Cassazione Civile, Sentenza n. 24396/2020 del 03/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento per accise non corrisposte relative al periodo 1.1.2002 - 13.10.2003 (importo circa €100.488,16) dopo verifiche e due processi verbali di constatazione (27.7.2007 e 9.6.2009). Questioni principali: decorrenza e interruzione della prescrizione (art.15 d.lgs. 504/1995) in relazione ai due P.V.C. e all'esercizio dell'azione penale; riconoscimento dei cali tecnici/naturali (d.m. 55/2000) per prodotti in recipienti di legno; omesso esame di documentazione che - secondo la società - prova il pagamento anticipato dell'accisa; corretta applicazione delle norme contabili/inventariali (d.P.R. 383/1997, d.m.153/2001). La ricorrente proponeva 15 motivi in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: - dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia (notificato oltre termine); - accolto in parte i ricorsi della società (motivi 1,2,3: sulla prescrizione per talune contestazioni; motivo 4: omesso esame del fatto decisivo del presunto pagamento anticipato; motivo 11: omessa pronuncia su specifiche giustificazioni; motivo 12 e 14: riconoscimento dei cali tecnici/naturali ai sensi del d.m. 55/2000 e diritto al relativo abbuono; altri motivi accolti parzialmente o assorbiti); - dichiarato inammissibili i motivi 6-10; - rigettato il motivo 15; - cassato la sentenza della C.T.R. del Veneto nella parte relativa alle questioni ritenute fondate e rinviato la causa alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione per nuovo esame e decisione anche sulle spese. In particolare la Cassazione ha enunciato principi di diritto su: decorrenza della prescrizione quando le osservazioni ex art.12 St. contrib. sono accolte e si emette nuovo P.V.C.; decorrenza quinquennale per deficienze eccedenti dal verbale di accertamento; decorrenza per comportamenti omissivi dalla scoperta (data del P.V.C. rilevante); data di riferimento per "immissione in consumo" individuata nella trasmissione del prospetto quindicinale (art.7 d.m.153/2001) e che l'abbuono per prodotti in recipienti di legno non è subordinato a custodia in magazzini sigillati dall'UTF (d.m.55/2000). La sentenza di merito viene cassata e rinviata per ulteriore valutazione, con istruzioni sugli specifici punti da riesaminare (pagamenti anticipati, corretta applicazione dei cali, effetti dei due P.V.C.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1995 (T.U.A.), art. 15
"1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito. 2. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime. 3. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale."
La Corte precisa le diverse decorrenze del termine quinquennale: per deficienze eccedenti il dies a quo è la data del verbale di accertamento; per comportamenti omissivi è la data di scoperta; l'azione penale interrompe la prescrizione solo se esercitata prima che la prescrizione sia maturata, incidendo poi dal passaggio in giudicato.
d.lgs. n. 504/1995 (T.U.A.), art. 2, comma 2
L'immissione in consumo determina la 'data di esigibilità' dell'imposta; ai fini della prescrizione la Corte richiama che, per le accise sugli alcolici, detta data va ricondotta alla data in cui è possibile verificare l'adempimento del contribuente (es. presentazione del prospetto quindicinale).
Statuto del contribuente, legge n. 212/2000, art. 12
Le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell'art.12 possono, se accolte dall'amministrazione con rinnovazione delle operazioni, far assumere rilevanza al nuovo P.V.C. quale termine iniziale della prescrizione, salvo che le violazioni restino identiche a quelle accertate col primo P.V.C.
d.m. n. 55/2000 (regolamento cali tecnici), tabella "A" e note
Stabilisce i cali forfettari riconosciuti (es. 4% in volume anidro per alcole in recipienti di legno e ulteriore 1% se capacita' <4 hl). La Corte afferma che il riconoscimento degli abbuoni previsti non è subordinato alla custodia dei recipienti in magazzini sigillati dall'UTF.
d.m. n. 153/2001, art. 5 comma 5 e art. 7 comma 2 lett. a
"art.5, comma 5": (testo richiamato in motivazione relativo a magazzini sigillati)...
L'art.7 comma 2 lett.a) prevede l'obbligo del prospetto quindicinale che consente all'Ufficio di verificare gli adempimenti; la Corte individua nella trasmissione di tale prospetto la data rilevante per l'immissione in consumo ai fini della prescrizione.
d.P.R. n. 383/1997, art. 2 commi 8 e 10
Le norme disciplinano le modalità di redazione degli inventari (magazzino dell'alcole, opificio, prodotti condizionati). La Corte osserva che non escludono l'obbligo di tenuta separata dei registri e non impediscono il riconoscimento degli abbuoni quando previsti dalle norme successive.
Codice di procedura civile, art. 112 e art. 360
Art.112: principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto nulla in parte la sentenza impugnata per mancata pronuncia su richieste specifiche. Art.360: riferimenti alle ipotesi di ricorso per cassazione (evoluzione normativa rilevata dalla Corte nel giudizio).
d.lgs. n. 546/1992, art. 36 comma 2 n.4 (richiamato)
Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione e all'obbligo di motivare specificamente le decisioni di merito.
Prevede l'abbuono dall'accisa per cali tecnici/naturali; la Corte ha riconosciuto l'applicabilità dell'abbuono nei limiti e condizioni dettate dal d.m. n.55/2000.
Massime di principio
- Decorrenza prescrizione: per deficienze eccedenti i limiti la prescrizione quinquennale decorre dalla data del verbale di accertamento; per comportamenti omissivi decorre dalla data di scoperta del fatto illecito (es. data del P.V.C. rilevante).
- Se il contribuente presenta osservazioni ex art.12 e l'amministrazione accoglie e rinnova l'accertamento con nuovo P.V.C., il dies a quo della prescrizione può essere la data del nuovo P.V.C., salvo che le violazioni contestate restino sostanzialmente le stesse del primo P.V.C.; il giudice deve comparare i P.V.C. per decidere.
- Per prodotti regolarmente dichiarati ma con accisa non integralmente versata, il dies a quo è la data di immissione in consumo (di regola identificata con la data utile del prospetto quindicinale), e la prescrizione può maturare indipendentemente da successivi verbali se la contestazione era già possibile alla data di esigibilità.
- L'esercizio dell'azione penale interrompe la prescrizione solo se intervenuto prima che la prescrizione sia maturata; se il decreto penale/azione penale è successivo alla scadenza quinquennale nonè efficace a interrompere la prescrizione.
- I cali tecnici/naturali previsti dal d.m. n.55/2000 per prodotti in recipienti di legno (es. 4% + 1%) devono essere riconosciuti quando ricorrono i presupposti normativi e non sono subordinati alla custodia in magazzini sigillati dall'UTF, salvo diverse e specifiche previsioni normative.
- Il giudice d'appello è tenuto ad esaminare e motivare espressamente le giustificazioni documentali (es. prova di pagamento anticipato dell'accisa) se sono rilevanti e decisive per la decisione; l'omesso esame comporta nullità/parziale cassazione e rinvio.
- In caso di più atti di accertamento successivi l'amministrazione deve chiarire quale verbale costituisce il fondamento dell'atto impositivo; la mancata comparazione degli atti è vizio rilevante.
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