Cassazione Civile, Sentenza n. 33885/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della legittimità delle sanzioni disciplinari comminate al dirigente medico Alberto Vagnini: multa (€500/550), sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi e licenziamento disciplinare (con preavviso e senza preavviso in fasi diverse). Il ricorrente chiedeva la declaratoria di illegittimità delle sanzioni nonché reintegro e risarcimento parametrati all'art.18 L.300/1970 (forma antecedente alla riforma). La controversia verteva sulla valutazione della sussistenza e della gravità delle molteplici inadempienze (scoperture di turni, mancata reperibilità, assenze ingiustificate) e sulla proporzionalità complessiva delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale di Vagnini e accolto il ricorso incidentale dell'AST. Ha ritenuto che la Corte d'appello, sul rinvio, abbia correttamente valutato globalmente le ripetute inadempienze e la recidiva e che il licenziamento con preavviso fosse proporzionato. Ha inoltre accolto la domanda incidentale dell'AST relativa alla restituzione di somme versate in esecuzione della precedente sentenza di appello ora cassata, condannando Vagnini a restituire quanto percepito, al netto delle ritenute di legge, oltre accessori e spese.
Norme richiamate
Il ricorrente invocava la tutela reale piena prevista dalla formulazione antecedente alla riforma (reintegro e risarcimento). La Corte ha valutato la richiesta alla luce della fondatezza delle condotte e della proporzionalità delle sanzioni, non ritenendo applicabile la reintegrazione richiesta.
Richiamata solo per distinguere il regime dell'art.18 ante e post riforma; la domanda del ricorrente era parametrata alla disciplina previgente.
La violazione del dovere di diligenza è stata qualificata come addebito disciplinare; la corte ha ritenuto che ripetute inadempienze alla diligenza giustificassero, nel complesso, il provvedimento espulsivo.
Regolamento disciplinare, art. 4 lett. a) e art. 8 lett. a)
Le condotte contestate sono state inquadrate nelle fattispecie disciplinari previste dal regolamento e la recidiva infrabiennale è stata valorizzata come circostanza aggravante nella determinazione della sanzione.
Regolamento disciplinare, art. 2
organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente
La Corte ha richiamato tale disposizione per sottolineare l'obbligo del dirigente di garantire la continuità del servizio e l'adeguata organizzazione dei turni, elementi centrali nella valutazione disciplinare.
Codice di procedura civile, artt. 360, 384, 116
Articoli richiamati in relazione ai motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che molte censures fossero meri appelli alla rivalutazione delle prove o siano state inammissibili perché introducevano questioni nuove non trattate in grado di merito.
d.P.R. n. 602/1973, art. 38 comma 1
Applicato in relazione al diritto al rimborso fiscale: la Corte ha stabilito che la ripetizione delle somme indebitamente versate all'ex dipendente si computa al netto delle imposte effettivamente trattenute/versate, in quanto il rimborso fiscale spetta a chi ha effettivamente versato le imposte.
Legge 4 aprile 1952 n. 218, art. 19
Richiamata con riferimento alla ripetizione delle contribuzioni previdenziali: il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere la ripetizione delle somme versate agli enti previdenziali, comprensive anche della parte a carico del lavoratore.
d.lgs. n. 165/2001, art. 55 quater
Norma richiamata nel ricorso del lavoratore (difesa da contestazioni relative a procedimento disciplinare nel pubblico impiego); la Corte ha considerato il quadro normativo ma ha ritenuto la censura incentrata su rivalutazioni di fatto inammissibili in cassazione.
Legge n. 740/1970, art. 14; DL n. 81/2015 artt. 6 e 12
Citate dal ricorrente in ordine agli obblighi del referente medico carcerario e tutele del part‑time; la Corte ha ritenuto tali questioni non dedotte in modo utile nei precedenti gradi e comunque fondate più su valutazioni di merito.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1‑quater
Richiamato per dare atto dell'esistenza delle condizioni processuali riferite al ricorrente principale ai fini previsti dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Il giudice valuta la proporzionalità delle sanzioni disciplinari considerando il comportamento complessivo del lavoratore e non frazionando le singole condotte in modo atomistico; anche in assenza di danno concreto, la reiterazione di inadempimenti rilevanti può incidere sul vincolo fiduciario e giustificare sanzioni gravi.
- La recidiva (soprattutto infrabiennale) è un elemento aggravante che può rendere legittimo il licenziamento, se le violazioni sono omogenee e concentrate nel tempo.
- In sede di Cassazione le censure che chiedono una rivalutazione del fatto o delle prove sono spesso inammissibili: è necessario che il motivo illustri un vizio di diritto o una violazione normativa rilevante e specifica.
- Domande di restituzione delle somme percepite in esecuzione di una sentenza divenuta poi invalida vanno proposte al giudice di rinvio e, in caso di accoglimento, la ripetizione è calcolata al netto delle imposte e delle ritenute effettivamente non entrate nella disponibilità del lavoratore.
- Questioni giuridiche non trattate in nessun grado di merito non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione senza l'indicazione degli atti in cui erano state dedotte nei precedenti gradi; l'innovazione in sede di legittimità è inammissibile.
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