Cassazione Civile, Ordinanza n. 17678/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di rimborso di imposta sostitutiva versata per la rideterminazione del valore di partecipazioni sociali. Il contribuente originario aveva versato la prima rata dell’imposta sostitutiva, aveva indicato nel modello dichiarativo l’opzione per il pagamento rateizzato e, anni dopo, aveva chiesto la correzione del codice tributo e presentato istanza di ravvedimento operoso per errore di versamento, chiedendo il rimborso. Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, gli eredi avevano agito dinanzi al giudice tributario. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo sussistente il diritto al rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e della disciplina specifica sulla rideterminazione del valore delle partecipazioni (art. 7, comma 2, lett. dd) e gg), d.l. n. 70/2011 conv. in l. n. 106/2011), sostenendo che il rimborso presupponeva i casi tipici di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale/parziale dell’obbligo di versamento, insussistenti nella specie. I controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita redazione "assemblata", eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, osservando che il motivo era unico e chiaramente incentrato su un solo profilo controverso. Nel merito ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: ha richiamato il principio di diritto secondo cui l’opzione per la rivalutazione delle partecipazioni, una volta perfezionata con la presentazione della perizia e il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà irrevocabile. Ha inoltre ribadito che il rimborso è ammissibile solo nei limiti della successiva, effettiva nuova rivalutazione, quando vi sia una duplice tassazione della medesima quota; nella vicenda concreta, invece, non risultava perfezionata alcuna nuova rivalutazione né alcun ulteriore versamento. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria indicata in dispositivo per il riesame conformemente ai principi enunciati.
Norme richiamate
richiamato come base della disciplina del rimborso, ma ritenuto non applicabile al caso in assenza dei presupposti tipici dedotti dall’Agenzia; la Corte ha valorizzato i limiti del rimborso rispetto alla revoca della scelta di rivalutazione.
art. 7, comma 2, lett. dd) e gg), d.l. n. 70/2011 conv. in l. n. 106/2011
norma specifica sulla rideterminazione del valore delle partecipazioni invocata dall’Amministrazione per sostenere l’irrevocabilità dell’opzione e la limitazione del rimborso ai soli casi previsti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
richiamato per qualificare l’opzione del contribuente come atto unilaterale dichiarativo di volontà, soggetto alle regole degli atti unilaterali.
richiamato per affermare che l’atto unilaterale produce effetti quando giunge a conoscenza del destinatario, qui l’Amministrazione finanziaria.
richiamato nel precedente giurisprudenziale sul regime della rivalutazione delle partecipazioni e sul possibile rimborso in caso di nuova rivalutazione e doppia imposizione.
Massime di principio
- La scelta del contribuente di avvalersi della rivalutazione delle partecipazioni, perfezionata con la presentazione della perizia e con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, integra un atto unilaterale dichiarativo di volontà irrevocabile, una volta portato a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria.
- Il rimborso dell’imposta sostitutiva versata in relazione alla rivalutazione delle partecipazioni non può essere utilizzato per revocare la scelta originaria; è ammesso solo nei limiti in cui una successiva nuova rivalutazione determini una duplicazione del prelievo sulla medesima quota e nei limiti di quanto effettivamente dovuto e versato in seguito alla nuova rivalutazione.
- Quando la controversia verte esclusivamente su un unico profilo giuridico chiaramente identificato, non sussiste inammissibilità del ricorso per cassazione per mera tecnica redazionale assertivamente 'assemblata' se il giudice di legittimità non è costretto a ricercare tra atti eterogenei questioni ulteriori o disomogenee.
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