Cassazione Civile, Ordinanza n. 25874/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca, poi incorporata in Intesa Sanpaolo S.p.A., aveva presentato istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per IRAP asseritamente versata in eccesso per il periodo d’imposta 2007. La contribuente aveva calcolato e versato l’imposta seguendo prudenzialmente un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2006, che interpretava le modifiche normative in tema di deducibilità delle svalutazioni e dei c.d. noni pregressi. Successivamente aveva ritenuto illegittimo tale orientamento e aveva chiesto il rimborso della maggiore IRAP versata. L’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto il rimborso, deducendo tre motivi: 1) errata decorrenza del termine di decadenza per l’istanza di rimborso, che secondo l’Ufficio doveva decorrere dall’acconto e non dal saldo; 2) erronea applicazione delle regole sull’onere della prova, avendo la CTR ritenuto provato il quantum del rimborso sulla base della mancata contestazione dell’Ufficio; 3) erronea decorrenza degli interessi sul rimborso, che l’Agenzia riteneva dovessero decorrere dal saldo e non dal secondo acconto.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi di ricorso. Ha affermato che il termine di decadenza per l’istanza di rimborso non decorre dal versamento dell’acconto quando, al momento del versamento, esso sia stato effettuato per adeguarsi a un’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede di cui all’art. 10, comma 1, L. n. 212/2000; in tal caso il termine decorre dal saldo, che costituisce il momento finale di adempimento dell’obbligazione tributaria. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, rilevando che, a fronte di una richiesta di rimborso parziale supportata da documentazione sui versamenti e sulle ragioni dell’indebito, spettava all’Agenzia indicare le ragioni dell’infondatezza della domanda o della debenza delle somme richieste. Infine ha respinto il terzo motivo, precisando che gli interessi sul ritardato rimborso delle imposte pagate sono regolati dall’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 e non dall’art. 38. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
disciplina il rimborso delle imposte versate in eccedenza e il relativo termine decadenziale, che nel caso concreto decorre dal saldo quando l’acconto sia stato versato in adesione a un indirizzo interpretativo dell’Amministrazione.
art. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000
tutela dell’affidamento e della buona fede
il principio di affidamento e buona fede impedisce di far decorrere la decadenza dal solo acconto quando il versamento sia stato eseguito per conformarsi all’interpretazione ufficiale poi contestata.
art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973
interessi per il ritardato rimborso di imposte pagate
regola la misura e la decorrenza degli interessi dovuti sul rimborso, non l’art. 38.
richiamato dall’Agenzia per sostenere la violazione delle regole sull’onere della prova; la Corte ha ritenuto infondato il motivo.
richiamato dall’Agenzia nel secondo motivo, senza accoglimento.
richiamato per la dedotta violazione del principio di non contestazione; la Corte non ha accolto la censura.
richiamato dall’Agenzia nel quadro della censura sulla prova; non è stato ritenuto fondato.
richiamato dall’Agenzia in tema di valutazione probatoria; la Corte ha respinto il motivo.
norma sul rito camerale richiamata nella parte descrittiva del procedimento.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per escludere l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, in quanto non dovuto nel caso deciso.
Massime di principio
- In materia di rimborso di imposte, il termine di decadenza per proporre istanza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 non decorre necessariamente dal singolo acconto: se il versamento è stato effettuato per adeguarsi a un’interpretazione ufficiale dell’Amministrazione, la decorrenza va riferita al saldo, quale momento conclusivo dell’obbligazione tributaria.
- Il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede impedisce di far gravare sul contribuente le conseguenze decadenziali di un versamento eseguito in conformità a una posizione interpretativa dell’Amministrazione successivamente contestata o ritenuta non corretta.
- Quando il contribuente chiede il rimborso parziale di imposte versate allegando i fatti costitutivi e la documentazione dei versamenti, spetta all’Amministrazione finanziaria contestare specificamente le ragioni dell’infondatezza della pretesa restitutoria o della debenza delle somme domandate.
- Gli interessi sul ritardato rimborso di imposte indebitamente versate si determinano sulla base della disciplina speciale dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973, non sulla base della norma che disciplina il diritto al rimborso.
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