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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32381/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un Comune aveva emesso nei confronti di una società immobiliare un avviso di accertamento per omesso pagamento dell'IMU relativa all'annualità 2013, con richiesta di imposta, sanzioni e interessi. La contribuente aveva impugnato l'atto; in primo grado il ricorso era stato respinto salvo che per il profilo sanzionatorio. In appello entrambe le parti avevano proposto impugnazione, ma la CTR non le aveva riunite e aveva pronunciato due sentenze di contenuto sostanzialmente identico, confermando la decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione la società deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 87, l. 549/1995, sostenendo che la sottoscrizione dell'avviso non potesse essere sostituita dalla mera indicazione a stampa del nominativo del funzionario, perché l'atto non sarebbe stato prodotto da sistema automatizzato; 2) violazione dell'art. 7 d.lgs. 504/1992, sostenendo che l'esenzione IMU/ICI per immobili destinati ad attività assistenziali spettasse anche se l'immobile fosse stato concesso in locazione a una cooperativa sociale ONLUS, senza necessità che l'attività fosse svolta direttamente dalla proprietaria, e contestando anche il diniego dell'esenzione per la pretesa mancanza di inagibilità/inabitabilità. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondata la prima censura perché non si confrontava realmente con l'accertamento di merito compiuto dalla CTR, la quale aveva ritenuto che l'avviso fosse stato emesso tramite sistema informatico/automatizzato con indicazione a stampa del funzionario responsabile; di conseguenza, la sostituzione della sottoscrizione risultava legittima. Ha poi respinto la seconda censura affermando che l'esenzione invocata è norma agevolativa di stretta interpretazione e richiede il concorso di un presupposto soggettivo e di uno oggettivo, non essendo sufficiente la sola destinazione sociale dell'immobile se manca la coincidenza tra soggetto passivo e utilizzatore diretto; inoltre ha osservato che il richiamo alla lettera g) dell'art. 7 non era pertinente nel sistema normativo richiamato per l'IMU, e che comunque la doglianza non colpiva la ratio della decisione sul difetto del presupposto soggettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e ai conseguenti oneri processuali.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 87, L. 549/1995

    Per gli atti di liquidazione o accertamento prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile; la norma speciale conserva efficacia per tali atti.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992

    L'esenzione fiscale ha natura speciale e derogatoria e richiede la coesistenza di un requisito soggettivo (ente non commerciale) e di un requisito oggettivo (svolgimento diretto ed esclusivo nell'immobile di attività tra quelle tipizzate, secondo modalità non commerciali).

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011

    Richiama le esenzioni previste dall'art. 7 d.lgs. 504/1992, con le specifiche lettere indicate dalla norma, per l'applicazione all'IMU.

  • art. 13, d.l. 201/2011

    In combinato disposto con l'art. 9, comma 8, consente l'applicazione all'IMU delle esenzioni previste per l'ICI nelle lettere richiamate.

  • art. 14 preleggi

    Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione; non sono ammesse interpretazione analogica o estensiva oltre i casi tassativi previsti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997

    Richiamato nei gradi di merito come criterio di continuazione per avvisi relativi a diversi periodi d'imposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito: il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e con l'accertamento di fatto posto a base della sentenza impugnata.
  • Per gli atti tributari formati con sistemi automatizzati, la sottoscrizione può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, se ricorrono i presupposti normativi.
  • Le agevolazioni ed esenzioni fiscali sono norme eccezionali e di stretta interpretazione: non possono essere applicate per analogia o in modo estensivo al di fuori dei casi tassativamente previsti.
  • Per l'esenzione relativa agli immobili destinati ad attività assistenziali o assimilate non basta la mera destinazione sociale del bene: occorrono, cumulativamente, il requisito soggettivo dell'ente legittimato e il requisito oggettivo dell'utilizzo diretto ed esclusivo dell'immobile per le attività tipizzate, secondo modalità non commerciali.
  • La locazione dell'immobile a un terzo che svolga l'attività non realizza, di regola, la destinazione diretta richiesta dalla norma agevolativa, se manca la coincidenza tra soggetto passivo che invoca il beneficio e utilizzatore dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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