Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38588/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Roma che, in riforma della decisione del Giudice di pace, aveva rigettato l’opposizione a una cartella di pagamento emessa per oneri condominiali e somme accessorie riferite a un appartamento per civile abitazione di proprietà dello Stato, da lui utilizzato in ragione del rapporto di pubblico impiego. Con quattro motivi deduceva: 1) violazione degli artt. 348 e 342 c.p.c., sostenendo che l’appello della controparte fosse tardivo e comunque inammissibile per difetto di specificità; 2) falsa applicazione dell’art. 1, comma 274, L. n. 311/2004, assumendo che la norma sulla riscossione mediante cartella non fosse applicabile perché la controversia sarebbe stata di natura locatizia e soggetta alla disciplina civilistica; 3) falsa applicazione dell’art. 1591 c.c., negando che vi fosse mora nella restituzione dell’immobile; 4) violazione dell’art. 2948 c.c., ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale e non quella decennale. La Corte rilevava inoltre che il ricorso non specificava un dato decisivo, cioè la cessazione del rapporto di impiego, circostanza rilevante perché l’utilizzazione dell’immobile era collegata al servizio pubblico e la sua cessazione faceva venir meno il titolo di godimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque infondato, osservando che l’appello risultava tempestivamente proposto via PEC e che, in tema di mancata produzione della sentenza impugnata, non poteva dichiararsi automaticamente l’improcedibilità senza assegnare un termine per il deposito integrale, laddove comunque il Tribunale aveva motivato compiutamente. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l’art. 1, comma 274, L. n. 311/2004 consente la riscossione mediante ruolo per somme dovute in relazione a immobili di proprietà dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di utilizzazione sia inquadrato in una locazione di diritto privato. Ha ritenuto apodittico il terzo motivo, osservando che, cessato il rapporto di servizio, il ricorrente era privo di titolo per permanere nell’alloggio e doveva considerarsi in mora nella restituzione ai sensi dell’art. 1591 c.c. Ha respinto anche il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui la responsabilità da ritardata restituzione prevista dall’art. 1591 c.c. ha natura contrattuale e il relativo diritto si prescrive nel termine ordinario decennale, non in quello quinquennale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività dell’appello, ma la Corte ha escluso l’improcedibilità sulla base del deposito telematico tempestivo e della non automaticità della sanzione processuale

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare la non specificità dell’atto di appello; la censura è stata reputata generica perché non riportava i passi decisivi dell’atto

  • art. 375 c.p.c.

    indicato come rito camerale non partecipato per la trattazione del ricorso

  • art. 1, comma 274, L. n. 311 del 2004

    Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo

    norma ritenuta applicabile ai crediti relativi a immobili di proprietà dello Stato anche se il rapporto di utilizzazione sia stato qualificato come locazione di diritto privato

  • art. 1591 c.c.

    ritenuto applicabile perché, cessato il titolo di godimento dell’immobile, il detentore è in mora nella restituzione; la relativa responsabilità ha natura contrattuale

  • art. 2948 c.c.

    escluso il termine quinquennale; per il risarcimento da ritardata restituzione vale il termine ordinario decennale

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012

    richiamato per affermare che il deposito telematico si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna entro la fine del giorno di scadenza

  • art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    richiamato in coordinamento con le regole sul deposito telematico tempestivo

  • art. 13, comma 3, d.m. n. 44 del 2011

    richiamato solo per il contrasto superato dalla disciplina sopravvenuta sul deposito telematico

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La censura di tardività o improcedibilità dell’appello deve essere sorretta da indicazioni specifiche e dal puntuale richiamo degli atti rilevanti; una critica meramente assertiva o basata su un’opinione soggettiva è inammissibile o comunque infondata.
  • Nel deposito telematico degli atti processuali, il perfezionamento avviene con la ricevuta di avvenuta consegna generata entro il giorno di scadenza, secondo la disciplina speciale del processo civile telematico.
  • La mancata produzione della sentenza impugnata in appello non comporta automaticamente l’improcedibilità: il giudice deve, se possibile, assegnare un termine per il deposito della copia integrale prima di applicare una sanzione processuale.
  • La disciplina speciale sulla riscossione mediante ruolo dei crediti relativi a immobili di proprietà dello Stato si applica in ragione della natura pubblica del bene e del credito, indipendentemente dalla qualificazione privatistica del rapporto di godimento.
  • Quando cessa il titolo che legittimava l’occupazione di un immobile, il soggetto che permane nel bene è in mora nella restituzione e risponde ai sensi dell’art. 1591 c.c.
  • La responsabilità per ritardata restituzione dell’immobile ex art. 1591 c.c. ha natura contrattuale; il diritto al relativo risarcimento si prescrive nel termine ordinario decennale, non nel termine breve quinquennale previsto per altre obbligazioni periodiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.