Cassazione Civile, Ordinanza n. 15940/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2003, fondato su indagini bancarie e sulla presunzione di maggior reddito occulto ricavata dalle movimentazioni sui conti del contribuente. Il contribuente aveva contestato l’atto con varie eccezioni procedimentali e sostanziali; dopo un primo esito sfavorevole e una cassazione con rinvio, nel giudizio di rinvio aveva ottenuto ragione. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: (1) violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., per mancato rispetto del principio di diritto già enunciato dalla Corte; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36, comma 2, lett. d), d.lgs. 546/1992; (3) violazione degli artt. 32, comma 2, n. 1, d.P.R. 600/1973 e 51, comma 2, n. 1, d.P.R. 633/1972, con contestazione del riparto dell’onere della prova rispetto alla prova liberatoria delle movimentazioni bancarie; (4) omesso esame di fatti decisivi. La parte contribuente ha resistito eccependo anche la tardività del ricorso, sostenendo che la notificazione della sentenza ad Agenzia delle entrate-Riscossione avesse fatto decorrere il termine breve per l’impugnazione.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendo che la notificazione della sentenza all’agente della riscossione non equivalga a notificazione alla parte soccombente idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, perché quella notifica ha finalità diverse e non univoche. Nel merito, la Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, rilevando la nullità della sentenza impugnata per motivazione solo apparente: il giudice di merito si era limitato ad affermare di condividere e ritenere probante la documentazione prodotta dal contribuente, senza indicare quale documentazione fosse stata valutata né le ragioni logiche e giuridiche del convincimento. Poiché tale vizio era assorbente, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi già fissati dalla precedente sentenza di legittimità richiamata nel provvedimento.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la censura dell’Agenzia lamentava la sua violazione.
art. 36, comma 2, lett. d), d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e intellegibile; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
art. 32, comma 2, n. 1, d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente per la presunzione legale relativa in materia di indagini bancarie e per la distribuzione dell’onere della prova sulle movimentazioni.
art. 51, comma 2, n. 1, d.P.R. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente con riferimento ai poteri di acquisizione e alle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie ai fini IVA.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla quando manca la esposizione dei motivi o la motivazione è meramente apparente, non consentendo il controllo sul ragionamento decisorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.
Richiamata solo per la possibile definizione agevolata, poi non perfezionata, senza incidenza sul merito della decisione.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza effettuata a un soggetto diverso dalla parte soccombente non fa decorrere automaticamente il termine breve per impugnare, se l’atto non è inequivocabilmente diretto a sollecitare quella parte alla proposizione dell’impugnazione.
- Nel processo tributario la sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limiti a formule adesive o assertive, senza indicare con precisione gli elementi di prova valutati e il percorso logico-giuridico seguito.
- Il controllo di legittimità richiede che la motivazione consenta di ricostruire la ratio decidendi; la mera affermazione di condivisibilità di documenti non individuati non soddisfa il minimo costituzionale della motivazione.
- Quando viene accolto un motivo assorbente di nullità della motivazione, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi di diritto già enunciati dalla Cassazione.
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