Cassazione Civile, Ordinanza n. 21606/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta davanti al giudice di pace, di plurime cartelle di pagamento riferite a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, conosciute dalla debitrice mediante estratto di ruolo acquisito d'ufficio. L'opponente deduceva: a) l'omessa notifica dei verbali di accertamento prodromici all'iscrizione a ruolo; b) l'intervenuta prescrizione dei crediti. Il giudice di pace accolse solo in parte l'opposizione, annullando due cartelle per mancata notifica dei verbali. In appello il tribunale ha ritenuto ammissibile l'opposizione "all'estratto di ruolo" in generale, ma ha dichiarato tardiva l'opposizione sul vizio di notifica dei verbali perché proposta oltre trenta giorni dall'acquisizione dell'estratto, e ha ritenuto che la prescrizione dovesse essere fatta valere con opposizione ex art. 615 c.p.c. contro le cartelle che fossero eventualmente notificate. In cassazione la ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. assumendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto tardivo il ricorso ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, mentre esso era stato depositato tempestivamente entro trenta giorni dall'estrazione del ruolo; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione e sostenendo che il termine quinquennale fosse ormai decorso per mancanza di atti interruttivi. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura mirava a contestare una svista percettiva del giudice di merito sul dato processuale del deposito/iscrizione a ruolo, vizio deducibile solo come revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e non con ricorso per cassazione; ha inoltre chiarito che le doglianze ex artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. erano inconferenti, poiché tali norme sono violate solo in ipotesi specifiche non ricorrenti nella specie. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il tribunale, pur con motivazione sintetica, aveva comunque escluso l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione come azione di accertamento negativo proposta contro cartelle conosciute via estratto di ruolo, in assenza di allegazione e prova di un concreto interesse ad agire derivante da obiettiva incertezza e da una iniziativa esecutiva già intrapresa dall'amministrazione. La Corte ha quindi corretto la motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. affermando che l'impugnazione della cartella conosciuta mediante estratto di ruolo è ammissibile in funzione recuperatoria solo se si deduce la mancata precedente conoscenza per vizio di notifica; invece, quando si fanno valere fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione, manca l'interesse ad agire in assenza di un atto esecutivo o di una situazione di obiettiva incertezza. Il ricorso è stato complessivamente rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per errore percettivo del giudice di merito, qualificabile come vizio revocatorio, e infondato il secondo motivo, confermando il principio per cui non è ammissibile un'azione di accertamento negativo della pretesa tributaria o sanzionatoria conosciuta tramite estratto di ruolo quando si deduca soltanto la prescrizione, in assenza di allegazione di un concreto interesse ad agire. Non sono state liquidate spese di legittimità perché le parti intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove inesistenti, non acquisite o introdotte d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non ricorre quando si contesti una svista nella lettura degli atti.
La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello legale o disattende il principio del libero convincimento in assenza di deroga normativa.
È violato soltanto se l'onere della prova viene erroneamente addossato a una parte diversa da quella sulla quale grava secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore percettivo del giudice nella lettura degli atti integra un vizio revocatorio, non deducibile con ricorso per cassazione ordinario.
art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Viene richiamato come rito per l'opposizione relativa alla mancata notifica dei verbali prodromici; nel caso concreto il tribunale ha ritenuto tardiva l'impugnazione rispetto al termine di trenta giorni dall'acquisizione dell'estratto di ruolo.
L'opposizione all'esecuzione per far valere fatti estintivi come la prescrizione viene indicata come rimedio da spendere contro l'atto esecutivo eventualmente notificato, non come azione di mero accertamento negativo in assenza di iniziativa esecutiva.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.
art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
Richiamato come sopravvenienza normativa intervenuta dopo i fatti, insieme alla successiva lettura nomofilattica, sul tema dell'impugnazione della cartella conosciuta via estratto di ruolo.
Richiamata per la conversione del d.l. n. 146/2021 e per il contesto normativo in materia di impugnazione della cartella via estratto di ruolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore del giudice di merito che consista nella mera percezione o lettura erronea di un dato processuale non integra violazione di legge né vizio di motivazione deducibile in cassazione, ma può costituire errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
- Le censure fondate sugli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo in ipotesi tipiche: utilizzo di prove non acquisite o valutazione di una prova con regime diverso da quello legale; non possono essere usate per contestare genericamente l'apprezzamento del giudice o la ricostruzione del fatto.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando si contesti l'esito del giudizio di fatto.
- L'impugnazione di una cartella conosciuta tramite estratto di ruolo è ammissibile in funzione recuperatoria solo se il debitore deduce e allega di non aver avuto prima conoscenza dell'atto per un vizio di notifica.
- Quando il debitore si limita a far valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, in assenza di una previa iniziativa esecutiva dell'amministrazione e senza un concreto interesse ad agire, difetta la condizione dell'azione per un accertamento negativo della pretesa.
- La motivazione del giudice di merito può essere corretta in cassazione, ex art. 384 c.p.c., se il dispositivo è conforme a diritto anche quando la motivazione sia formulata in modo incompleto o non pienamente esatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21423/2024 del 31/07/2024
- ordinanza_civile · 31 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21424/2024 del 31/07/2024
- ordinanza_civile · 31 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21425/2024 del 31/07/2024
- ordinanza_civile · 31 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21426/2024 del 31/07/2024
- ordinanza_civile · 31 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21427/2024 del 31/07/2024
- ordinanza_civile · 31 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21428/2024 del 31/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →