Cassazione Civile, Sentenza n. 33892/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva accertamento negativo avverso la pretesa INPS di pagamento contributi alla Gestione separata per l'anno 2009 (€ 1.807,34) e sanzioni (€ 1.357,45), sostenendo che i compensi percepiti durante il praticantato non dovessero essere qualificati come reddito da lavoro autonomo abituale soggetto a contribuzione e che la richiesta dell'INPS fosse prescritta perché i termini quinquennali dovrebbero decorrere entro il 31/12/2009 a seguito delle denunce mensili e dei versamenti F24 effettuati dallo studio presso cui svolgeva la pratica.
La decisione
La Cassazione ha respinto il primo motivo: i compensi > €5.000 comportano ex se l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, per cui i versamenti del 2009 sono stati correttamente ritenuti soggetti a contribuzione. Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto parzialmente: ha ritenuto che la prescrizione dei contributi decorra dalla scadenza per il pagamento dei contributi e che, per l'anno 2009, il termine di versamento fu differito al 6/7/2010 dal D.P.C.M. 10/6/2010; quindi la richiesta INPS del 29/6/2015 è tempestiva e i contributi non sono prescritti. Tuttavia, con richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.104/2022 e alla giurisprudenza di legittimità, la Corte ha escluso la dovuta delle sanzioni civili relative al periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (art. 18, comma 12, D.L. n.98/2011), per cui il ricorrente è liberato dall'obbligo di pagare le sanzioni contestate. La sentenza impugnata è cassata in parte qua (sanzioni), e la causa è decisa nel merito; spese compensate.
Norme richiamate
Riferimento normativo evocato dal ricorrente relativo alla disciplina della pratica forense; non decisivo per la qualificazione previdenziale dei compensi nel caso concreto
Regolamento Unione Lombarda Ordini Forensi 3.12.2009
Richiamato per questioni deontologiche/organizzative della pratica forense ma non idoneo a esonerare dall'obbligo contributivo verso la Gestione separata
Codice deontologico forense, art. 40 n.4
Richiamato dal ricorrente per natura dell'attività svolta; la Corte non lo ritiene ostativo all'assoggettamento contributivo quando ricorre la soglia reddituale
Legge n. 335/1995, art. 2 comma 26
Stabilisce la residualità della Gestione separata; se il professionista non è iscritto alla cassa di categoria e percepisce redditi professionali rilevanti, l'obbligo ricade sulla Gestione separata
D.L. n. 98/2011, art. 18 comma 12
Norma di interpretazione autentica che ha chiarito obbligo di iscrizione alla Gestione separata; tuttavia la parte relativa alle sanzioni è stata ritenuta incostituzionale dalla Corte Costituzionale n.104/22 con effetti sulle sanzioni relative a periodi anteriori
Richiamato in relazione alla qualificazione fiscale dei redditi; non impedisce l'applicazione della soglia contributiva per la Gestione separata
Codice Civile, artt. 2222 e 2231
Richiamati in ordine alla natura del rapporto (opera/contratto) e alla qualificazione giuridica dei compensi; la Corte ritiene che il superamento della soglia renda irrilevante la questione dell'abitualità ai fini contributivi
Codice Civile, artt. 2935 e 2943
Norme sulla prescrizione richiamate dal ricorrente; la Corte osserva che in materia previdenziale la decorrenza della prescrizione dipende dai termini di pagamento e da eventuali differimenti
Legge n. 335/1995, art. 3 comma 9
Riferimento normativo richiamato sulle regole generali delle gestioni previdenziali; la Corte applica i principi di decorrenza della prescrizione in materia previdenziale
D.Lgs. n. 241/1997, artt. 17 e 18
Norme sul processo tributario/fiscale richiamate nelle doglianze relative a conoscenza fiscale dei redditi; la Corte comunque privilegia il parametro della scadenza contributiva
DPR n. 600/1973, art. 23 n.2 lett. e)
Richiamato in tema di modalità di tassazione e dichiarazione dei redditi; non modifica il principio che la prescrizione contributiva decorre dalla scadenza dei termini di pagamento
D.P.C.M. 10 giugno 2010
Differì al 6/7/2010 la scadenza per il versamento dei contributi relativi all'anno 2009: tale differimento fa decorrere da quella data la prescrizione quinquennale per i contributi 2009
Sentenza Corte Costituzionale n. 104/2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte della disposizione che impediva l'esonero dalle sanzioni civili per professionisti iscritti d'ufficio alla Gestione separata: conseguentemente le sanzioni relative a periodi anteriori all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica non sono dovute
Giurisprudenza di legittimità citata (Cass. n. 3799/2019, n. 19834/2022, n. 10273/2021, n. 30303/2021, n. 17970/2022)
La Corte richiama tali precedenti per affermare che: a) il superamento della soglia reddituale comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata; b) la prescrizione decorre dalla scadenza dei termini di pagamento; c) va salvaguardato l'affidamento dei professionisti rispetto alle interpretazioni mutate dalla norma interpretativa
Massime di principio
- La soglia reddituale: se un professionista percepisce redditi da lavoro autonomo superiori alla soglia posta dalla legge (giurisprudenza indica €5.000 come riferimento nei precedenti), ciò determina l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e rende secondaria la discussione sull'abitualità dell'attività.
- Decorrenza della prescrizione contributiva: per i contributi alla Gestione separata la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza dei termini per il pagamento dei contributi (e non semplicemente dalla conoscenza fiscale), quindi eventuali provvedimenti che differiscono la scadenza (es. D.P.C.M.) posticipano anche l'inizio della prescrizione.
- Conseguenze delle pronunce costituzionali: se una norma che impone sanzioni viene dichiarata parzialmente incostituzionale, le sanzioni possono essere escluse per i periodi anteriori all'entrata in vigore della norma interpretativa, in tutela dell'affidamento dei professionisti.
- Prova della conoscenza dell'ente: denunce fiscali e versamenti tramite terzi (es. F24 da uno studio) possono essere rilevanti, ma non sempre impediscono l'applicazione della regola della soglia reddituale né modificano il principio che la prescrizione decorre dai termini di pagamento stabiliti dalla normativa contributiva.
- Verificare sempre termini e atti amministrativi: in casi simili occorre controllare le date effettive di presentazione delle dichiarazioni, le eventuali comunicazioni/interruzioni della prescrizione da parte dell'ente previdenziale e i provvedimenti che hanno differito i termini di versamento per l'anno considerato.
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