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Legge

LEGGE 16 marzo 2006, n. 146

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Normativa italiana006G0168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale e dei relativi Protocolli, ne dà esecuzione dall’entrata in vigore degli strumenti internazionali e introduce norme su reato transnazionale, cooperazione, operazioni sotto copertura, responsabilità degli enti, confisca e modifiche a disposizioni penali e di pubblica sicurezza.

Ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale e adeguamento dell’ordinamento italiano

Ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale

La legge autorizza la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e dei Protocolli adottati nel 2000 e 2001. Ne assicura l’esecuzione nell’ordinamento interno a decorrere dalla rispettiva entrata in vigore degli strumenti internazionali.

Definizione di reato transnazionale

Ai fini della legge, il reato transnazionale è quello punito con reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, quando sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e ricorra almeno una delle seguenti situazioni:

  • il reato è commesso in più di uno Stato;
  • è commesso in uno Stato ma una parte sostanziale di preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
  • è commesso in uno Stato ma vi è coinvolto un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
  • è commesso in uno Stato ma produce effetti sostanziali in un altro Stato.

Autorità competenti e relazioni al Parlamento

Il Ministro della giustizia è individuato come autorità centrale per le attività previste dalla Convenzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, devono essere individuate le autorità di riferimento.

È prevista un’informativa annuale al Parlamento:

  • dal Ministro della giustizia, sullo stato di attuazione della cooperazione in materia di estradizione;
  • dal Ministro della giustizia, sullo stato di attuazione dell’assistenza giudiziaria;
  • dal Ministro della giustizia, sul trasferimento dei procedimenti penali e sul quadro degli accordi conclusi, sul numero dei procedimenti trasferiti e sulle criticità applicative;
  • dal Ministro dell’interno, sulla cooperazione di polizia e sulle intese o accordi conclusi.

Cooperazione giudiziaria e trasferimento dei procedimenti

Il trasferimento dei procedimenti penali è ammesso esclusivamente nelle forme e nei limiti degli accordi internazionali, che devono essere ratificati previa autorizzazione legislativa. La legge si coordina così con la disciplina convenzionale su estradizione, assistenza giudiziaria, trasferimento dei procedimenti e cooperazione di polizia.

Operazioni sotto copertura e attività investigative speciali

La legge disciplina in modo ampio le operazioni sotto copertura, prevedendo cause di non punibilità per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ausiliari e interposte persone, purché operino nell’ambito di operazioni autorizzate e documentate.

Le attività sono ammesse per un ampio novero di reati, tra cui corruzione, criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina, riciclaggio, armi, terrorismo, evasione di beni culturali, reati informatici e altri delitti indicati dalla norma. Sono previste regole specifiche su:

  • utilizzo di identità o documenti di copertura;
  • impiego di beni mobili e immobili, siti e spazi informatici;
  • autorizzazione delle operazioni da parte dei vertici o dei responsabili provinciali;
  • comunicazioni preventive e successive al pubblico ministero e, nei casi previsti, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o alla Direzione centrale per i servizi antidroga;
  • possibilità di omettere o ritardare atti d’indagine o provvedimenti cautelari quando necessario per l’acquisizione di prove o per la cattura dei responsabili;
  • misure di tutela della segretezza degli operatori, con pena da due a sei anni per la rivelazione indebita della loro identità.

Responsabilità amministrativa degli enti

Per i reati transnazionali indicati dalla legge si applica la responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001. In particolare:

  • per associazione mafiosa, associazione per delinquere, contrabbando aggravato e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote e le sanzioni interdittive per almeno un anno;
  • se l’ente è stabilmente utilizzato per agevolare tali reati, si applica l’interdizione definitiva;
  • per i reati di traffico di migranti è prevista una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 quote e, in caso di condanna, sanzioni interdittive fino a due anni;
  • per i reati di intralcio alla giustizia è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Confisca e indagini patrimoniali

Per i reati transnazionali la legge prevede la confisca obbligatoria del prezzo, prodotto o profitto del reato, e, se non possibile, la confisca per equivalente su denaro, beni o utilità nella disponibilità del reo, anche per interposta persona. In caso di usura, la confisca copre comunque il valore degli interessi o compensi usurari.

Il pubblico ministero può svolgere indagini patrimoniali finalizzate all’individuazione dei beni confiscabili. Sono inoltre attribuite al procuratore distrettuale antimafia specifiche competenze già previste per misure preventive e patrimoniali.

Modifiche al codice penale e ad altre disposizioni

La legge modifica la disciplina dell’art. 377 c.p., rubricandolo come “Intralcio alla giustizia” e introducendo aggravamenti e una specifica estensione ai casi richiamati dalla normativa antimafia.

Sono inoltre previste modifiche in materia di armi da fuoco, con innalzamento da cinque a dieci anni del termine indicato nel T.U.L.P.S. e integrazione delle indicazioni obbligatorie sulle armi importate da Paesi extra UE.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga varie disposizioni previgenti in materia di operazioni sotto copertura e coordinamento investigativo, sostituendole con una disciplina unificata. Alcune norme risultano poi richiamate o coordinate da successivi interventi legislativi, inclusa l’abrogazione dell’art. 4 da parte del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale

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