Cassazione Civile, Sentenza n. 3238/2020 del 11/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
I contribuenti impugnavano la cartella di pagamento con cui erano state riscosse, nei loro confronti quali coobbligati solidali, imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla compravendita di un appezzamento di terreno. La pretesa derivava da un avviso di rettifica e liquidazione; la sentenza del 3 ottobre 2007 che aveva respinto il ricorso della società acquirente era passata in giudicato. La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 256/8/11, aveva accolto il ricorso dei contribuenti ritenendo che l’imposta fosse stata pagata dalla società acquirente, anche sulla base di quanto risultava dall’avviso. In appello, l’Agenzia delle Entrate contestava il pagamento e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 119/2012 depositata il 20 settembre 2012, accoglieva l’appello e confermava la cartella, rilevando che i contribuenti non avevano provato l’estinzione del debito. In cassazione i contribuenti proponevano cinque motivi: 1) nullità del giudizio d’appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione; 2) violazione delle regole sull’onere della prova e dei principi di vicinanza e disponibilità della prova, sostenendo che la quietanza del pagamento era nella disponibilità dell’ente impositore e della società acquirente, non dei coobbligati; 3) violazione del principio di non contestazione, per non avere l’Agenzia contestato il pagamento; 4) violazione del divieto di ius novorum in appello, per avere la CTR considerato nuove eccezioni e difese dell’Agenzia; 5) violazione degli artt. 2732 e 2735 c.c., per non avere la CTR considerato come confessione la dichiarazione dell’Ufficio contenuta nell’avviso. La Corte non ha esaminato nel merito le censure dal secondo al quinto motivo, dichiarandole inammissibili per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: nel processo tributario non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione; il contribuente può convenire in giudizio l’uno o l’altro, mentre spetta all’agente chiamare in causa l’ente impositore quando la lite investa anche il merito della pretesa, se intende evitare di sopportarne l’esito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché i ricorrenti non avevano individuato e illustrato adeguatamente la quietanza né indicato i fatti processuali e gli atti rilevanti. Ha dichiarato inammissibile il terzo perché non erano stati specificati il contenuto dell’atto dal quale sarebbe risultata la mancata contestazione, né la genericità o totale assenza di contestazioni. Ha dichiarato inammissibile il quarto perché le nuove eccezioni e difese asseritamente introdotte in appello non erano state riportate nel ricorso né era stato allegato l’atto di appello. Ha dichiarato inammissibile il quinto perché l’avviso contenente la dichiarazione asseritamente confessoria non era stato trascritto nel ricorso né allegato. Ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.800 oltre accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10
Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 indica tra le parti del processo innanzi alla Commissione tributaria anche “l’agente della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 53 che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto”
La disposizione individua tra le parti del processo tributario anche l’agente della riscossione, quando abbia emesso l’atto impugnato.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53
Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 indica tra le parti del processo innanzi alla Commissione tributaria anche “l’agente della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 53 che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto”
La norma è richiamata nell’individuazione dei soggetti iscritti all’albo che possono essere parti del processo tributario se hanno emesso l’atto impugnato o omesso l’atto richiesto.
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39
Il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 dispone a sua volta che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza risponde della lite”.
Nelle controversie promosse contro il concessionario che investono anche aspetti diversi dalla sola regolarità o validità degli atti esecutivi, il concessionario deve chiamare in causa l’ente creditore; in difetto, sopporta le conseguenze della lite.
In merito al rapporto ente creditore e agente della riscossione la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra Equitalia e Agenzia delle entrate poichè non è ravvisabile un rapporto giuridico di diritto sostanziale plurisoggettivo (vedi tra le molte Cass. n. 1532/2012 e Sez..U., n. 16412/2007).
La mancata partecipazione dell’agente della riscossione e dell’ente impositore insieme nel giudizio non determina litisconsorzio necessario, perché tra loro non sussiste un rapporto sostanziale plurisoggettivo; pertanto non ricorre, per tale ragione, la necessità di integrazione del contraddittorio.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
Ed invero, i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (vedi da ultimo Cass. 5, n. 29093/18).
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo autosufficiente la critica e i fatti processuali rilevanti, identificando gli atti o documenti su cui si fonda la censura e trascrivendone o riassumendone il contenuto; tali requisiti non possono essere integrati facendo rinvio ad altri atti del giudizio.
Ed invero parte ricorrente che deduce l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni da parte della Agenzia delle Entrate su una determinata circostanza, non ha indicato specificamente il contenuto dell’atto da cui la stessa risulterebbe nè evidenziato in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (vedi Cass., Sez.6-3, n. 12840/17).
La censura fondata sulla mancata contestazione di un fatto deve indicare specificamente l’atto da cui emergerebbe la non contestazione e dimostrare in modo puntuale la genericità o l’assenza di contestazioni; la deduzione generica non consente di verificare la violazione dell’art. 115 c.p.c.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Ed invero, parte ricorrente nel censurare la sentenza della CTR per avere tenuto conto delle nuove eccezioni e difese articolate dall’Agenzia delle Entrate nel proprio atto di appello, non le ha riportate nel corpo del ricorso, nè ha allegato l’atto di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.
La censura relativa alla violazione delle preclusioni in appello deve identificare e documentare le nuove eccezioni o difese contestate, riportandone il contenuto nel ricorso o allegando l’atto di appello; in mancanza, è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Ed invero parte ricorrente, nell’affermare la mancata considerazione da parte della CTR del contenuto confessorio della dichiarazione contenuta nell’avviso di accertamento emesso nei confronti dei contribuenti, non ha riportato tale atto nel corpo del ricorso nè lo ha allegato.
La censura che invoca il valore confessorio di una dichiarazione deve riportare o allegare l’atto che la contiene, così da consentire alla Corte di verificarne il contenuto; la mancata indicazione determina l’inammissibilità della censura.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, poiché tra loro non è ravvisabile un rapporto giuridico sostanziale plurisoggettivo; il contribuente può convenire in giudizio l’uno o l’altro.
- Quando la lite promossa contro l’agente della riscossione investe anche il merito della pretesa tributaria e non soltanto la regolarità o validità degli atti esecutivi, è onere dell’agente chiamare in causa l’ente creditore se intende evitare di sopportare le conseguenze della lite.
- Il ricorso per cassazione deve soddisfare autonomamente i requisiti di specificità e autosufficienza: chi denuncia l’erronea valutazione di un atto o documento deve identificarlo, indicarne la collocazione processuale e trascriverne o riassumerne il contenuto nel ricorso, senza poter integrare tali elementi mediante rinvii ad altri atti.
- La deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede l’indicazione specifica dell’atto nel quale il fatto sarebbe stato allegato e la puntuale dimostrazione della genericità o totale assenza di contestazione.
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