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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 864/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per vizio di motivazione (motivazione apparente/incomprensibile), ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio sulla richiesta di rimessione/restituzione in termini, affinché sia adeguatamente valutata la tempestività dell'istanza e, se opportuno, la corretta formazione del titolo esecutivo.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna in contumacia per reato edilizio; il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza ritenendola tardiva ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 175, 178 e 179 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, allegando che ha avuto conoscenza della sentenza solo nel giugno 2014 quando le è stato consentito consultare il fascicolo dell'ingiunzione alla demolizione; l'istanza di restituzione è stata depositata il 10/07/2014. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia fornito una motivazione comprensibile sul punto della tempestività e, pur rilevando che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto preliminarmente verificare la corretta formazione del titolo esecutivo (notifica dell'estratto contumaciale ai sensi dell'art. 548, comma 3, nella previgente formulazione), ha censurato il giudice per avere rigettato l'istanza senza argomentare perché la presentazione sarebbe stata tardiva rispetto alla conoscenza posta dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Disciplina i termini e le modalità per la restituzione in termini per proporre impugnazioni; la versione previgente ratione temporis è stata richiamata quale termine a pena di decadenza che il Tribunale aveva invocato per rigettare l'istanza.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come riferimento per la rimessione/restituzione in termini nel contesto dell'istanza valutata dal giudice dell'esecuzione; la Corte precisa che, una volta data per assodata la formazione del titolo, la valutazione della rimessione doveva essere motivata.

  • art. 548, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola la notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale; la Corte osserva che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare preliminarmente se il titolo esecutivo si fosse regolarmente formato mediante tale notifica.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente fra le disposizioni processuali pertinenti alle impugnazioni e alla rimessione, sebbene la decisione abbia posto l'accento soprattutto su art. 175 e art. 670.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma richiamata dalla ricorrente relativa alle impugnazioni; non è approfondita nel provvedimento di cassazione oltre alla segnalazione della sua rilevanza invocata dall'istante.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Prevede il vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto sussistere tale vizio perché l'ordinanza impugnata dava una motivazione apparente e incomprensibile.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte insieme all'art. 606 per giustificare la censura sulla carenza di adeguata motivazione dell'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • Quando si chiede la restituzione in termini per impugnare una sentenza contumaciale, il giudice dell'esecuzione deve motivare espressamente e chiaramente la valutazione sulla tempestività della domanda rispetto alla data di conoscenza effettiva da parte dell'interessato.
  • Prima di respingere un'istanza di rimessione per tardività, il giudice dell'esecuzione dovrebbe verificare preliminarmente se il titolo esecutivo si sia regolarmente formato (es. notifica dell'estratto contumaciale ai sensi dell'art. 548 c.p.p.), perché questioni di formazione del titolo possono incidere sulla legittimità della procedura esecutiva e sulla stessa possibilità di impugnazione.
  • La mancanza di una motivazione comprensibile e articolata sul punto essenziale della decisione integra motivo di cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; pertanto, il difensore deve evidenziare con precisione i profili temporali e fattuali (date di conoscenza, date di deposito) per consentire al giudice di fornire una risposta motivata.
  • Se il ricorrente non deduce in primo grado alcuni profili preliminari (es. l'irregolare formazione del titolo), tali profili potrebbero non essere esaminabili in sede di cassazione per mancata impugnazione specifica; tuttavia, il giudice di merito resta obbligato a svolgere le verifiche necessarie ove rilevanti d'ufficio.
  • In casi analoghi è utile produrre prove o indicazioni precise sui tempi e sulle modalità in cui il soggetto ha avuto conoscenza della sentenza (esibizione di autorizzazioni di consultazione fascicolo, copie di atti notificati) per rendere più solida la richiesta di rimessione.

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