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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24289/2020 del 03/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto detraibile l'IVA erroneamente addebitata a Sacbo su prestazioni non imponibili ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia deduceva violazione degli artt. 9 e 19 del d.P.R. n. 633/1972 e chiedeva la cassazione della decisione che aveva consentito la detrazione dell'imposta indebitamente pagata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate ritenendo fondato il motivo. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della stessa Cassazione, la Corte ha affermato che il diritto alla detrazione è limitato alle imposte corrispondenti ad operazioni imponibili e versate in quanto dovute e non si estende all'IVA indicata in fattura relativa a operazioni non imponibili. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria di Sacbo relativa alla detraibilità dell'IVA. Sacbo è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione; le spese dei gradi di merito sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, primo comma, n. 6

    art. 9, primo comma, n. 6

    individua le operazioni non imponibili; nel caso di specie le prestazioni contestate sono state ritenute non imponibili ai sensi di questa disposizione

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA: la Corte ha interpretato che il diritto alla detrazione spetta solo per l'imposta relativa ad operazioni imponibili o versata in quanto dovuta

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 6

    prevede sanzioni quando l'imposta sia stata applicata in misura superiore a quella effettiva; la Corte ha chiarito che la disposizione si applica alle ipotesi di operazioni imponibili con aliquota errata e non alle operazioni non imponibili

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 935

    ha modificato l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471/1997 introducendo il richiamo al diritto di detrazione, ma secondo la Corte la modifica non estende l'applicazione a casi di operazioni non imponibili

  • Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 6, comma 3-bis (conv. L. 28 giugno 2019, n. 58)

    ha attribuito efficacia retroattiva alla modifica citata, ma la Corte precisa che l'ambito di applicazione resta limitato alle operazioni imponibili

  • Corte di giustizia dell'Unione Europea, causa C-342/87, Genius Holding

    principio che il diritto alla detrazione è connesso a operazioni imponibili e a imposte effettivamente dovute; non basta l'indicazione in fattura

  • Corte di giustizia UE, causa C-454/98, Schmeink e Cofreth

    conferma il principio che la detrazione non si estende all'IVA fatturata quando l'operazione non è imponibile o l'imposta non è dovuta

  • Corte di giustizia UE, causa C-643/11, LVK-56 EOOD

    ribadisce che la detrazione è legata all'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile e non alla sola presenza di IVA in fattura

  • Corte di cassazione italiana, giurisprudenza interna richiamata

    es. Cass. n. 15068/2013, n. 12146/2009, n. 11110/2003

    la giurisprudenza di legittimità italiana ha recepito l'orientamento della Corte di giustizia UE limitando il diritto alla detrazione alle imposte dovute per operazioni imponibili

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione dell'IVA è limitato all'imposta relativa a operazioni imponibili e all'IVA effettivamente dovuta; l'indicazione dell'IVA in fattura non è di per sé sufficiente a legittimare la detrazione.
  • Se l'IVA è stata addebitata su un'operazione non imponibile (art. 9, comma 1, n. 6 DPR 633/1972), il cessionario non può portare tale importo in detrazione e perde il relativo diritto di credito IVA.
  • Le modifiche normative successive (es. L. 205/2017 e il d.l. 34/2019) che prevedono sanzioni o disciplinano il recupero in caso di applicazione di aliquota errata si riferiscono alle ipotesi di operazioni imponibili con aliquota applicata in misura superiore e non estendono la detraibilità ai casi di operazioni non imponibili.
  • In caso di IVA indebitamente fatturata su operazioni non imponibili, il rimedio praticabile per il cessionario è normalmente l'azione verso il cedente per ottenere il rimborso dell'importo indebitamente pagato (o strumenti contrattuali/azionistici); la via della detrazione diretta non è percorribile.
  • Se l'errore riguarda un'operazione imponibile con aliquota errata, il contribuente dovrebbe valutare la procedura di variazione dell'imponibile (art. 26 DPR 633/1972) o l'istanza di rimborso della maggiore imposta versata, tenendo conto degli eventuali riflessi sanzionatori previsti dalla normativa

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