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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 868/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/06/2023 che aveva rigettato la richiesta di annullamento/conseguente revoca di un sequestro probatorio su un terreno agricolo ritenuto deposito incontrollato di rifiuti. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione di legge per presunta illegittima conversione di un sequestro preventivo d'urgenza operato dai Carabinieri in sequestro probatorio convalidato dal P.M.; 2) mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa i presupposti del vincolo (fumus e periculum), la qualificazione della cosa come corpo di reato o cosa pertinente e le finalità probatorie; 3) carenza e contraddittorietà della motivazione sul fumus commissi delicti (individuazione della norma violata, riferimento all'art.256 D.Lgs.152/06 in ipotesi alternative, assenza di elementi univoci su tempo e quantità dei materiali, mancanza di descrizione analitica del materiale sequestrato e della indispensabilità del sequestro per acquisire le prove).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito procedurale: primo motivo manifestamente infondato perché il Tribunale del riesame ha accertato (con riferimento al verbale degli atti) che i Carabinieri avevano effettuato un sequestro probatorio e che il P.M. ha legittimamente convalidato tale sequestro. Secondo motivo inammissibile nella parte che lamenta vizi generici di illogicità; quanto alla carenza di motivazione, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione perché il Tribunale ha fornito ampia motivazione illustrando l'ipotesi di incolpazione, la correlazione della misura con le cose vincolate e le finalità probatorie (accertamento qualità e quantità dei rifiuti). Terzo motivo manifestamente infondato per analoghe ragioni: la motivazione è adeguata rispetto agli standard richiesti e le doglianze difensive sono sostanzialmente riconsiderazioni meramente critiche. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 256 D.Lgs. 152/2006

    Riferimento alle fattispecie di reato connesse alla gestione/abbandono di rifiuti. La Corte osserva che il Tribunale ha valutato le ipotesi richiamate (comma 1 e comma 2) senza che l'alternatività citata dal P.M. e dal Tribunale rendesse il provvedimento viziato; è richiesta la compatibilità tra la cosa sequestrata e le finalità probatorie riguardanti qualità e quantità dei rifiuti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese processuali e la possibilità di imporre al ricorrente somme a favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale norma per condannare la ricorrente al pagamento di €3.000,00 in via equitativa.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dalla Corte per delimitare i criteri di irrogazione della somma alla Cassa delle Ammende, evidenziando che il versamento è stato disposto pur non ritenendo che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656; Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692)

    Principi richiamati sul criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro: il ricorso è ammesso per violazione di legge e per vizi motivazionali così radicali da rendere del tutto insufficiente l'apparato argomentativo; la Corte usa questi precedenti per fissare lo standard di censura ammissibile.

Massime di principio

  • La conversione o la convalida di un atto di sequestro da parte del P.M. è lecita se dagli atti risulta che l'intervento originario aveva natura probatoria e sono rispettate le formalità: la Corte richiede prova documentale (verbali, atti) che l'atto fosse sequestro probatorio.
  • In Cassazione i ricorsi contro ordinanze di sequestro sono ammessi essenzialmente per violazione di legge o per vizi motivazionali estremi; le mere critiche sulla sufficienza o approfondimento della motivazione spesso sono inammissibili o rientrano nel sindacato di merito.
  • La motivazione del provvedimento cautelare reale deve collegare chiaramente: ipotesi di reato (fumus), pericolo di dispersione o alterazione delle prove (periculum), il nesso tra le cose sequestrate e la fattispecie, e le finalità probatorie perseguite. Tuttavia non è necessario un livello di dettaglio eccessivo (ultroneo) su ogni elemento se la descrizione è sufficiente a comprendere l'itinerario logico-giuridico.
  • La mancanza di una precisazione assoluta su tempo e quantità non determina automaticamente l'illegittimità del sequestro se nel complesso la motivazione consente di comprendere le ragioni del vincolo e le finalità probatorie.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne al pagamento delle spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende; il giudice valuta equitativamente tali somme e tiene conto della presenza o meno di colpa nella proposizione del ricorso.

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