell'art. 74 (inversione contabile per commercio di rottami). Ha inoltre ritenuto infondati gli altri motivi, compensando le spese nei rapporti con il Ministero e rinviando per le spese del giudizio di merito alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 8, comma 35, L. 11 marzo 1988, n. 67
non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo
La norma nazionale è stata disapplicata nella parte in cui l'ha applicata come esonero automatico: la Corte, sulla base della sentenza della Corte di giustizia (C-94/19), rileva che occorre verificare l'esistenza di nesso di corrispettività e se il pagamento costituisce effettivo corrispettivo del servizio, sicché non può essere adottata un'applicazione meccanica della disposizione
Direttiva VI (sesta direttiva) - artt. 2, 6, punto 1 art. 9
La Corte di giustizia ha interpretato la direttiva nel senso che la 'prestazione di servizi' è imponibile se vi è corrispettività tra servizio e somma ricevuta; la definizione di messa a disposizione di personale rientra tra le prestazioni di servizi
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 74
Regola l'inversione contabile (reverse charge) per il commercio di rottami; la Corte ricorda che l'inversione non equivale a esenzione e che l'art. 74 si applica al commercio di rottami non qualificati come rifiuti
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Tabella A), parte III, punto 127-sexiesdecies
Disciplina prestazioni di servizi relative alla gestione dei rifiuti, applicando l'aliquota IVA ridotta del 10%; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale punto alle cessioni svolte nell'ambito del processo di gestione dei rifiuti
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (normativa rifiuti)
Fornisce il quadro normativo nazionale per la gestione dei rifiuti: la Corte ha considerato decisiva la qualificazione delle cessioni come inserite nell'iter di gestione disciplinato dal d.lgs. n. 22/1997
art. 14, d.l. 8 luglio 2002, n. 138, conv. L. 8 agosto 2002, n. 178 (interpretazione autentica art. 6 d.lgs. 22/1997)
Norma interpretativa nazionale sulla definizione di rifiuto che la Corte ha ritenuto non pienamente compatibile con la nozione unionale, ma non è stata necessaria la disapplicazione in questo caso perché il giudice d'appello aveva accertato fatti non impugnati
d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - art. 30
Norma sul distacco di personale richiamata per dimostrare l'esistenza dell'interesse organizzativo del distaccante, utile a qualificare l'operazione come correlata all'attività d'impresa
art. 395 n. 5 c.p.c.
Richiamata per spiegare la possibilità di revocazione per sentenza contraria ad altra precedente con autorità di cosa giudicata, circostanza non sussistente nel caso esaminato
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)
Norma processuale invocata nei motivi di cassazione per denunciare violazione di norme e vizio di motivazione; alcuni motivi fondati e altri respinti in base al controllo di diritto svolto dalla Corte
Corte di giustizia – causa C-94/19
Sentenza chiave che ha stabilito che le prestazioni di servizi sono imponibili se sussiste nesso di corrispettività anche se il corrispettivo è pari ai costi; ha indotto la disapplicazione dell'art. 8, comma 35, per applicazioni meccaniche
Massime di principio
- Il distacco o prestito di personale tra imprese può rilevare ai fini IVA: non basta che il rimborso sia pari al costo per escludere l'imponibilità. Occorre valutare se sussiste un nesso di corrispettività tra la prestazione (messa a disposizione del personale) e la somma pagata; se il pagamento è corrispettivo della prestazione, l'operazione è imponibile anche in assenza di lucro.
- Per determinare se pagamenti per personale distaccato siano imponibili, documentare chiaramente natura e finalità della prestazione: accordi scritti, condizioni che collegano il pagamento al distacco, causale della fattura e prova che il pagamento è condizione del distacco aiutano a stabilire l'esistenza (o meno) del corrispettivo.
- La qualificazione di materiali come 'rifiuti' o 'rottami' dipende dalla destinazione certa e dalle condizioni di riutilizzo. Se il materiale è ceduto nell'ambito della gestione dei rifiuti (es. a centri di trattamento/recupero) rientra nella nozione di rifiuto e si applicano le regole IVA specifiche (punto 127-sexiesdecies, aliquota ridotta), mentre l'inversione contabile per rottami (art. 74) si applica solo se si è in presenza di commercio di rottami qualificati come tali, non di rifiuti da smaltire/recuperare.
- L'invocazione di 'incertezza normativa' per evitare sanzioni richiede una reale incertezza interpretativa giudicata tale dal giudice; non è sufficiente una generica difficoltà di interpretazione o un contrasto con prassi amministrativa.
- Quando si agisce in giudizio, verificare la legittimazione del resistente: impugnazioni nei confronti di soggetti privi di legittimazione sostanziale o processuale (es. alcuni ministeri) possono essere dichiarate inammissibili.
- In caso di contrasto tra norma nazionale e diritto dell'Unione, le decisioni della Corte di giustizia prevalgono e possono comportare la disapplicazione della norma nazionale nella parte incompatibile; tuttavia la disapplicazione richiede che il giudice nazionale verifichi i fatti e applichi i principi unionali al caso concreto.
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