Cassazione Penale, Sentenza n. 1136/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 07/04/2022 che, a seguito di rinvio dalla Cassazione, aveva confermato la condanna dell'imputato per reati connessi alla vendita/importazione illecita di armi (vendite per corrispondenza da armeria in Repubblica di San Marino a destinatari italiani inesistenti, con l'allegazione di licenze false) e con l'aggravamento per transnazionalità ex art. 61-bis cod. pen. Il ricorrente deduceva: (i) errata interpretazione della legge n. 40/1991 di San Marino e dell'art. 17 d.lgs. n. 110/1975, sostenendo che il titolare dell'armeria non aveva obbligo di identificare l'acquirente (competeva alla Gendarmeria); (ii) insufficiente prova dell'elemento soggettivo e carente motivazione della Corte d'appello sul punto; (iii) erronea applicazione della circostanza aggravante della transnazionalità e mancato bilanciamento con le attenuanti, anche alla luce dell'assoluzione per associazione a delinquere; (iv) errori nel calcolo degli aumenti per continuazione ex art. 81 cod. pen.; e (v) vizi motivazionali generali per mancato esame del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, confermando l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui il titolare dell'armeria aveva l'obbligo di verificare l'identità degli acquirenti e la validità dei titoli di acquisto nonché di tenere il registro previsto dalla legge sammarinese; la mera competenza della Gendarmeria ai controlli non esonera il venditore dai doveri di verifica. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità: la Corte d'appello ha motivatamente desunto l'elemento soggettivo da un insieme di indizi. Il quarto motivo (sull'aggravante di transnazionalità) è stato respinto, con richiamo alla giurisprudenza che distingue la nozione di "gruppo criminale organizzato" dall'associazione di cui all'art. 416 cod. pen.; l'assoluzione per associazione non impedisce la rilevanza della transnazionalità come circostanza aggravante. Il quinto motivo (calcolo degli aumenti per continuazione) è inammissibile per genericità. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Resta confermata la pronuncia di merito che aveva rideterminato la pena in anni quattro e mesi tre di reclusione e euro 12.000,00 di multa, con prescrizione per alcuni reati di falso come statuito dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. n. 110 del 1975
La disposizione contiene il divieto/limitazioni alla vendita per corrispondenza e, nella lettura della Corte, implica che il venditore debba rispettare condizioni stringenti e verificare l'identità e i titoli degli acquirenti; non consente una deroga che esoneri l'armiere dall'obbligo di verifica.
Legge n. 40 del 1991 (Repubblica di San Marino)
Non è norma meramente formale: obbliga l'operatore economico abilitato a tenere registro e schedario con dati identificativi, a far esibire e registrare i documenti e consente controlli della Gendarmeria, ma non esonera il venditore dall'obbligo di verificare l'identità e la titolarità dei titoli d'acquisto.
Richiama l'obbligo dell'importatore di munirsi delle licenze e autorizzazioni necessarie; la Corte lo utilizza per sottolineare l'obbligo di accertare la validità dei titoli di acquisto per le armi importate/destinate all'Italia.
art. 31 e 31-bis r.d. n. 773 del 1931
Richiamate a supporto della necessità di verifiche e registrazioni connesse alla circolazione delle armi; contribuiscono all'interpretazione secondo cui il venditore non può limitarsi a fare affidamento esclusivo sui controlli pubblici.
Circostanza aggravante per reati commessi nell'ambito o a vantaggio di organizzazioni criminali transnazionali; applicata nel caso per la componente transnazionale delle condotte.
Rilevato che l'assoluzione per associazione a delinquere non impedisce il riconoscimento di circostanze aggravanti legate alla transnazionalità, poiché le nozioni sono diverse e autonome.
Art. 81 relativo alla continuazione e art. 110 al concorso di persone: utilizzati nella determinazione della responsabilità e del cumulo degli incrementi di pena; la Cassazione ha ritenuto incongrua la censura generica sul loro calcolo per mancanza di specificità.
Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale (TOC) e legge n. 146/2006
Usate per definire la nozione di "gruppo criminale organizzato" (gruppo strutturato, stabile, 3 o più persone) e per distinguere tale nozione dall'associazione di cui all'art. 416; riferimento giurisprudenziale impiegato per giustificare l'applicazione dell'aggravante di transnazionalità.
Sentenza Sez. U. Adami n. 18374 del 31/01/2013 (Rv. 255038 - 01)
n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255038 - 01
Richiamata per i principi interpretativi relativi alla nozione di "gruppo criminale organizzato" e alla differenziazione tra tale nozione e il reato di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.
Prevede la condanna del ricorrente alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per imporre €3.000,00.
Massime di principio
- La mera esistenza di un controllo pubblico (es. la Gendarmeria) non esonera il venditore di armi dall'obbligo di verificare l'identità dell'acquirente e la validità dei titoli: il venditore deve tenere registri, acquisire copie dei documenti e compiere verifiche concrete.
- In presenza di vendita transfrontaliera di armi, le norme nazionali ed internazionali (e le regole del paese venditore) vanno interpretate in combinato disposto per valutare gli oneri del venditore e la liceità dell'operazione; obblighi formali non possono essere interpretati in modo da renderli puramente burocratici.
- Frode con acquirenti "inesistenti" e documenti contraffatti, unitamente a elementi indiziari coerenti (es. modalità operative ricorrenti, false dichiarazioni), possono legittimamente consentire al giudice di inferire la volontà consapevole del venditore di partecipare al reato.
- L'assoluzione per associazione a delinquere (art. 416) non esclude automaticamente la rilevanza di circostanze aggravanti legate alla transnazionalità: le nozioni sono distinte e autonome e possono convivere nel giudizio di pena.
- In cassazione è richiesto un livello di specificità e puntualità nella censura; motivi generici o non confrontati puntualmente con la motivazione di merito sono suscettibili di inammissibilità.
- Se la Corte di rinvio dà motivazioni congrue e fondate rispetto ai principi indicati dalla Cassazione, il giudizio di merito sarà confermato; il ricorrente deve quindi articolare censure specifiche rispetto ai punti delimitati dal rinvio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare con attenzione l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 857/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 859/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 860/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 864/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 865/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 868/2024 del 10/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →