Cassazione Civile, Ordinanza n. 04873/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva proposto opposizione avverso quattro cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione, deducendone l’illegittimità sotto vari profili dopo averne appreso l’esistenza tramite estratto di ruolo. In primo grado il ricorso era stato accolto con compensazione delle spese; in appello l’Ufficio aveva contestato la legittimità dell’impugnazione e la contribuente aveva svolto appello incidentale sulle spese. La CTR aveva respinto entrambi gli appelli e confermato la compensazione delle spese, ritenendo contraddittoria la posizione della contribuente e valorizzando, anche in appello, la mancanza di prova della notifica degli atti e l’inerzia dell’amministrazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91, 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., assumendo che la CTR avesse illegittimamente compensato le spese di lite in contrasto con il principio di soccombenza e della causalità, fondando la decisione su valutazioni ideologiche personali e su motivazione apparente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse alcun vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente e percepibile; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla compensazione delle spese, perché non confrontata adeguatamente con la ratio decidendi e comunque attinente a una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Ha altresì rilevato che, quanto all’ammissibilità originaria dell’impugnazione tramite estratto di ruolo, si era formato giudicato interno, non essendo stata proposta impugnazione incidentale sul punto; ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Camera di Commercio, e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per vizio processuale denunciando violazione di norme sulla motivazione e sulle spese.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma invocata dalla ricorrente in tema di spese del processo tributario e principio di soccombenza.
Il sindacato di legittimità sulle spese è limitato al rispetto del principio per cui non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione resta in larga parte rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei casi consentiti.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza è nulla solo se manca, è apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta esistente e percepibile.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al c.d. minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio motivazionale è denunciabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
È stata richiamata la disciplina che prevede che l’estratto di ruolo non è impugnabile, ma nel caso concreto è stata esclusa la sua rilevanza per il giudicato interno formatosi sulla questione.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
Richiamato come norma di modifica dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 in tema di impugnabilità dell’estratto di ruolo.
art. 76, comma 4, d.l. 23 maggio 2021
Ha determinato lo scioglimento e la cancellazione di Riscossione Sicilia S.p.A., con subentro ex lege di Agenzia delle entrate-Riscossione nei rapporti anche processuali.
Legge di conversione del d.l. 23 maggio 2021, n. 76, richiamata per l’effetto estintivo e il subentro dell’ente riscossore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il sindacato di cassazione è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione sulla compensazione, nei casi consentiti, appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- La motivazione è censurabile in cassazione come nullità solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non basta una motivazione sinteticamente espressa ma intellegibile.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare in generale la ricostruzione logica del giudice.
- La censura di legittimità deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Se sul capo della decisione relativo all’ammissibilità dell’azione si forma giudicato interno per mancata impugnazione, quella questione non può più essere riesaminata in cassazione.
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