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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05761/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per più annualità d’imposta (2006, 2008, 2009 e 2010) relativi a IRES, IRAP e IVA, poi parzialmente rideterminati in primo grado e quindi integralmente riformati in appello con riconoscimento della legittimità degli atti impositivi. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi: violazione dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973 in tema di elusione fiscale e travisamento delle prove; nullità per carenza assoluta di motivazione su alcune annualità e su alcuni rilievi; violazione del principio di legalità in materia sanzionatoria; omessa rituale notificazione degli avvisi; difetto di sottoscrizione da parte di funzionario competente ex art. 42 d.P.R. 600/1973; illegittimità della notifica di un secondo avviso per il 2008 in assenza di circostanze sopravvenute ex art. 43 d.P.R. 600/1973; decadenza dell’Ufficio per interventi relativi al 2006 e conseguente incidenza sull’annualità 2009. Prima della decisione, però, la società ha depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti ex L. 197/2022, allegando le domande e le ricevute di pagamento delle prime rate.

La decisione

La Corte ha preso atto del deposito dell’istanza di definizione agevolata, presentata nei termini e corredata della documentazione richiesta dall’art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022, come modificato, e ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha precisato che, nei processi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente, con la prova del versamento dovuto o della prima rata, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • La definizione agevolata produce un effetto processuale estintivo che assorbe l’esame dei motivi di ricorso, rendendo superflua la decisione sul merito delle censure contro l’avviso di accertamento.
  • Nei processi tributari estinti per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • L’adesione alla definizione agevolata esclude il raddoppio del contributo unificato.
  • In presenza di istanza di estinzione per definizione agevolata corredata dalla documentazione richiesta, la Corte deve limitarsi a verificare la ritualità dell’adesione e non affronta i motivi di ricorso sul merito dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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