Cassazione Penale, Sentenza n. 859/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza d'appello che aveva rideterminato la pena a un anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, sollevando cinque ragioni principali: (1) nullità per revoca senza motivazione della prova per testi della difesa (art. 133, 190, 495 c.p.p.) e vizio di motivazione; (2) nullità per revoca immotivata dell'esame dell'imputato (art. 178, 179, 604, 603 c.p.p.) con conseguente violazione del diritto di difesa; (3) illegittima acquisizione e utilizzazione di documenti trasmessi fuori dal contraddittorio e autorizzazione al teste a consultare atti non redatti da lui (art. 499, comma 5 c.p.p., artt. 190-191 c.p.p.); (4) errata applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e all'elemento soggettivo (artt. 192, 533, 546 c.p.p.), con mancata considerazione di testimonianze e documenti a discarico e affidamento totale al commercialista; (5) carenza della motivazione sulla determinazione della pena e delle pene accessorie (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o irrimediabilmente decaduti vari motivi per vizi di forma (art. 606 c.p.p., art. 182 c.p.p.) e ha ritenuto manifestamente infondati gli altri (in particolare l'acquisizione documentale e la valutazione probatoria). Sulla sostanza la Corte ha confermato la valutazione di merito: la condanna per uso di elementi passivi fittizi ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 è fondata sulla mancanza di documentazione che provi l'effettiva esecuzione delle prestazioni e dei pagamenti; la consultazione da parte del teste di atti non redatti da lui è stata ammessa come ausilio alla memoria; l'accertamento con adesione è elemento di prova liberamente valutabile ma non confessione automatica. La pena è stata confermata in un anno di reclusione considerando la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione di un terzo sul minimo.
Norme richiamate
Definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha usato questa norma per dichiarare inammissibili motivi che sollevavano questioni costituzionali o di merito non consentite in Cassazione
Stabilisce la necessità di eccepire tempestivamente le nullità in udienza; la Corte ha rilevato la decadenza del ricorrente per non aver tempestivamente contestato la revoca delle prove
art. 499, comma 5 cod. proc. pen.
Consente al teste di consultare documenti in aiuto alla memoria; la Corte ha ritenuto legittima la consultazione anche se il documento non era stato redatto dal teste qualora questi avesse partecipato agli atti o rapporti cui i documenti si riferiscono
Principio della libera valutazione della prova; Cassazione non può rivedere autonomamente il merito probatorio salvo illogicitá manifesta e decisiva della motivazione
Norma sostanziale che punisce l'uso di elementi passivi fittizi in dichiarazioni fiscali; la Corte ha confermato la condanna ritenendo provata l'assenza di documentazione che giustificasse le fatture
art. 3 D.L. 30/09/1994 n. 564 (accertamento con adesione)
Disciplina l'accertamento con adesione; la Corte ha ricordato che l'adesione non vale automaticamente come confessione, sebbene le dichiarazioni rese nella procedura siano elementi di prova liberamente valutabili
Stabilisce il termine di conservazione delle scritture e dei documenti contabili (10 anni); la Corte ha precisato che la mancata conservazione invocata dal ricorrente non è fondata sul termine di 5 anni
art. 591, comma 4 cod. proc. pen.
Consente al giudice di impugnazione di dichiarare l'inammissibilità di motivi che non siano stati rilevati in grado precedente; la Corte ha richiamato tale principio nel valutare le eccezioni sulla procedura di acquisizione documentale
Massime di principio
- Le nullità processuali devono essere eccepite immediatamente in udienza: chi non solleva tempestivamente perde la possibilità di dedurle successivamente (decadenza ex art. 182 c.p.p.)
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito delle prove; può intervenire solo per vizi di legge o per illogicità manifesta e decisiva della motivazione
- La consultazione da parte di un teste di documenti non redatti da lui non è automaticamente illegittima se il teste ha partecipato ai fatti o rapporti cui i documenti si riferiscono (art. 499 c.p.p.)
- L'accertamento con adesione non ha valore confessorio automatico nel processo penale, ma le dichiarazioni rese nella procedura sono elementi di prova che il giudice valuta liberamente
- L'onere di provare l'esistenza effettiva delle prestazioni e dei pagamenti a giustificazione di fatture ricade su chi ne invoca la regolarità; l'assenza di documentazione probatoria può costituire base per la responsabilità penale
- La determinazione della pena deve risultare dalla motivazione: l'applicazione del minimo della pena e la riduzione poi operata devono essere spiegate, ma la Cassazione verifica principalmente la congruità formale e la correttezza dell'applicazione delle norme
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