Cassazione Civile, Ordinanza n. 13624/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, in assenza di dichiarazione, recuperando a tassazione redditi d'impresa ritenuti derivare da un'attività imprenditoriale di commercio di orologi, gioielleria e argenteria. La pretesa si fondava su indagini finanziarie svolte per gli anni 2004-2012, svolte nell'ambito di un procedimento penale, con utilizzo della documentazione bancaria e di movimentazioni su conti correnti personali del contribuente e su conti intestati a società a lui riconducibili, ritenute prive di giustificazione. La C.T.R. aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo illegittimo l'accertamento per insufficiente motivazione, sia quanto al richiamo al pvc e agli atti del procedimento penale, sia quanto alle movimentazioni sul conto intestato a una società e su quello acceso presso Monte dei Paschi di Siena. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 32 e 42 d.P.R. n. 600/1973, art. 7 L. n. 212/2000 e art. 2697 c.c., sostenendo che la motivazione per relationem al pvc era sufficiente e che non era necessario che gli atti penali richiamati fossero già noti al contribuente; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR aveva ignorato il contenuto del pvc e della notitia criminis, che sarebbero stati effettivamente conosciuti; 3) nullità della sentenza per motivazione carente e illogica, nella parte in cui aveva ritenuto erroneamente che il conto presso MPS fosse intestato a una società e non al contribuente, omettendo di considerare che le movimentazioni sul conto personale erano di per sé idonee a fondare l'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo, affermando che la motivazione dell'avviso per relationem al pvc era sufficiente se il pvc conteneva gli elementi necessari a rendere conoscibili i fatti costitutivi della pretesa; che la CTR aveva errato nel dubitare della conoscenza da parte del contribuente degli atti richiamati; e che la sentenza impugnata era carente perché non aveva spiegato perché le movimentazioni su un conto intestato al contribuente, se non giustificate, non bastassero a sorreggere l'accertamento. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
I dati e gli elementi risultanti dai conti correnti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti fiscali; versamenti e prelevamenti non giustificati sono presuntivamente rilevanti ai fini reddituali, con onere di prova contraria a carico del contribuente.
art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato insieme all'art. 32 come parametro della dedotta violazione in tema di motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione per relationem dell'avviso è legittima se consente di individuare la causa della pretesa e di porre il contribuente in condizione di difendersi.
L'emersione di movimentazioni bancarie non giustificate integra un fatto che il contribuente deve vincere con prova contraria; la regola dell'onere della prova non è violata dalla presunzione fiscale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di riferimento del motivo per violazione di legge dedotto dall'Ufficio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma di riferimento del motivo di nullità per motivazione carente o illogica dedotto dall'Ufficio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma di riferimento del motivo di omesso esame di fatti decisivi dedotto dall'Ufficio.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in via analogica per l'utilizzo dei dati bancari quali prove presuntive di operazioni imponibili anche ai fini IVA.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un avviso di accertamento è valida se il documento richiamato contiene gli elementi essenziali per rendere conoscibile al contribuente la pretesa fiscale e consentirgli un'effettiva difesa, senza necessità che siano materialmente allegati tutti gli atti dell'indagine richiamata.
- La verifica della validità formale della motivazione dell'atto impositivo è distinta dal diverso piano della prova della pretesa tributaria: ciò che rileva per la validità dell'avviso è la conoscibilità dei fatti costitutivi, mentre la dimostrazione piena degli stessi attiene al giudizio di merito.
- I movimenti bancari non giustificati, sia in entrata sia in uscita, possono essere utilizzati come presunzioni di maggior reddito o di attività economica occulta; spetta al contribuente dimostrarne l'irrilevanza fiscale o la diversa giustificazione.
- L'utilizzo delle risultanze dei conti correnti non presuppone necessariamente la preventiva prova della qualifica di imprenditore del contribuente, potendo tali dati servire anche a dimostrare l'esistenza stessa di un'attività imprenditoriale occulta.
- In presenza di movimentazioni su conti intestati al contribuente, la decisione di merito è viziata se non spiega perché tali movimenti, non giustificati, non siano sufficienti da soli a fondare l'accertamento dei maggiori redditi.
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