Cassazione Civile, Sentenza n. 3266/2020 del 11/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma dovuta in base a un contratto di finanziamento. Il destinatario del decreto aveva contestato la propria legittimazione passiva e proposto querela di falso, sostenendo che il modulo fosse stato sottoscritto in bianco durante la stipulazione di un contratto di franchising e successivamente compilato senza alcun accordo, senza che egli conoscesse tassi d’interesse, bene o servizio finanziato, importo delle rate e scadenza della prima rata. Il Tribunale di Pordenone aveva respinto la querela; la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 187/2015 depositata il 19 marzo 2015, aveva rigettato l’impugnazione. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 126 disp. att. c.p.c., 221 c.p.c. e 2697 c.c., per la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio dell’opposizione a decreto ingiuntivo e delle deposizioni testimoniali; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., contestando l’uso del criterio dell’id quod plerumque accidit e delle presunzioni per escludere il riempimento abusivo; 3) violazione dell’art. 2730 c.c., sostenendo che le clausole prestampate relative alla ricezione di copia e alla conoscenza delle condizioni generali costituivano dichiarazioni confessorie comprovanti un riempimento contra pacta; 4) violazione degli artt. 2697 c.c., 117 t.u.b., 1392 e 1703 c.c., assumendo che il patto di riempimento dovesse essere scritto perché relativo a un finanziamento soggetto a forma scritta.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi. Il primo è infondato: la mancata acquisizione del fascicolo è censurabile solo se abbia determinato l’omesso esame di atti in esso contenuti; nel caso concreto le testimonianze erano state considerate, ma ritenute irrilevanti perché non provavano il riempimento senza accordo. Il secondo è infondato, poiché le critiche alla valutazione logica della Corte d’appello si fondavano su documentazione generica o su circostanze indimostrate. Il terzo è infondato: la mancata consegna immediata di una copia e la conseguente asserita ignoranza delle condizioni generali non dimostravano il riempimento del tutto abusivo, la cui prova gravava sul querelante. Il quarto è infondato: la Corte d’appello non aveva affermato che fosse stato concluso un mandato, ma aveva richiamato il principio per cui il mandato senza rappresentanza non richiede la forma scritta; inoltre, la questione della forma del patto era irrilevante rispetto alla prova della falsità dedotta e tale statuizione non era stata efficacemente censurata. La Cassazione ha condannato il ricorrente a rifondere alla banca le spese, liquidate in euro 3.200, di cui euro 200 per spese, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 126 disp. att. c.p.c.
Perchè la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio, come prescritto dall’art. 126 disp. att. c.p.c., sia censurabile occorre, infatti, che l’inosservanza della suddetta disposizione formale abbia comportato l’omesso esame di atti contenuti nel detto fascicolo (cfr. Cass. 10123/2011; Cass. 4759/2014).
La mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio rileva come vizio solo quando abbia comportato l’omesso esame di atti in esso contenuti.
art. 221 c.p.c.
E’ principio consolidato che la proposizione della querela di falso è necessaria, infatti, tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis”, non anche nell’ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo “contra pacta”: nel primo caso, infatti, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicchè l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; nel secondo caso, invece, tale provenienza non può essere esclusa, in quanto attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. (Cass. 5245/2006)..
La querela di falso è necessaria quando il documento sottoscritto in bianco venga completato senza alcun accordo di riempimento (absque pactis), perché l’interpolazione incide sulla provenienza materiale del documento; non è invece necessaria per il riempimento contrario a un accordo esistente (contra pacta), poiché il sottoscrittore ha preventivamente fatto proprio il risultato espressivo della compilazione.
art. 2697 c.c.
Nel caso di specie la corte territoriale ha considerato che, anche ove ritenuto desumibile dalle deposizioni testimoniali che il foglio sia stato riempito parzialmente dopo la sottoscrizione, nondimeno l’appellante non risultava aver fornito la prova che il successivo riempimento era avvenuto “absque pactis” e dunque abusivamente (cfr. pag. 9 della sentenza) e ciò giustificava il rigetto della querela di falso.
Chi propone querela di falso perché un modulo sottoscritto in bianco sarebbe stato abusivamente completato deve provare che il riempimento è avvenuto senza accordo; la sola prova della compilazione successiva alla sottoscrizione non è sufficiente.
art. 2729 c.c.
Il motivo è infondato perchè le conclusioni tratte sul piano logico dalla corte d’appello in merito alla mancata prova del riempimento in assenza di un relativo accordo sono contrastate con argomenti fondati su documentazione generica (esposto presentato in Procura, trasmissione televisiva, cfr. pag. 94 del ricorso) ovvero con considerazioni del tutto indimostrate (cfr. il riferimento al clima euforico nel quale sarebbe avvenuta la sottoscrizione del foglio firmato in bianco a pag. 95 del ricorso).
La valutazione presuntiva e logica circa l’assenza di prova del riempimento senza accordo non è superata da argomenti basati su documentazione generica o su circostanze meramente affermate e non dimostrate.
art. 2730 c.c.
La corte d’appello ha considerato il contrasto fra la sottoscrizione del modulo e le allegazioni in causa del C. circa la mancata consegna nell’immediatezza di una copia del documento e la conseguente ignoranza delle condizioni generali di contratto, ritenendo che, tuttavia, esse erano irrilevanti ai fini della prova del riempimento del tutto abusivo, prova che, lo si ribadisce, incombeva sul C. che aveva dedotto la falsità del documento.
Le allegazioni relative alla mancata consegna della copia e alla mancata conoscenza delle condizioni generali non provano, di per sé, il riempimento del tutto abusivo del modulo; resta a carico di chi deduce la falsità la prova dell’assenza di un accordo di riempimento.
art. 117 t.u.b.
La corte d’appello, come evidenziato dal P.M., non ha affatto affermato che fra le parti era intercorso un mandato, essendosi limitata a confermare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale non è richiesta la forma scritta per un mandato senza rappresentanza in quanto atto non produttivo di effetto reale (così Cass. 20051/2013; id.21806/2016).
La forma scritta richiesta per il contratto di finanziamento non comporta, secondo la decisione, che il patto di riempimento debba necessariamente essere scritto; il giudice d’appello aveva richiamato il principio sulla forma del mandato senza rappresentanza e, comunque, aveva reputato tale questione irrilevante per la prova della falsità.
art. 1392 c.c.
La corte d’appello, come evidenziato dal P.M., non ha affatto affermato che fra le parti era intercorso un mandato, essendosi limitata a confermare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale non è richiesta la forma scritta per un mandato senza rappresentanza in quanto atto non produttivo di effetto reale (così Cass. 20051/2013; id.21806/2016).
La Corte precisa che non era stata affermata la conclusione di un mandato e richiama il principio per cui il mandato senza rappresentanza non richiede forma scritta; tale questione, inoltre, non incide sulla prova dell’abusivo riempimento.
art. 1703 c.c.
La corte d’appello, come evidenziato dal P.M., non ha affatto affermato che fra le parti era intercorso un mandato, essendosi limitata a confermare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale non è richiesta la forma scritta per un mandato senza rappresentanza in quanto atto non produttivo di effetto reale (così Cass. 20051/2013; id.21806/2016).
Il richiamo al mandato senza rappresentanza serve a escludere che la forma scritta sia necessaria per tale atto, ma la decisione non accerta che un mandato sia stato effettivamente concluso tra le parti.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Il comma 1-bis è richiamato come parametro per determinare l’importo del contributo unificato dovuto per il ricorso principale, al quale è pari l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Quando un documento sottoscritto in bianco viene completato senza alcun accordo di riempimento (absque pactis), la querela di falso è necessaria perché l’interpolazione incide sulla provenienza materiale del documento. Se invece il riempimento avviene in violazione di un accordo esistente (contra pacta), la provenienza del documento dal sottoscrittore non è esclusa, poiché questi ha preventivamente fatto proprio il risultato espressivo della compilazione.
- Chi propone querela di falso sostenendo che un modulo sottoscritto in bianco sia stato abusivamente completato deve provare che il riempimento è avvenuto senza accordo. La prova della compilazione, anche parziale, successiva alla sottoscrizione non dimostra da sola l’assenza dell’accordo.
- La mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio è censurabile se ha comportato l’omesso esame di atti in esso contenuti; non è sufficiente dedurre la violazione formale quando il giudice abbia esaminato gli atti rilevanti e li abbia ritenuti inidonei a provare il fatto controverso.
- Non sono sufficienti a dimostrare il riempimento del tutto abusivo le allegazioni circa la mancata consegna immediata di una copia del documento o la mancata conoscenza delle condizioni generali, se non provano anche che il completamento sia avvenuto senza accordo.
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