Cassazione Penale, Sentenza n. 860/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, della condanna (Tribunale di Pavia) per falso in materia elettorale (formazione falsa della lista e autenticazioni con firme false, deposito lista in Mezzana Rabattone il 2/4/2012). I motivi dedotti in cassazione hanno contestato: a) la qualificazione giuridica del reato (art. 90 d.P.R. 570/1960, comma 2 vs comma 3) e conseguente errato calcolo della prescrizione; b) l'erronea applicazione della recidiva (art. 99 c.4 c.p.) sostenendo che precedenti condanne non potevano rilevare; c) vizio nel calcolo dei termini di prescrizione e violazione degli artt.157,160,161 c.p.; d) mancata ammissione di perizia grafologica ritenuta prova decisiva; e) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.); f) carenze probatorie, mancata escussione di testimone (Marco Marsili) e necessità di assoluzione per il dubbio; g) eccezione di incompetenza territoriale; h) vizio per violazione del principio di legalità nella tipizzazione del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di condanna. Ha ritenuto penalmente rilevante il fatto come delitto comune di falso elettorale ex art. 90 d.P.R. 570/1960 (comma 3 attuale, comma 2 al tempo del fatto), escludendo l'inammissibilità o l'infondatezza delle censure sulla rilevanza penale. Ha confermato la legittima applicazione della recidiva specifica e reiterata (art. 99 c.4 c.p.) sulla base di precedenti condanne risultanti dal casellario, ed ha chiarito che tali precedenti sono utili anche se su di essi è intervenuto indulto. Per la prescrizione ha adottato il seguente calcolo: pena massima edittale 6 anni (art.90 c.3) aumentata dei 2/3 per la recidiva (art.157 c.2) = 10 anni; ulteriore aumento massimo ai sensi dell'art.161 c.2 per recidiva reiterata = 16 anni e 8 mesi; a ciò si sommano 145 giorni di sospensione processuale, per cui la prescrizione non decorre prima del 26/04/2029 (anche con diverso possibile tempus commissi delicti non prima del 18/03/2029). Ha ritenuto inammissibili o infondati gli altri motivi: la perizia grafologica è prova neutra non decisiva (inammissibile come prova decisiva in cassazione), la tenuità del fatto e i benefici non possono essere invocati per la prima volta in cassazione (art.131-bis), le eccezioni di incompetenza territoriale erano tardive e precluse, e le doglianze sulle valutazioni di merito costituiscono sindacato di merito vietato in cassazione. Il ricorso è quindi rigettato.
Norme richiamate
art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
commi 2 e 3 (ora comma 3 e comma 4 in diverse versioni temporali)
Le condotte di falsificazione e falsa formazione di liste rientrano nella fattispecie generale del comma 3; la modificazione/annullamento di precedenti commi non esclude la rilevanza penale delle condotte che 'rientrano' nel genus più ampio
art. 99 c.p.
La recidiva specifica e reiterata può essere applicata quando sussistono precedenti della stessa indole, incidendo sul trattamento sanzionatorio
art. 157 c.p.
Per il calcolo del termine prescrizionale si assume il massimo edittale e su questo si applica l'aumento previsto per la recidiva (art.99), senza applicare l'art.69 c.p. per conteggi alternativi
art. 161 c.p.
La recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, incide anche sul calcolo del termine massimo di prescrizione (ulteriore aumento)
art. 100 d.P.R. 570/1960
Il termine biennale previsto dalla norma non riguarda la prescrizione dell'azione penale del pubblico ministero ma la decadenza dell'azione popolare; i reati elettorali seguono il termine prescrizionale ordinario del codice penale
art. 56 d.P.R. 223/1967
Il reato previsto è stato considerato delitto (reclusione e multa) e pertanto integra precedente della stessa indole utile ai fini della recidiva
art. 424 c.p.
Una precedente condanna per falso a titolo di dolo è idonea a costituire precedente ai fini della recidiva; la tesi difensiva della natura colposa è infondata
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere invocata per la prima volta in cassazione se non era stata dedotta in appello
art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020 n. 27)
I rinvii processuali disposti nel periodo Covid comportano sospensione del termine di prescrizione per i giorni previsti dalla normativa emergenziale
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: divieto di sindacare questioni dedotte per la prima volta in cassazione o dedotte in modo puramente astratto; esclusione del sindacato di merito per valutazioni probatorie
art. 495 cod. proc. pen.
La prova a discarico decisiva, come concetto rilevante in cassazione, è distinta dalle prove neutre (perizia) che restano nella discrezionalità del giudice di merito
Massime di principio
- In materia di falsità elettorale, dopo le pronunce costituzionali e le modifiche normative, le condotte di formazione o falsificazione di liste rientrano nel più ampio reato previsto dall'art. 90 d.P.R. 570/1960; la qualificazione deve essere verificata sul capo di imputazione e sulla motivazione dei giudici di merito
- La recidiva specifica e reiterata può essere applicata quando precedenti condanne dello stesso indirizzo risultano dal casellario, anche se su di esse è intervenuto indulto; la recidiva incide sia sulla determinazione della pena sia sul calcolo del termine di prescrizione (aumento del termine massimo e minimo)
- Per il calcolo della prescrizione si parte dal massimo edittale della fattispecie e si applicano gli aumenti previsti dalle circostanze speciali (art.157, art.161 c.p.); sospensioni processuali e norme emergenziali (es. Covid) devono essere conteggiate.
- Le prove tecniche (perizie) sono mezzi neutri e la loro mancata esecuzione è, di regola, valutazione di merito non sindacabile in cassazione, salvo che si tratti di prova decisiva documentata e non assunta; le richieste tardive o non valutate in modo congruo in appello difficilmente prosperano in cassazione
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) e altri benefici devono essere chiesti tempestivamente nel grado di appello; non è possibile introdurli per la prima volta in Cassazione se erano già disponibili alla data della sentenza impugnata
- Eccezioni procedurali (competenza territoriale, tempus commissi delicti) devono essere sollevate tempestivamente nel corso del procedimento o saranno precluse; in cassazione non è ammesso un riesame estensivo dei fatti e delle valutazioni probatorie
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