Cassazione Civile, Sentenza n. 33743/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sul diritto del dipendente, transitato dai ruoli militari a quelli civili del Ministero della Difesa il 22 aprile 2014, a percepire l'assegno di funzione (voce integrativa stipendiale) maturato al 20 giugno 2011 (17 anni di servizio). Il ricorrente (Ministero) eccepiva che, poiché il transito è avvenuto durante il cosiddetto "blocco stipendiale" (art. 9, d.l. n. 78/2010, anni 2011-2014), il trattamento economico da attribuire al personale transitato doveva essere determinato con riferimento alla retribuzione "in godimento" alla data del transito (che risultava congelata al livello del 31 dicembre 2010) e che pertanto non sussisteva alcun diritto agli aumenti o agli arretrati relativi all'assegno di funzione maturato nel periodo del blocco
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, per il personale delle Forze Armate transitato nei ruoli civili durante la vigenza del blocco stipendiale, il trattamento economico va determinato senza tener conto dei miglioramenti economici che sarebbero dovuti maturare se non ci fosse stato il blocco, ivi compreso l'assegno di funzione. La sentenza impugnata della Corte d'appello di Potenza è cassata; deciso il merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con rigetto della domanda originaria del controricorrente. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
d.l. n. 78 del 2010, art. 9, comma 21
"I meccanismi di adeguamento retributivo ... non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie ... gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio ... Le progressioni di carriera comunque denominate ... hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici."
La Corte ha interpretato la norma come regola conformativa che ha determinato, per il quadriennio interessato, la retribuzione spettante dei pubblici dipendenti senza dar luogo a recuperi successivi; per i soggetti transitati durante il blocco la retribuzione "in godimento" al momento del transito resta quella congelata e non si possono riconoscere successivi miglioramenti economici maturati durante il blocco.
d.lgs. n. 66 del 2010, art. 930
"Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile ... nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta ... e la posizione economica acquisita". "Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento ... l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam ... fino al riassorbimento".
La norma stabilisce che il trattamento da attribuire al personale transitato è quello "in godimento" al momento del transito: la Corte ha ritenuto che, se detto trattamento era stato congelato per effetto del blocco stipendiale, è quello il parametro rilevante e non un ipotetico trattamento maggiorato che sarebbe maturato senza il blocco.
d.l. n. 379 del 1987, art. 1, comma 9 (conv. in legge n. 468/1987)
evento: istituzione dell'assegno funzionale (voce integrativa stipendiale) spettante al personale al raggiungimento di specifiche anzianità di servizio
Riconosce l'esistenza dell'assegno di funzione per il personale militare che matura determinati anni di servizio; la Corte ha stabilito però che il diritto economico va valutato alla luce del blocco stipendiale vigente al momento del transito, quindi l'esistenza normativa dell'assegno non comporta automaticamente diritto ad arretrati se la retribuzione era stata congelata.
d.l. n. 27 del 2011 (conv. legge n. 74/2011) e art. 8 comma 11-bis del d.l. n. 78/2010
Riferite dalle parti come norme integrative che hanno previsto fondi o assegni perequativi per il personale della difesa colpito dal blocco; la Corte ha ricordato tali interventi ma ha ritenuto che questi strumenti non incidessero sulla regola generale del congelamento della retribuzione 'spettante' nel periodo di vigenza del blocco.
Giurisprudenza della Corte costituzionale (es. sent. n. 200/2018, n. 96/2016, n. 304/2013, n. 154/2014)
La Corte di Cassazione ha richiamato i principi costituzionali affermati: il blocco stipendiale va considerato regola legale conformativa della retribuzione spettante nel periodo indicato, non un prelievo tributario; la retribuzione risultante dall'applicazione della limitazione è anche la base previdenziale e non dà titolo a recuperi ex post per chi è transitato o cessato nel periodo.
Massime di principio
- Se un militare transita nei ruoli civili durante un periodo in cui è vigente un blocco degli automatismi stipendiali, il trattamento economico di riferimento per il transito è la retribuzione "in godimento" al momento del transito, comprensiva degli effetti del blocco; non si riconoscono automaticamente gli aumenti maturati nel periodo di blocco.
- L'esistenza normativa di un emolumento (es. assegno di funzione) non comporta diritto agli arretrati se, al momento in cui il beneficio sarebbe dovuto essere riconosciuto, la retribuzione era congelata per disposizione di legge
- Le norme di blocco stipendiale (art. 9 d.l. n. 78/2010) vanno interpretate come regole conformative della retribuzione spettante nel periodo di applicazione e possono incidere anche sulla determinazione del trattamento economico al momento di eventi giuridici (transiti, cessazioni) occorsi durante il blocco
- La disciplina del transito (art. 930 d.lgs. 66/2010) attribuisce rilievo alla retribuzione "in godimento" al momento del passaggio; pertanto, per valutare eventuali assegni ad personam o integrazioni, va preso come parametro il trattamento effettivamente percepito e non un trattamento teoricamente maturato ma sospeso per effetto di norme di congelamento
- Per controversie analoghe, il ricorso al fondamento costituzionale (giurisprudenza della Corte costituzionale) mostra che il blocco può produrre effetti anche sul piano contributivo e pensionistico e che le eccezioni o misure perequative previste dalla legge non implicano automaticamente la modifica del parametro retributivo di riferimento se la norma di blocco non lo dispone espressamente
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