Cassazione Civile, Ordinanza n. 34507/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione costi e imposte ritenendo, da un lato, soggettivamente inesistenti alcune operazioni con una società fornitrice poi fallita, assumendo che il legale rappresentante della contribuente fosse anche amministratore di fatto della fornitrice, e, dall'altro, oggettivamente inesistenti altre operazioni e forniture asseritamente effettuate con più società e ditte ritenute cartiere. La società aveva impugnato gli avvisi avanti ai giudici tributari; dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia e motivazione apparente sulla domanda subordinata di storno dei ricavi in applicazione dell'art. 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012, lamentando che la CTR avesse trattato solo il comma 1 relativo alle operazioni soggettivamente inesistenti; 2) violazione degli artt. 2639, 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR riconosciuto la qualifica di amministratore di fatto sulla base di indizi ritenuti non gravi, precisi e concordanti, con conseguente erronea applicazione delle presunzioni; 3) violazione degli artt. 53 Cost. e 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012, per aver ritenuto oggettivamente inesistenti le operazioni e per non aver correttamente rideterminato il reddito imponibile senza decurtare i ricavi correlati ai costi non deducibili.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo effettivamente omessa la pronuncia della CTR sulla domanda subordinata relativa allo storno dei ricavi per le operazioni oggettivamente inesistenti ex art. 8, comma 2, D.L. n. 16/2012. Ha invece rigettato il secondo motivo, qualificandolo come mera richiesta di rivalutazione del merito in tema di presunzioni e di amministratore di fatto, e ha rigettato la prima censura del terzo motivo, confermando i principi sull'onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti e ritenendo corretta la valutazione presuntiva dell'Ufficio e del giudice di merito. È stato dichiarato assorbito il secondo profilo del terzo motivo, perché dipendente dalla questione accolta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione/struttura decisoria della pronuncia tributaria
richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per la disciplina della motivazione delle sentenze tributarie
richiamato come parametro della motivazione apparente o mancante
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione
art. 8, comma 2, D.L. n. 16/2012 conv. con modif. dalla L. n. 44/2012
la Corte rileva che il motivo subordinato sulla detrazione/storno dei ricavi per operazioni oggettivamente inesistenti non è stato esaminato dalla CTR e che la norma va distinta dal comma 1, riferito alle operazioni soggettivamente inesistenti
art. 8, comma 1, D.L. n. 16/2012 conv. con modif. dalla L. n. 44/2012
richiamato solo per chiarire che la giurisprudenza citata dalla CTR concerne il regime delle operazioni soggettivamente inesistenti e non quello del comma 2
richiamato nel motivo sul preteso amministratore di fatto, ma il ricorso è stato rigettato perché si chiedeva una rivalutazione del merito
richiamato per il riparto dell'onere probatorio nelle operazioni inesistenti e nella prova presuntiva
richiamato come norma sulle presunzioni semplici
la Corte ribadisce che la falsa applicazione della norma è configurabile solo se il giudice utilizza fatti privi di gravità, precisione e concordanza; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa valutazione del merito
art. 53 Cost.
richiamato nel terzo motivo, ma la censura collegata è stata rigettata nella parte esaminata, perché il giudice di merito ha correttamente applicato i principi sull'accertamento del reddito imponibile in presenza di operazioni ritenute inesistenti
d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1
richiamato per affermare che l'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
richiamato per analoghi principi in materia IVA sulla possibilità di fondare l'accertamento su presunzioni semplici
richiamati per il riparto dell'onere della prova e per la prova contraria del contribuente una volta che l'Ufficio abbia fornito presunzioni gravi, precise e concordanti
Massime di principio
- Se il giudice d'appello omette di esaminare una domanda o un motivo specifico, limitandosi a trattare una questione diversa e non sovrapponibile, la sentenza è viziata per omessa pronuncia e va cassata con rinvio.
- In tema di presunzioni semplici, la censura per violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo quando si deduca che il giudice abbia attribuito rilevanza a fatti privi, in concreto, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- L'accertamento della qualità di amministratore di fatto richiede elementi che dimostrino un'ingerenza gestionale sistematica e continuativa, non meri atti occasionali o eterogenei; tuttavia la contestazione che investa solo la valutazione degli indizi resta riservata al giudice di merito.
- In materia tributaria, l'Ufficio può provare l'inesistenza, anche solo parziale, delle operazioni fatturate mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta raggiunta tale prova, incombe sul contribuente dimostrare la fonte legittima del costo o della detrazione.
- La disciplina dello storno dei ricavi prevista dall'art. 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012, relativa alle operazioni oggettivamente inesistenti, è distinta da quella del comma 1, riferita alle operazioni soggettivamente inesistenti, e deve essere esaminata autonomamente dal giudice di merito.
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