Cassazione Civile, Sentenza n. 530/2021 del 14/01/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento che ha recuperato IVA detratta dalla contribuente su rimborsi fatturati dalla controllante per il distacco di un dirigente (Agenzia aveva ritenuto il mero prestito di personale fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma 35, L. 11 marzo 1988, n. 67) e recuperato IVA non assolta su cessioni di rifiuti/rottami di vetro: la società contestava l'assoggettabilità a IVA dei rimborsi e la qualificazione delle cessioni come operazioni imponibili, nonché la sanzionabilità per presunta violazione
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso verso il Ministero dell'economia e delle finanze; ha accolto, nei limiti indicati, il secondo motivo di ricorso (disapplicando l'art. 8, comma 35, L. n. 67/88 sulla base dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella causa C-94/19) e ha cassato la sentenza di merito con rinvio alla Commissione tributaria regionale per valutare se i pagamenti costituissero corrispettivo del distacco (nexus corrispettività). Ha invece rigettato i motivi relativi alla qualificazione dei materiali come rifiuti (confermando che, per i fatti accertati, le cessioni erano avvenute nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti e quindi assoggettabili secondo il punto 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/72) e ha respinto i rilievi sulle sanzioni e sull'incertezza normativa
Norme richiamate
L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 8, comma 35
"non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo"
La Corte ha disposto la disapplicazione della norma alla luce dell'interpretazione della Corte di giustizia (causa C-94/19): il distacco/messa a disposizione di personale può costituire prestazione di servizi imponibile se sussiste nesso di corrispettività tra servizio e somma ricevuta, anche quando il corrispettivo è limitato al rimborso dei costi
Direttiva VI (sesta direttiva) artt. 2 e 6 e art. 2 punto 1 (definizione di prestazione onerosa)
Interpretazione della Corte di giustizia: la nozione di prestazione onerosa richiede la sussistenza di un nesso di corrispettività; il pagamento pari ai soli costi non esclude l'imponibilità se è riconoscibile la corrispettività tra servizio reso e somma
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3 / art. 74 e Tabella A parte III punto 127-sexiesdecies
Art. 3 recepisce la nozione di servizio ai fini IVA; l'art. 74 disciplina il meccanismo dell'inversione contabile per il commercio di rottami (imponibile assolta tramite inversione), mentre il punto 127-sexiesdecies riguarda prestazioni connesse alla gestione dei rifiuti applicabili con aliquota ridotta (10%). La Corte ha confermato che l'inversione contabile non equivale a esenzione e che la qualificazione tra commercio di rottami e gestione di rifiuti dipende dalla natura e destinazione del materiale
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (d.lgs. n. 22/97, «Decreto Ronchi")
Disciplina il ciclo di gestione dei rifiuti; la Corte di legittimità, nel caso concreto, ha ritenuto provato che le cessioni erano avvenute nell'ambito dei centri di trattamento/recupero previsti dal d.lgs., qualificando i materiali come rifiuti
D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14 (conv. L. n. 178/2002)
Contenente una definizione/autentica su quando un residuo non è più qualificabile come rifiuto: la Corte ha richiamato i principi ma ha evidenziato conflitto con la nozione unionale, motivo per cui non è decisiva nel caso concreto
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 30
Richiamato per evidenziare l'esistenza dell'interesse del datore di lavoro distaccante nell'ambito del distacco e la rilevanza dell'inserimento del dirigente nella organizzazione del distaccatario ai fini della configurazione dell'operazione come prestazione di servizi
Statuto del contribuente, L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Invocato dalla ricorrente in tema di incertezza normativa a fini sanzionatori; la Corte ha ricordato che l'incertezza oggettiva esimente richiede una situazione di inevitabile incertezza per il giudice e non sussiste nel caso in esame
Causa C-94/19, sentenza Corte di giustizia
Interpretazione vincolante UE per la disapplicazione della norma nazionale: la Corte di giustizia ha affermato che la messa a disposizione/distacco di personale costituisce prestazione onerosa imponibile se esiste nesso di corrispettività, indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo
Giurisprudenza Corte di giustizia (C-457/02 Niselli; C-114/01 Avesta e altre)
Richiamate per delimitare la nozione unionale di rifiuto e le condizioni per considerare residui come sottoprodotti non rientranti nella categoria dei rifiuti: condizioni stringenti sul riutilizzo certo, senza trasformazioni e senza danno ambientale
Codice Civile e Codice di Procedura Civile (art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., art. 395 n.5 c.p.c., art. 360 c.p.c.)
Richiamati nei motivi di doglianza processuali: la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa a presunta omissione di cognizione di precedente sentenza perché il giudicato non si era ancora formato al momento dell'allegazione; ha inoltre richiamato l'art. 395 n.5 c.p.c. come rimedio configurabile
Massime di principio
- Il distacco o la messa a disposizione di personale tra imprese (anche tra controllante e controllata) può costituire una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA se sussiste un nesso di corrispettività tra la prestazione e la somma ricevuta, anche quando il corrispettivo si limiti al rimborso dei costi sostenuti dal distaccante
- Per provare l'imponibilità occorre accertare se il pagamento fosse condizione per il distacco e se la controprestazione fosse effettivamente corrispettiva del servizio reso; l'analisi è fattuale e richiede valutazioni in concreto
- La qualificazione dei materiali come "rifiuti" o "rottami/ sottoprodotti" dipende dalla destinazione, dal processo di gestione e da condizioni oggettive: se il materiale è immesso nel ciclo di gestione dei rifiuti (centri di trattamento/recupero) va qualificato come rifiuto e si applicano le regole IVA pertinenti (es. punto 127-sexiesdecies per alcune prestazioni, con aliquota ridotta)
- L'applicazione del regime di inversione contabile (art. 74 DPR 633/72) non equivale all'esenzione IVA; è un meccanismo di assolvimento dell'imposta per operazioni imponibili
- L'incertezza normativa oggettiva può esonerare dalle sanzioni tributarie solo se si configura una situazione di inevitabile incertezza interpretativa per il giudice; semplici dubbi o interpretazioni divergenti non sono sufficienti
- In caso di contrasto tra normativa nazionale e diritto unionale, le disposizioni nazionali devono essere disapplicate quando la giurisprudenza della Corte di giustizia ne chiarisce l'incompatibilità (effetto diretto dell'interpretazione UE nelle materie IVA)
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