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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24273/2020 del 03/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato in gran parte la decisione di primo grado relativa ad avvisi di accertamento per IRES, IRAP, IVA (Generaltractor 2004-2006) e IRPEF (Quattromini 2004-2005). L'Amministrazione aveva fatto seguito a indagini della G.d.F. ritenendo inesistenti, ovvero fittizi, gli acquisti e le rivendite di macchine agricole posti in essere da Generaltractor e aveva proceduto a indagini induttive (determinando un provento extracontabile pari al 2% del volume degli acquisti ritenuto distribuito ai soci). I ricorrenti denunciavano principalmente: carenza e contraddittorietà della motivazione della CTR per mero rinvio per relationem alla motivazione del primo grado; violazioni procedurali in sede di appello; illegittimità dell'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, DPR 600/73; mancato assolvimento da parte dell'Ufficio dell'onere della prova in ordine all'abuso del diritto e alla presunzione di distribuzione degli utili; inesattezza e arbitrarietà nella quantificazione del 2%. L'Agenzia, in ricorso incidentale, contestava a sua volta la legittimazione di Tanzarella a proporre ricorso dopo la cancellazione della società e la motivazione della CTR circa la qualificazione dei negozi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo incidentale (relativo alla infondatezza della dedotta mancanza di legittimazione di Tanzarella) ma ha invece accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale dei contribuenti e il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendo che la CTR abbia pronunciato con mera motivazione per relationem senza indicare le parti della sentenza di primo grado condivise né argomentare il proprio percorso logico-giuridico. La Corte ha quindi riscontrato nullità della motivazione della sentenza di appello e ha cassato la sentenza della CTR della Puglia nella parte esaminata, rinviando la causa alla stessa Corte in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non è stata decisa la questione di merito definitiva sull'esistenza o meno delle operazioni e sulla misura dell'accertamento induttivo, che resta demandata al nuovo esame in appello.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7

    Indicata nei fatti quale norma che renderebbe indetraibile l'IVA sugli acquisti considerati inesistenti dall'Ufficio; la Corte non si è pronunciata definitivamente sul merito ma la norma è stata richiamata nell'istruttoria amministrativa

  • d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 600, art. 39, comma 2

    Norma sull'accertamento induttivo; la Corte richiama la necessità che l'Ufficio soddisfi i presupposti e dia adeguata motivazione per procedere induttivamente e che la CTR debba valutare criticamente tali profili

  • codice civile, art. 2495

    Richiamato per il principio secondo cui, dopo l'estinzione della società, i rapporti obbligatori pendenti possono trasferirsi ai soci; la Corte ha ritenuto che la legittimazione all'impugnazione non fosse pregiudicata dalla cancellazione della società, soprattutto perché la socia Quattromini aveva impugnato

  • codice civile, art. 2729

    Norma sulla prova legale; richiamata dai ricorrenti in relazione alla presunzione di distribuzione dei profitti, con la Corte che ha rilevato la necessità di valutare i documenti offerti a prova contraria

  • codice di procedura civile, art. 132, comma 1, n. 4

    Richiamato dai ricorrenti per censurare l'omessa specificazione, da parte della CTR, delle parti della sentenza di primo grado che intendeva condividere

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato per lamentare l'omessa pronuncia sugli specifici motivi di appello; la Corte ha ritenuto che la CTR non avesse assolto l'onere di motivazione richiesto

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione richiesti ai giudici tributari; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione per relationem

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Norme ermeneutiche di cassazione citate con riferimento ai vizi di motivazione e alle violazioni di legge dedotte nei ricorsi

  • Costituzione, art. 111

    Richiamata dall'Ufficio in ordine al rispetto del giusto processo e dell'obbligo motivazionale; la Corte ha confermato l'onere motivazionale del giudice d'appello

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può limitarsi a un rinvio generico per relationem alla motivazione del primo grado: deve indicare quali parti della precedente decisione condivide e fornire il percorso logico-giuridico che giustifica la conferma o la modifica; la mancanza di tale esplicitazione può determinare la nullità della motivazione e la cassazione
  • Se una sentenza di appello contiene affermazioni fra loro incongruenti o non specifica quali statuizioni del primo grado condivide, il rimedio è la cassazione con rinvio per rideterminare il giudizio secondo compiuta motivazione
  • In caso di estinzione della società, i rapporti tributari pendenti possono trasferirsi ai soci ai sensi dell'art. 2495 c.c.; pertanto la legittimazione ad impugnare può essere esercitata dai soci successori senza che l'annullamento formale della società precluda l'accesso al giudizio
  • L'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73 richiede specifici presupposti e adeguata motivazione dell'Ufficio; il giudice deve esaminare criticamente l'esistenza di tali presupposti prima di fondare la tassazione su criteri induttivi
  • La presunzione di distribuzione agli azionisti/ soci di proventi extracontabili non può essere applicata in modo automatico: occorre valutare la documentazione contraria offerta dai contribuenti e motivare la scelta percentuale di quantificazione
  • La qualificazione delle operazioni come negozi fiduciari, negozi fittizi o abuso del diritto richiede una ricostruzione motivata dei fatti e delle circostanze operative; semplici affermazioni schematiche non sono sufficienti a reggere un accertamento fiscale
  • Quando vi è contraddittorietà tra accertamento dell'inesistenza oggettiva delle operazioni e al contempo la loro qualificazione come negozi fiduciari leciti, il giudice deve chiarire la coerenza logica e motivare la soluzione adottata

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