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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 865/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la sua richiesta di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che gli aveva applicato le misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per ipotesi di spaccio di stupefacenti. In Cassazione erano dedotti due motivi, entrambi attinenti al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per rinuncia all'impugnazione, risultante dalla memoria del 3 novembre 2023 con cui il ricorrente e i suoi difensori hanno rinunciato al ricorso, dopo che il G.I.P. aveva revocato la misura (ordinanza del 10 ottobre 2023). La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Non sono state disposte condanne alle spese processuali, attesa la perdita di interesse alla decisione correlata a causa sopravvenuta (revoca della misura).

Norme richiamate

  • art. 589, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 589, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la rinuncia all'impugnazione; la rinuncia intervenuta in conformità alle modalità previste rende la impugnazione inefficace.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando è intervenuta rinuncia all'impugnazione stessa; norma invocata per dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019 (Cristallo) e Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 (Valentini)

    Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010

    Principio secondo cui la perdita dell'interesse alla decisione, dovuta a cause sopravvenute quali la revoca della misura cautelare, esclude la condanna alle spese per inammissibilità dell'impugnazione per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e rituale all'impugnazione (secondo le modalità di legge) determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • La revoca della misura cautelare intervenuta dopo la presentazione del ricorso può rendere priva di interesse la decisione sulla impugnazione e giustificare la rinuncia; in tali casi il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia.
  • Quando l'inammissibilità deriva da perdita di interesse dovuta a fatti sopravvenuti (es. revoca della misura cautelare), non scatta automaticamente la condanna alle spese processuali a carico del rinunciante.
  • Prima di proporre o mantenere un'impugnazione è opportuno verificare l'esistenza di eventi sopravvenuti che possano rendere inutile il giudizio di legittimità (revoca, estinzione del reato, prescrizione, ecc.) e valutare la rinuncia formale se l'interesse viene meno.
  • Occorre osservare rigorosamente le forme previste dalla legge per la rinuncia all'impugnazione (art. 589 c.p.p. e correlate) affinché la stessa produca l'effetto di inammissibilità.

Testo integrale

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