Cassazione Civile, Ordinanza n. 39581/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'anno d'imposta 2007. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella ritenendo necessaria, come atto presupposto, la previa comunicazione dell'esito del controllo automatizzato (c.d. avviso bonario). La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento, affermando che la previa comunicazione fosse un adempimento obbligatorio per l'Amministrazione finanziaria e che, nel caso concreto, l'Ufficio non avesse provato di aver comunicato al contribuente l'esito della liquidazione e gli importi dovuti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che, in ipotesi di controllo automatizzato per omesso o tardivo versamento dell'imposta, l'invio dell'avviso bonario non è obbligatorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria e ha rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto non corretta l'affermazione della CTR secondo cui l'avviso bonario fosse sempre necessario: il contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000 non è imposto in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso di cartella emessa per mero omesso o tardivo pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, la cartella è legittima anche senza preventiva comunicazione. Tuttavia, poiché la qualificazione concreta della cartella come riferita a mero mancato versamento o ad altre ipotesi richiede accertamento in fatto, la causa è stata rinviata al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
consente il controllo automatizzato e l'iscrizione a ruolo sulla base dei dati dichiarati; la preventiva comunicazione non è sempre necessaria, ma solo nei casi in cui emergano irregolarità o situazioni che richiedano il contraddittorio.
art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000
il contraddittorio preventivo è richiesto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera in modo generalizzato per tutte le iscrizioni a ruolo conseguenti al controllo automatizzato.
viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997
la sua disciplina non consente di derivare dalla mancata comunicazione la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi nei casi in cui la comunicazione non sia dovuta.
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
le sanzioni e gli interessi iscritti a ruolo nel controllo automatizzato possono essere determinati direttamente dalla legge, senza necessità di avviso di accertamento o avviso bonario.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
è richiamato in giurisprudenza quale norma analoga sull'iscrizione a ruolo a seguito di controllo meramente cartolare delle dichiarazioni IVA.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie, la cartella di pagamento può essere validamente emessa senza previa comunicazione di irregolarità quando la pretesa deriva dal mero mancato o tardivo versamento di somme già risultanti dalla dichiarazione.
- Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non ha portata generalizzata, ma opera solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- L'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 è legittima quando il controllo è meramente cartolare e non comporta valutazioni giuridiche o contestazioni su crediti d'imposta; se occorre disconoscere un credito o risolvere questioni giuridiche, non basta la cartella emessa in via automatizzata.
- La mancata comunicazione dell'esito del controllo non determina automaticamente la riduzione o l'inesigibilità di imposte, sanzioni o interessi quando la comunicazione non era dovuta per legge.
- Quando la controversia dipende dalla qualificazione in fatto della pretesa tributaria come mero omesso versamento ovvero come ipotesi che richieda invece contraddittorio, il giudice di merito deve accertare specificamente la natura della cartella e della violazione contestata.
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