Cassazione Civile, Sentenza n. 24289/2020 del 03/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto detraibile l'IVA erroneamente addebitata a Sacbo su prestazioni non imponibili ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia deduceva violazione degli artt. 9 e 19 del d.P.R. n. 633/1972 e chiedeva la cassazione della decisione che aveva consentito la detrazione dell'imposta indebitamente pagata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate ritenendo fondato il motivo. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della stessa Cassazione, la Corte ha affermato che il diritto alla detrazione è limitato alle imposte corrispondenti ad operazioni imponibili e versate in quanto dovute e non si estende all'IVA indicata in fattura relativa a operazioni non imponibili. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria di Sacbo relativa alla detraibilità dell'IVA. Sacbo è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione; le spese dei gradi di merito sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, primo comma, n. 6
art. 9, primo comma, n. 6
individua le operazioni non imponibili; nel caso di specie le prestazioni contestate sono state ritenute non imponibili ai sensi di questa disposizione
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA: la Corte ha interpretato che il diritto alla detrazione spetta solo per l'imposta relativa ad operazioni imponibili o versata in quanto dovuta
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 6
prevede sanzioni quando l'imposta sia stata applicata in misura superiore a quella effettiva; la Corte ha chiarito che la disposizione si applica alle ipotesi di operazioni imponibili con aliquota errata e non alle operazioni non imponibili
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 935
ha modificato l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471/1997 introducendo il richiamo al diritto di detrazione, ma secondo la Corte la modifica non estende l'applicazione a casi di operazioni non imponibili
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 6, comma 3-bis (conv. L. 28 giugno 2019, n. 58)
ha attribuito efficacia retroattiva alla modifica citata, ma la Corte precisa che l'ambito di applicazione resta limitato alle operazioni imponibili
Corte di giustizia dell'Unione Europea, causa C-342/87, Genius Holding
principio che il diritto alla detrazione è connesso a operazioni imponibili e a imposte effettivamente dovute; non basta l'indicazione in fattura
Corte di giustizia UE, causa C-454/98, Schmeink e Cofreth
conferma il principio che la detrazione non si estende all'IVA fatturata quando l'operazione non è imponibile o l'imposta non è dovuta
Corte di giustizia UE, causa C-643/11, LVK-56 EOOD
ribadisce che la detrazione è legata all'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile e non alla sola presenza di IVA in fattura
Corte di cassazione italiana, giurisprudenza interna richiamata
es. Cass. n. 15068/2013, n. 12146/2009, n. 11110/2003
la giurisprudenza di legittimità italiana ha recepito l'orientamento della Corte di giustizia UE limitando il diritto alla detrazione alle imposte dovute per operazioni imponibili
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell'IVA è limitato all'imposta relativa a operazioni imponibili e all'IVA effettivamente dovuta; l'indicazione dell'IVA in fattura non è di per sé sufficiente a legittimare la detrazione.
- Se l'IVA è stata addebitata su un'operazione non imponibile (art. 9, comma 1, n. 6 DPR 633/1972), il cessionario non può portare tale importo in detrazione e perde il relativo diritto di credito IVA.
- Le modifiche normative successive (es. L. 205/2017 e il d.l. 34/2019) che prevedono sanzioni o disciplinano il recupero in caso di applicazione di aliquota errata si riferiscono alle ipotesi di operazioni imponibili con aliquota applicata in misura superiore e non estendono la detraibilità ai casi di operazioni non imponibili.
- In caso di IVA indebitamente fatturata su operazioni non imponibili, il rimedio praticabile per il cessionario è normalmente l'azione verso il cedente per ottenere il rimborso dell'importo indebitamente pagato (o strumenti contrattuali/azionistici); la via della detrazione diretta non è percorribile.
- Se l'errore riguarda un'operazione imponibile con aliquota errata, il contribuente dovrebbe valutare la procedura di variazione dell'imponibile (art. 26 DPR 633/1972) o l'istanza di rimborso della maggiore imposta versata, tenendo conto degli eventuali riflessi sanzionatori previsti dalla normativa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 3 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24273/2020 del 03/11/2020
- Sentenza civile · 3 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24274/2020 del 03/11/2020
- Sentenza civile · 3 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24290/2020 del 03/11/2020
- Sentenza civile · 3 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24291/2020 del 03/11/2020
- Sentenza civile · 3 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24292/2020 del 03/11/2020
- Sentenza civile · 3 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24293/2020 del 03/11/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →