Cassazione Civile, Ordinanza n. 05761/2024 del 04/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per più annualità d’imposta (2006, 2008, 2009 e 2010) relativi a IRES, IRAP e IVA, poi parzialmente rideterminati in primo grado e quindi integralmente riformati in appello con riconoscimento della legittimità degli atti impositivi. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi: violazione dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973 in tema di elusione fiscale e travisamento delle prove; nullità per carenza assoluta di motivazione su alcune annualità e su alcuni rilievi; violazione del principio di legalità in materia sanzionatoria; omessa rituale notificazione degli avvisi; difetto di sottoscrizione da parte di funzionario competente ex art. 42 d.P.R. 600/1973; illegittimità della notifica di un secondo avviso per il 2008 in assenza di circostanze sopravvenute ex art. 43 d.P.R. 600/1973; decadenza dell’Ufficio per interventi relativi al 2006 e conseguente incidenza sull’annualità 2009. Prima della decisione, però, la società ha depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti ex L. 197/2022, allegando le domande e le ricevute di pagamento delle prime rate.
La decisione
La Corte ha preso atto del deposito dell’istanza di definizione agevolata, presentata nei termini e corredata della documentazione richiesta dall’art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022, come modificato, e ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha precisato che, nei processi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata per dedurre nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma richiamata per dedurre omesso esame di fatti decisivi e travisamento delle prove.
Richiamato per la costituzione dell’Agenzia ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale norma sulla elusione fiscale, oggetto del primo motivo di ricorso.
Richiamato per contestare la ritualità della notificazione degli avvisi di accertamento.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per contestare la sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte di un funzionario munito di potere.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per contestare sia l’emissione di un secondo avviso senza circostanze sopravvenute sia la decadenza dell’Ufficio.
art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197 del 2022
Norma che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, base dell’istanza di estinzione depositata dalla ricorrente.
art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197 del 2022
Stabiliscono l’onere di deposito della domanda di definizione e del pagamento della prima rata entro il termine previsto e prevedono l’estinzione del processo.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34 del 2023 conv. in L. n. 56 del 2023
Norma modificativa dei commi 197 e 198 della L. 197/2022, richiamata per delimitare l’adempimento necessario alla definizione agevolata.
art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197 del 2022
Disciplina il diniego della definizione e la sua impugnazione/revocazione nei giudizi già dichiarati estinti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per escludere il presupposto del raddoppio del contributo unificato in caso di definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente, con la prova del versamento dovuto o della prima rata, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La definizione agevolata produce un effetto processuale estintivo che assorbe l’esame dei motivi di ricorso, rendendo superflua la decisione sul merito delle censure contro l’avviso di accertamento.
- Nei processi tributari estinti per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
- L’adesione alla definizione agevolata esclude il raddoppio del contributo unificato.
- In presenza di istanza di estinzione per definizione agevolata corredata dalla documentazione richiesta, la Corte deve limitarsi a verificare la ritualità dell’adesione e non affronta i motivi di ricorso sul merito dell’accertamento.
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