Cassazione Civile, Sentenza n. 33886/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato alla dipendente (agente di polizia locale), ordinandone la reintegrazione e rideterminando la sanzione nella sospensione per quattro mesi e liquidando un risarcimento fino a 24 mensilità. Il Comune deduceva due motivi: (1) violazione e falsa applicazione di norme del CCNL (art. 59 e art. 57, comma 3, lett. f) del CCNL Funzioni Locali 21.5.2018), dell'art. 55‑quater d.lgs. n.165/2001 e di disposizioni codicistiche (artt. 2106 e 2119 c.c.) con riferimento alla incongruità logico‑giuridica tra accertamento della rilevanza disciplinare e valutazione di non proporzionalità della sanzione; (2) vizio per omesso esame di fatto decisivo, in particolare la mancata considerazione dell'elemento dell'intenzionalità nella valutazione della gravità delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto che i due motivi fossero strettamente connessi e non colgessero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva riconosciuto l'illiceità disciplinare e la recidiva ma aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento, anche alla luce della sproporzione delle precedenti sanzioni conservative; inoltre la Corte d'appello aveva escluso il carattere ingiurioso delle comunicazioni della dipendente, elemento che, se riconosciuto, avrebbe legittimato il licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 55‑quater. La censura sulla intenzionalità è stata considerata mera confutazione della valutazione di proporzionalità, valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (e liquidazione delle stesse) e istruzioni relative al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018, art. 59
Richiamato dal Comune come parametro normativo relativo alla disciplina dei rapporti di lavoro e sanzioni; la Corte d'appello è stata ritenuta aver valutato correttamente la proporzionalità delle sanzioni applicate in sequenza, pertanto la censura di violazione non è stata ritenuta idonea.
CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018, art. 57, comma 3, lett. f)
Richiamato in relazione alla tipologia di condotte rilevanti ai fini disciplinari; la Corte territoriale ha accertato la rilevanza disciplinare ma non ha riconosciuto il carattere ingiurioso delle comunicazioni, incidendo sulla valutazione della proporzionalità della sanzione.
d.lgs. n. 165/2001, art. 55‑quater, comma 1, lett. e)
Norma invocata come presupposto che legittima il licenziamento senza preavviso per condotte particolarmente gravi (es. comunicazioni ingiuriose). La Corte d'appello ha escluso il carattere ingiurioso reiterato delle comunicazioni, motivo per cui non ha ritenuto legittimo il licenziamento senza preavviso.
Codice Civile, artt. 2106 e 2119
Richiamati come riferimenti codicistici relativi a rimedi del datore di lavoro e al licenziamento per giusta causa. La sentenza impugnata è stata valutata alla luce di tali principi, ma la Cassazione ha ritenuto che l'impugnazione non abbia efficacemente colpito la valutazione di merito operata dalla Corte d'appello.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Richiamato in ordine all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di determinate condizioni; la Corte ha disposto l'applicazione dell'eventuale ulteriore importo a carico del ricorrente.
Cassazione, pronuncia citata n. 107/2024 (giurisprudenza)
Precedente richiamato per sostenere il principio che la valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare rientra in larga parte in un sindacato di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizio di diritto; ciò ha contribuito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito accerta l'illiceità disciplinare ma ritiene la sanzione eccessiva rispetto alle sanzioni conservative pregresse, può ridurre la sanzione anche fino alla reintegrazione; tale scelta di proporzionalità è valutazione di merito difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Per invocare il licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 55‑quater d.lgs. 165/2001 è necessario che il giudice riconosca il carattere particolarmente grave (es. ingiurioso e reiterato) delle condotte: la mancata qualificazione di tali elementi può giustificare la riduzione della sanzione.
- In sede di legittimità è essenziale colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Censure che non incidono sulla motivazione centrale o che costituiscono mera rimostranza sulla valutazione di merito sono spesso dichiarate inammissibili.
- L'accertamento dell'intenzionalità della condotta disciplinare costituisce un fatto decisivo; se ritenuto rilevante deve essere adeguatamente motivato dal giudice di merito e, se omesso, deve essere dedotto chiaramente in Cassazione per evitare l'inammissibilità.
- Gli attacchi esclusivamente rivolti alla proporzionalità della sanzione sono frequentemente considerati questioni di merito: il ricorrente in Cassazione dovrebbe dimostrare l'esistenza di un vizio di diritto o di una violazione di norme procedurali per ottenere ammissione e successo del ricorso.
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