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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22405/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente tre avvisi di accertamento per gli anni 2008, 2009 e 2010, fondati su indagini bancarie che avevano evidenziato versamenti sui conti correnti intestati alla stessa e ritenuti privi di giustificazione, con recupero a tassazione di presunti ricavi non dichiarati ai fini IRPEF. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente ridotta con riferimento al 2010; la CTR aveva poi confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992, oltre che violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che gli avvisi avrebbero dovuto essere preceduti dal termine dilatorio di 60 giorni dal PVC; 2) violazione dell'art. 32 D.P.R. n. 600/1973, assumendo di avere fornito prova contraria idonea a vincere la presunzione di ricavi occulti, poiché i versamenti sarebbero stati finanziati da somme ottenute dalla estinzione di libretti bancari di deposito a lei intestati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha escluso sia la denunciata motivazione apparente della sentenza regionale, sia la violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, osservando che il termine dilatorio opera solo per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non per accertamenti fondati su indagini bancarie svolte dall'ufficio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha qualificato la censura come richiesta di riesame del merito, non consentita in sede di legittimità, ribadendo che i versamenti bancari non giustificati legittimano la presunzione legale di ricavi occultati e che spetta al contribuente fornire prova contraria analitica e specifica per ciascun movimento. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese per mancanza di attività difensiva dell'Agenzia in cassazione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza regionale conteneva una motivazione chiara, lineare e intellegibile, idonea a superare il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Le garanzie del termine dilatorio di 60 giorni operano solo quando l'accertamento segue accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente; non si applicano agli accertamenti fondati su indagini bancarie svolte presso l'ufficio.

  • art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973

    I dati relativi ai movimenti bancari costituiscono valida presunzione di ricavi non dichiarati; il contribuente deve fornire prova contraria specifica e analitica per ciascun versamento contestato.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha distinto tra deduzione di violazione di legge e tentativo di ottenere un riesame del merito, dichiarando inammissibile la doglianza che mirava a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo in presenza di anomalia motivazionale grave, come motivazione apparente o inesistente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa o incomprensibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Essendo stato rigettato il ricorso, sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica ai soli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, non anche agli accertamenti bancari o a quelli svolti a tavolino.
  • In tema di indagini bancarie, i versamenti non giustificati sui conti del contribuente legittimano la presunzione di ricavi occultati; per vincerla occorre una prova contraria puntuale, analitica e riferita a ciascun singolo movimento.
  • La critica alla motivazione della sentenza è ammissibile in cassazione solo se sussiste un'anomalia motivazionale che determini la nullità della decisione; non basta lamentare insufficienza o erroneità della valutazione del merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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