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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24292/2020 del 03/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riformato la sentenza di primo grado e rigettato i ricorsi avverso avvisi di accertamento IRPEF dei soci e IRES/IRAP della società per l'anno 1994, fondati su accertamenti bancari eseguiti dalla GdF. Contestazioni principali: illegittimità delle modalità di acquisizione e utilizzazione della documentazione bancaria (anche per acquisizioni nell'ambito di indagini penali), illegittimo utilizzo delle presunzioni che imputano alla società movimentazioni di conti intestati a soci e familiari, omessa/insufficiente valutazione e motivazione rispetto alle prove documentali prodotte dalla società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il quarto e il quinto motivo (omessa/insufficiente motivazione e mancata analitica valutazione delle prove documentali prodotte dai ricorrenti), assorbendo i motivi nono e decimo; ha rigettato gli altri motivi (in particolare quelli che contestavano l'utilizzabilità delle informazioni bancarie acquisite nell'ambito di indagini penali e la legittimità dell'imputazione presuntiva ai conti dei soci/familiari). La sentenza impugnata è cassata nei punti indicati e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale siciliana in diversa composizione affinché, alla luce dei principi di diritto indicati, valuti analiticamente la documentazione prodotta e determini l'esatto ammontare dell'imponibile.

Norme richiamate

  • art. 350 c.p.p.

    Le garanzie previste dal codice di procedura penale relative alle sommarie informazioni non sono necessarie ai fini dell'utilizzabilità per finalità fiscali della documentazione bancaria acquisita nell'ambito di indagini penali.

  • art. 64 c.p.p.

    Analogamente, l'avvertimento ex art. 64 c.p.p. non influenza l'utilizzabilità per scopi fiscali della documentazione bancaria; ciò che rileva è il rispetto dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.

    Articolo richiamato come criterio di legittimità per i motivi di cassazione (vizi di diritto e omissione di motivazione).

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare le risultanze dei conti correnti per la ricostruzione del reddito e determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; l'acquisizione e l'utilizzo della documentazione bancaria è lecita anche se avvenuta nell'ambito di indagini penali.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai limiti dell'attività della polizia tributaria; la Corte non ha ritenuto che tale norma vieti l'utilizzo delle risultanze bancarie acquisite correttamente ai sensi dell'art. 32.

  • art. 2697 c.c.

    Richiama il principio della distribuzione dell'onere della prova: la Corte conferma che dopo gli elementi bancari prodotti dall'Ufficio il contribuente deve fornire prova analitica e non generica per ogni singola movimentazione.

  • art. 115 c.p.c.

    art. 115, primo comma, c.p.c.

    Richiamato in relazione all'apprezzamento delle prove; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi dei ricorrenti su contestazione delle prove, perché il giudice d'appello aveva esaminato l'eccezione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio del contraddittorio e della valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la Commissione regionale abbia valutato le contestazioni ma non in modo analitico ove necessario.

  • art. 75, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    art. 75, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato in tema di prova e presunzioni fiscali; la Corte lo tiene presente nel quadro dei principi che regolano la ricostruzione presuntiva del reddito.

  • art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Citato come principio analogo in materia IVA: l'Amministrazione può rettificare su basi presuntive utilizzando i movimenti bancari, confermando l'operatività della presunzione anche per conti cointestati.

Massime di principio

  • Le risultanze dei conti correnti bancari, anche se acquisite nell'ambito di indagini penali, sono utilizzabili per finalità fiscali purché l'acquisizione sia conforme all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.
  • In caso di società di persone a ristretta base familiare, i movimenti di conti intestati ai soci o ai loro familiari possono essere presuntivamente riferiti alla società; spetta al contribuente fornire prova analitica, per singola operazione, della non imponibilità.
  • L'Amministrazione che fonda l'accertamento su elementi bancari inverte l'onere della prova: non basta una giustificazione generica; è richiesta una documentazione analitica per ciascun versamento/prelievo contestato.
  • Se il contribuente produce documentazione che, se valutata positivamente, potrebbe contrastare la ricostruzione dell'Ufficio, il giudice deve esaminare e motivare in modo analitico il valore di tali documenti; la mancanza di una valutazione puntuale è vizio idoneo alla cassazione e al rinvio.
  • La mancata contestazione formale da parte dell'Ufficio di documenti prodotti non attribuisce automaticamente loro valore probatorio: il giudice deve comunque verificarne l'idoneità probatoria.
  • In pratica, in situazioni analoghe è necessario: (a) verificare la correttezza procedimentale dell'acquisizione bancaria rispetto all'art. 32 DPR 600/1973; (b) verificare se la società ha fornito prova analitica sufficiente per ogni movimentazione contestata; (c) pretendere dal giudice tributario una motivazione specifica quando i documenti prodotti sollevano rilievi rilevanti.

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