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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 525/2021 del 14/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna che aveva rigettato l'appello proposto dalla concessionaria (originariamente Bipiesse Riscossioni S.p.A., poi cambi di denominazione fino a Equitalia Sardegna S.p.A.) avverso la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella esattoriale emessa per contributo ex art. 11 comma 6 legge 59/92 (importo complessivo C 56.086,34). Le questioni principali riguardavano: 1) la legittimazione ad appellare in relazione ai mutamenti di denominazione/fusione e la produzione dei verbali societari comprovanti la successione; 2) la regolarità formale della cartella (presenza dei requisiti previsti dal modello ministeriale, atti prodromici e motivazione); 3) la prescrizione del credito relativo all'anno 1992; 4) la mancata autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 112/1999.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso: ha ritenuto che la Commissione regionale aveva motivato in modo contraddittorio (dichiarando l'appello inammissibile per difetto di legittimazione e, tuttavia, esaminandolo nel merito) e non aveva valutato adeguatamente i documenti societari tempestivamente prodotti (verbali che attestavano i cambi di denominazione/fusione). Per questi vizi (omesso esame di fatti decisivi e motivazione contraddittoria) la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla medesima Commissione in diversa composizione, con ordine di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati inammissibili gli altri motivi proposti dalla ricorrente; non si è statuito nel merito definitivo sulla validità della cartella o sulla prescrizione, ma la decisione impugnata è annullata per i vizi indicati e dovrà essere riesaminata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Gli artt. indicati sono stati invocati per censurare la sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo (n. 4) e per omesso esame di fatti decisivi e controversi (n. 5); la Corte ha ritenuto fondati tali profili.

  • d.lgs. 546/1992

    Art. 32: termine dei venti giorni per depositare memorie e documenti prima dell'udienza, criterio rispettato dalla concessionaria; la CTR però non ha valutato quei documenti. Art. 57: vieta deduzioni nuove in grado di appello se non proposte in primo grado; la CTR aveva ritenuto inammissibile la deduzione sulla prescrizione come nuova.

  • d.P.R. 602/1973

    art. 25, comma 2; decreti attuativi D.M. 28-6-1999 e D.M. 11-9-2000

    Regolano i requisiti formali della cartella di pagamento secondo il modello ministeriale; la CTR aveva ritenuto la cartella priva dei requisiti minimi, mentre la concessionaria sosteneva di aver riportato i dati risultanti dal ruolo formato dall'ente impositore.

  • legge 212/2000 (Statuto del contribuente)

    La Corte evidenzia la distinzione tra obblighi motivazionali dell'Amministrazione (avvisi di accertamento) e l'adempimento dei concessionari nella cartella; la ricorrente sosteneva che la cartella contiene solo i dati risultanti dal ruolo come previsto.

  • legge 59/1992

    Individua il contributo dovuto dalle cooperative/non aderenti alle associazioni riconosciute; nel caso la cartella richiama tale contributo e il periodo d'imposta; il calcolo è elementare e ricavabile dal bilancio del contribuente, secondo la ricorrente.

  • art. 2946 c.c.

    Norma civile sul termine di prescrizione decennale: la CTP aveva ritenuto che la cartella riferita al 1992 fosse notificata oltre il termine, con conseguente prescrizione del credito.

  • art. 39 d.lgs. 112/1999

    Regola la possibilità per la concessionaria di chiedere l'autorizzazione a chiamare in causa l'ente impositore per questioni attinenti alla formazione del ruolo; entrambi i giudici di merito avevano rigettato tale richiesta.

  • d.l. 83/2012

    Richiamato dalla sentenza di merito in relazione alla modulazione del vizio di motivazione nelle sentenze depositate dopo le modifiche; la Corte osserva che la decisione impugnata non aveva tenuto conto correttamente della disciplina applicabile al momento del deposito.

Massime di principio

  • Se la parte produttrice di atti che comprovano cambi di denominazione o operazioni societarie (mutamenti di soggetto) deposita i relativi verbali entro i termini previsti (es. 20 giorni prima dell'udienza ex art. 32 d.lgs. 546/1992), tali documenti devono essere esaminati e motivatamente valutati dal giudice; l'omesso esame può determinare cassazione per vizio di motivazione.
  • Un giudice non può dichiarare l'appello inammissibile per difetto di legittimazione e poi decidere il merito 'ad abundantiam' senza spiegare la prevalenza della valutazione: la contraddittorietà motivazionale espone la decisione al vizio di cui all'art. 360 c.p.c. (nn. 4 e 5) e alla cassazione.
  • Le eccezioni introdotte in appello e non proposte in primo grado possono essere considerate inammissibili ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/1992; pertanto, questioni come la prescrizione vanno tempestivamente sollevate e documentate già in primo grado per conservarne la trattazione in sede di impugnazione.
  • Sulle cartelle di pagamento emesse dai concessionari occorre verificare la conformità al modello ministeriale (DPR 602/1973 e decreti attuativi). Tuttavia, quando l'iscrizione a ruolo trae origine da dati elementari risultanti dal ruolo (es. contributi calcolati sul bilancio), la contestazione della motivazione può essere meno stringente rispetto agli avvisi di accertamento dell'Amministrazione.
  • Se la questione rilevante riguarda atti prodromici e formazione del ruolo, la concessionaria può richiedere l'autorizzazione a chiamare in causa l'ente impositore (art. 39 d.lgs. 112/1999); il rigetto ingiustificato di tale richiesta, senza valutare elementi probatori, può incidere sulla decisione.
  • In caso di contenzioso tributario con modifiche societarie intercorse tra i gradi di giudizio (fusioni, cambi di denominazione), è importante documentare la successione dei diritti e la continuità del soggetto della riscossione per evitare eccezioni di irregolarità di legittimazione.

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