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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 857/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per violenza sessuale (art. 609-bis c.p.). Tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova video rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo e del dissenso della persona offesa; si censura che i comportamenti della vittima ripresi nei video renderebbero incomprensibile per l'imputato la mancanza di consenso e che la Corte avrebbe fondato la condanna quasi esclusivamente sulla dichiarazione della vittima. 2) Erroneo diniego della circostanza attenuante ex art. 609-bis, comma 3 c.p., con la censura che si sarebbe trattato di toccamenti di minore gravità, privi di brutalità, e che la videoprova non evidenzierebbe violenza. 3) Erronea applicazione e mancata motivazione sulla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. (minorata difesa per l'orario notturno), rilevando che i luoghi erano frequentati e muniti di videosorveglianza e quindi la privata difesa non sarebbe stata concretamente ostacolata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: la condanna si fonda su plurime fonti di prova (dichiarazioni della persona offesa, testimonianze di terzi, video di videosorveglianza e atti di p.g.); la ricostruzione dei giudici di merito è coerente e non contraddittoria; il consenso deve perdurare senza soluzione di continuità e la prosecuzione dell'atto dopo che nasce il dissenso integra il reato; gli atti repentini e le successive condotte violente giustificano la qualificazione come violenza sessuale. Sul punto delle attenuanti, la Corte ha ricordato che la minore gravità ex art. 609-bis comma 3 richiede una valutazione globale e che la presenza di elementi di conclamata gravità esclude l'attenuante. Quanto all'aggravante notturna (art. 61 n.5), la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per orario, luoghi deserti e durata dell'azione; la mera esistenza di telecamere non esclude l'aggravante se non sono collegate a un pronto intervento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 609-bis, comma 1, cod. pen.

    Definisce il reato di violenza sessuale quando l'agente costringe la persona offesa con violenza, minaccia o abuso di autorità. La Corte ha interpretato che atti repentini e la prosecuzione dell'azione dopo il nascere del dissenso costituiscono violenza rilevante ai fini del comma 1.

  • art. 609-bis, comma 3, cod. pen.

    Prevede una circostanza attenuante per fatti di minore gravità. La Corte ricorda che l'attenuante richiede una valutazione globale basata sugli elementi dell'art. 133 c.p. e che la presenza di anche un solo elemento di conclamata gravità può escluderla.

  • art. 61, n. 5, cod. pen.

    Aggravante per avere commesso il reato in orario notturno con minorata difesa della vittima. Applicabile quando l'orario e le condizioni concrete di luogo/tempo hanno effettivamente ostacolato la difesa; la sola presenza di videosorveglianza non la esclude se questa non consente un intervento tempestivo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione relativo a manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. La Corte richiama l'alta soglia richiesta: la ricostruzione alternativa del ricorrente deve essere inconfutabile, non mera ipotesi alternativa.

  • art. 133, comma 1, cod. pen.

    Elenca gli elementi da considerare per la determinazione della pena e per valutare la minore gravità del fatto ai fini delle attenuanti; la Corte richiama che la valutazione dell'attenuante ex art. 609-bis comma 3 deve riferirsi a questi elementi.

  • art. 47, cod. pen.

    Regola l'errore sul fatto. In tema di violenza sessuale, l'onere di provare un errore giustificato circa l'esistenza del consenso grava sull'imputato.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il consenso agli atti sessuali deve perdurare senza soluzione di continuità: un consenso iniziale non autorizza la prosecuzione dell'azione dopo che sia emersa una manifestazione di dissenso.
  • La presenza di video o immagini va valutata nel contesto complessivo delle altre prove (dichiarazioni della vittima, testi, atti di polizia); un'interpretazione parziale del video non è sufficiente a rovesciare una valutazione di merito fondata su più elementi.
  • Per ottenere l'annullamento per 'manifesto travisamento' della prova o per manifesta illogicità della motivazione, la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente deve essere inconfutabile e non una mera ipotesi plausibile.
  • La circostanza attenuante di minore gravità ex art. 609-bis comma 3 richiede una valutazione globale e concreta: la tipologia dell'atto (es. toccamenti vs penetrazione) non è di per sé determinante; la presenza di anche un solo elemento di conclamata gravità può escludere l'attenuante.
  • L'aggravante notturna ex art. 61 n.5 opera quando l'orario e le condizioni concrete hanno effettivamente ostacolato la privata o pubblica difesa; l'esistenza di un impianto di videosorveglianza non neutralizza automaticamente l'aggravante se non è collegato a un controllo/intevento tempestivo.
  • Sull'evento di un presunto errore circa il consenso grava sull'imputato l'onere di fornire elementi probatori che rendano verificabile la sua affermazione di errore sul fatto.

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