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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30916/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro l'annullamento di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2002. L'accertamento riguardava una plusvalenza non dichiarata derivante dalla vendita di un bene che l'Ufficio qualificava come terreno edificabile con soprastante struttura in cemento armato, mentre la contribuente sosteneva che si trattasse di un fabbricato in corso di costruzione, non ultimato, venuto ad esistenza da oltre cinque anni. I motivi di ricorso erano sette: 1) nullità della sentenza e del giudizio di appello per inesistenza/nullità della notifica dell'atto di appello; 2) nullità derivata per violazione del diritto di difesa; 3) nullità derivata per violazione del giusto processo; 4) omesso esame e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. a), TUIR; 5) omesso esame e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, sostenendo che il bene non fosse area edificabile ma fabbricato non ultimato; 6) violazione dell'art. 67, comma 1, lett. a), TUIR e dell'art. 53 Cost. per l'asserita inedificabilità del bene per vincolo paesaggistico/idrogeologico; 7) violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 per tardività dell'avviso di accertamento notificato il 30 aprile 2008.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notificazione dell'atto di appello al domicilio eletto del difensore, escludendo nullità o inesistenza della notifica; ha dichiarato inammissibili i motivi sulla qualificazione del bene e sulla pretesa inedificabilità, perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito o nuove questioni non trattate nei gradi di merito; ha ritenuto inammissibile anche il motivo sulla decadenza dell'accertamento, perché la sentenza di appello era fondata su una doppia ratio decidendi e la ricorrente non aveva censurato autonomamente la statuizione di inammissibilità dell'eccezione. Nessuna condanna alle spese per mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    vengono richiamati i diversi vizi deducibili in cassazione; il n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di elementi istruttori o questioni

  • art. 160 c.p.c.

    le asserite irregolarità della notifica non integrano nullità se la notifica risulta comunque validamente eseguita secondo il regime speciale applicabile

  • artt. 16 e 17 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario le notificazioni vanno eseguite nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata; tale disciplina speciale si applica all'appello

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato solo per distinguere la disciplina generale dell'impugnazione da quella speciale del processo tributario

  • art. 84 c.p.c.

    la notificazione dell'impugnazione alla parte presso il procuratore costituito è equiparata alla notificazione al procuratore medesimo

  • art. 7, comma 2, legge n. 890 del 1982

    se il piego è consegnato a persona che sottoscrive l'avviso di ricevimento all'indirizzo del destinatario, la consegna si presume validamente effettuata

  • art. 3 legge n. 890 del 1982

    la mancanza della relata sull'originale o sulla copia non comporta inesistenza della notifica quando l'avviso di ricevimento è regolarmente compilato

  • art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986

    comma 1, lett. a) e lett. b)

    la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile è imponibile; la censura della contribuente mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto sulla natura del bene

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    la questione di decadenza non poteva essere utilmente riesaminata perché la decisione impugnata era sorretta anche da autonoma ratio di inammissibilità dell'eccezione

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla contribuente a sostegno della dedotta illegittimità fiscale, ma non valorizzato dalla Corte per l'inammissibilità della censura

  • art. 24 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale della dedotta lesione del diritto di difesa, senza rilievo decisivo in ragione della validità della notifica

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del giusto processo, senza rilievo decisivo in ragione della regolarità del contraddittorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello eseguita presso il domicilio eletto del difensore è valida ed efficace secondo la disciplina speciale degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546/1992; non è necessario applicare in via principale la regola generale dell'art. 330 c.p.c. come nel giudizio civile ordinario.
  • La mancanza della relata di notifica non determina, di per sé, l'inesistenza della notificazione quando la spedizione postale risulti comprovata dall'avviso di ricevimento regolarmente compilato; si tratta al più di un'irregolarità non opponibile dal destinatario se l'adempimento non è previsto nel suo interesse.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del merito o delle prove: quando il giudice di appello ha accertato in fatto la natura del bene ceduto, la parte non può ottenere in cassazione una rivalutazione dell'apprezzamento probatorio.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di elementi istruttori o argomentazioni difensive, se il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in esame dal giudice di merito.
  • Nel ricorso per cassazione, una censura è inammissibile se non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata: la mancata contestazione di una ratio sufficiente di per sé a sorreggere la sentenza rende priva di interesse l'impugnazione delle altre.
  • Le questioni nuove o comunque non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione senza specifica allegazione dell'avvenuta deduzione nei gradi di merito e puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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