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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32027/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'asserita irragionevole durata di un giudizio amministrativo instaurato davanti al TAR del Lazio nel 2009, avente ad oggetto il silenzio inadempimento sulla domanda di corresponsione dell'indennità supplementare di comando. Il processo presupposto si era chiuso con decreto di perenzione del 5 dicembre 2017, divenuto irrevocabile per mancata opposizione. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione alla decisione di primo grado, ritenendo applicabile l'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001, come introdotto dalla L. n. 208/2015, che presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata in caso di perenzione del ricorso amministrativo, salva prova contraria. Nel ricorso per cassazione i richiedenti hanno denunciato violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 2 L. n. 89/2001, oltre all'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-sexies, sostenendo che la norma non avrebbe dovuto applicarsi alla fattispecie e che, comunque, nel caso concreto era stata fornita prova contraria alla presunzione; hanno inoltre richiamato l'irrilevanza, a loro avviso, della perenzione e delle loro istanze di prelievo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nell'applicare l'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), L. n. 89/2001, poiché la domanda di equa riparazione era stata proposta dopo l'entrata in vigore della L. n. 208/2015, con conseguente applicabilità della presunzione di insussistenza del pregiudizio nel caso di perenzione del ricorso amministrativo. La Corte ha qualificato la disciplina come regola che incide sul riparto dell'onere della prova e ha escluso la retroattività rispetto ai giudizi di equa riparazione già introdotti prima della novella, per evitare un effetto sorpresa e possibili profili di illegittimità costituzionale. Quanto al caso concreto, ha ritenuto incensurabile in cassazione l'accertamento di merito secondo cui i ricorrenti non avevano allegato fatti concreti idonei a superare la presunzione, mentre la mancata opposizione al decreto di perenzione deponeva per la carenza di interesse alla definizione del processo presupposto. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 § 1 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale; la Corte non ne ha accolto la censura, ritenendo non fondata la doglianza alla luce dell'interpretazione intertemporale della norma interna.

  • art. 2 L. n. 89/2001

    Disposizione base sull'equa riparazione per durata irragionevole del processo.

  • art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001

    Introduce ipotesi tipizzate in cui si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria; tra esse vi è la perenzione del ricorso amministrativo.

  • art. 1, comma 999, L. n. 208/2015

    Indicato come termine di entrata in vigore della nuova disciplina (1 gennaio 2016).

  • art. 1, comma 777, lett. m), L. n. 208/2015

    Richiamato quale norma transitoria relativa ai rimedi preventivi, non alla presunzione di cui al comma 2-sexies.

  • art. 1-ter L. n. 89/2001

    Disciplina i rimedi preventivi, che condizionano l'ammissibilità della domanda di equa riparazione.

  • art. 2, comma 1, L. n. 89/2001

    Richiamato per il collegamento con l'ammissibilità della domanda di equa riparazione.

  • art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001

    Evocato nel passaggio sulle modifiche introdotte dalla riforma del 2015 e sui termini di durata ragionevole.

  • artt. 81 e 82 c.p.a.

    Norme richiamate per la perenzione del ricorso amministrativo, ipotesi che fa scattare la presunzione di insussistenza del pregiudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato come ipotesi di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti nel sistema del processo amministrativo.

  • art. 70 c.p.a.

    Citato con riferimento alla mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo.

  • art. 43 c.p.a.

    Richiamato nel passaggio sui motivi aggiunti e sulla separazione dei processi amministrativi.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sull'apprezzamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 117 Cost.

    Evocato dai ricorrenti come parametro costituzionale in relazione alla CEDU; la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla Corte per evidenziare che l'applicazione retroattiva della nuova presunzione ai giudizi già pendenti avrebbe inciso sul diritto di difesa.

  • art. 11 preleggi

    Usato come criterio per affermare l'applicazione della nuova disciplina ai fatti/situazioni rilevanti in base al momento della domanda.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10

    Richiamato per escludere i presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione, la presunzione legale di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001 opera anche nelle ipotesi di perenzione del ricorso amministrativo e può essere vinta solo mediante specifica prova contraria.
  • La disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015 che incide sul riparto dell'onere della prova si applica alle domande di equa riparazione proposte dopo l'entrata in vigore della novella; non può invece essere applicata retroattivamente ai giudizi già introdotti se ciò comporta un effetto sorpresa e un aggravio probatorio non prevedibile al momento della proposizione della domanda.
  • Il giudice di merito, nel valutare la prova contraria alla presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata, compie un apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La mancata opposizione al decreto di perenzione del processo presupposto può essere valorizzata come indice di carenza di interesse alla definizione del giudizio amministrativo e, quindi, come elemento contrario alla dimostrazione del pregiudizio da ritardo.
  • Non può predicarsi un danno da irragionevole durata del processo in re ipsa: anche il danno conseguenza deve essere effettivamente allegato e dimostrato, ove la legge ponga una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoTutela del legittimo affidamento

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