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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02205/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2007, con cui gli venivano richiesti maggiore imposta, addizionali e sanzioni sulla base della presunzione di distribuzione di utili extracontabili di una società a responsabilità limitata di cui deteneva una quota. La CTP e poi la CTR hanno respinto le sue doglianze. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che la pretesa fosse tardiva perché la notifica era avvenuta nel 2014 per il 2007 e che il raddoppio sarebbe illegittimo se fondato su una denuncia penale non allegata all’atto e comunque infondata o calunniosa; con il secondo ha denunciato insufficiente motivazione e omesso esame circa l’asserita mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno della pretesa fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il raddoppio dei termini opera quando, in sede di verifica, emergono seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p.; non è richiesta l’effettiva presentazione della denuncia, né rilevano gli esiti del procedimento penale, salvo uso pretestuoso o strumentale della disciplina, non allegato nel caso concreto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non specificava il fatto decisivo asseritamente omesso, era formulato in modo contraddittorio e comunque la sentenza d’appello aveva chiarito che la pretesa discendeva automaticamente dalla definitività dell’accertamento nei confronti della società a ristretta base partecipativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza dell’obbligo di denuncia di reato per i reati tributari, cioè quando emergano seri indizi di reato tali da imporre la segnalazione penale; non è necessaria l’effettiva denuncia, salvo uso strumentale della disciplina.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La medesima regola sul raddoppio dei termini vale anche in materia IVA, con automatica estensione del termine ordinario in presenza della denunciabilità penale.

  • art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato insieme alle norme sul raddoppio dei termini come parametro invocato dal ricorrente.

  • art. 331 c.p.p.

    L’obbligo di denuncia penal-tributaria sorge quando in verifica emergano elementi sufficienti a integrare seri indizi di reato.

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Costituisce il catalogo dei reati tributari la cui configurabilità può far sorgere l’obbligo di denuncia e, conseguentemente, il raddoppio dei termini.

  • sentenza Corte costituzionale n. 247 del 2011

    Conferma che il raddoppio opera automaticamente al ricorrere della condizione obiettiva della denunciabilità penale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, si applica l’obbligo di versamento dell’importo previsto a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento in materia tributaria richiede soltanto la ricorrenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata né che il procedimento penale si concluda con esito favorevole all’amministrazione.
  • La disciplina del raddoppio dei termini ha natura procedimentale e persegue la finalità di consentire all’Ufficio un tempo maggiore per gli accertamenti nei casi con rilievo penale; resta salvo il controllo giudiziale sull’eventuale uso pretestuoso o strumentale dell’istituto.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico trascurato, se è formulata in modo contraddittorio o se si risolve nella mera critica alla motivazione dell’atto impositivo anziché della sentenza impugnata.
  • Quando l’accertamento nei confronti di una società a ristretta base partecipativa diviene definitivo, l’imputazione degli utili extracontabili al socio può discendere come conseguenza automatica della definitività dell’accertamento societario, senza che sia necessaria una nuova e autonoma ricostruzione del fatto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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