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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04588/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA, contestando alla società l’indebita detrazione dell’IVA e l’indebita deduzione di costi connessi a operazioni di compravendita immobiliare ritenute fraudolente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità/violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale per asserita mancata risposta ai rilievi sollevati in appello; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti e delle sentenze tributarie per avere la CTR motivato per relationem alla sentenza di primo grado senza confutare i motivi d’appello; 3) violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso di accertamento e dello Statuto del contribuente, per la motivazione per relationem a un PVC non allegato e per asserita violazione di buona fede e leale collaborazione; 4) violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. L’Agenzia delle entrate si è costituita solo ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza orale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per genericità e difetto di specificità, nonché perché in presenza di doppia conforme non è deducibile il vizio motivazionale nei termini prospettati. Ha ritenuto il terzo motivo in parte infondato, confermando la legittimità della motivazione per relationem dell’avviso di accertamento a un PVC conosciuto dalla contribuente perché partecipante alla sua formazione, e in parte inammissibile per difetto di specificità quanto alla dedotta violazione dei doveri di buona fede e correttezza. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che, per gli accertamenti cd. a tavolino sui tributi non armonizzati, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per l’IVA, invece, il contraddittorio è rilevante, ma nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto che l’Ufficio aveva tentato di instaurarlo e che la mancata realizzazione dipendeva dalla società, accertamento non censurato in cassazione. Nulla sulle spese, per mancata costituzione sostanziale dell’Agenzia. Disposto inoltre l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente e comunque non specifico, perché non era chiarita quale omessa pronuncia si imputasse alla CTR.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure sono state giudicate inammissibili o infondate nei limiti in cui miravano a contestare motivazione e violazione di legge senza adeguata specificità; il vizio motivazionale era inoltre precluso dalla doppia conforme.

  • artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Non risultano violate le regole sulla motivazione della sentenza tributaria, poiché il rinvio alla decisione di primo grado è stato ritenuto non censurabile nei termini proposti, in difetto di specifiche critiche.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione per relationem non è stata ritenuta illegittima nel caso concreto, in assenza di specifica indicazione delle doglianze asseritamente trascurate.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte ha confermato la legittimità della motivazione dell’avviso di accertamento per relationem a PVC conosciuto dal contribuente, senza necessità di autonoma allegazione nel caso di partecipazione alla sua formazione.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    La censura sulla violazione dei principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di specificità.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    Per gli accertamenti a tavolino sui tributi non armonizzati non sussiste obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per l’IVA il contraddittorio rileva, ma nel caso concreto la mancata instaurazione non era imputabile all’Ufficio.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Richiamato solo con riferimento alla costituzione dell’Agenzia delle entrate ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza orale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, applicata per l’ulteriore contributo unificato.

  • Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014

    Richiamate per il principio di preclusione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • Cass. n. 21257 del 08/10/2014

    Richiamata a sostegno della preclusione del vizio motivazionale in doppia conforme.

  • Cass. n. 23828 del 20/11/2015

    Richiamata a sostegno della preclusione del vizio motivazionale in doppia conforme.

  • Cass. n. 23940 del 12/10/2017

    Richiamata a sostegno della preclusione del vizio motivazionale in doppia conforme.

  • Cass. n. 22598 del 25/09/2018

    Richiamata a sostegno della preclusione del vizio motivazionale in doppia conforme.

  • Cass. n. 32957 del 20/12/2018

    Richiamata per la legittimità della motivazione per relationem dell’avviso di accertamento.

  • Cass. n. 30560 del 20/12/2017

    Richiamata per la legittimità della motivazione per relationem dell’avviso di accertamento.

  • Cass. n. 14723 del 10/07/2020

    Richiamata per affermare che è superflua l’allegazione del PVC quando esso sia conosciuto dal contribuente perché partecipe alla sua formazione.

  • Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015

    Richiamata per il principio secondo cui, per verifiche a tavolino su tributi non armonizzati, non sussiste obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: non è ammissibile una censura generica che non indichi con precisione le doglianze asseritamente ignorate dal giudice di merito o l’omissione pronunciale dedotta.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di motivazione non è deducibile nei limiti propri del ricorso per cassazione, salvo il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina processuale.
  • La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è legittima quando rinvia a un PVC conosciuto dal contribuente, specie se questi ha partecipato alla sua formazione; in tale ipotesi l’allegazione materiale del PVC può essere superflua.
  • Per gli accertamenti cd. a tavolino relativi a tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per l’IVA, invece, il contraddittorio assume rilievo, ma la sua omissione non determina invalidità se il contribuente non dimostra in concreto le difese che avrebbe potuto far valere e se la mancata instaurazione non è imputabile all’Ufficio.
  • La deduzione di violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell’attività dell’Amministrazione finanziaria richiede allegazioni puntuali e specifiche, non essendo sufficiente un richiamo assertivo a tali principi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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